Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
CIRCOLARE N. 14 /E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Roma, 18 dicembre 2025
OGGETTO: Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n.
207 (legge di bilancio 2025) – Regime transitorio opzionale per le
prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono
attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di
servizi di logistica.
INDICE
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PREMESSA
L’articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d.
“legge di bilancio 2025”), ha introdotto alcune misure in materia di imposta sul
valore aggiunto al fine di contrastare fenomeni di evasione fiscale nei settori del
trasporto, della movimentazione di merci e dei servizi di logistica.
dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(di seguito decreto IVA). La norma, nella sua prima versione, circoscriveva
l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”) ai
servizi diversi da quelli di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma del
medesimo articolo – caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le
sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di
quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma – resi esclusivamente nei
confronti delle imprese che svolgevano attività nei già citati settori del trasporto,
della movimentazione di merci e dei servizi di logistica.
l’ambito applicativo, apportando alcune modifiche al citato articolo 17, sesto
comma, lettera a–quinquies), del decreto IVA, come riformulato dal richiamato
comma 57.
1 Il citato comma 57 stabiliva che all’articolo 17, sesto comma, del decreto IVA la lettera a-quinquies) fosse
sostituita dalla seguente: «a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a)
ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o
rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi
di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso
riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e
movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non
si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di
cui all’articolo 17-ter del presente decreto né alle agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
2 L’articolo 9, comma 1, del d.l. n. 84 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025,
n. 108, dispone che all’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto IVA le parole:
«caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo
di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» e le parole:
«né alle agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono
soppresse.
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In particolare, sono stati eliminati i vincoli legati alla prevalenza di
manodopera e all’impiego dei beni di proprietà del committente, previsti nella
Il novellato articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto IVA
dispone che il meccanismo del reverse charge di cui al precedente quinto comma
si applica anche «alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da
soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti
di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e
prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si
applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di
altri enti e società di cui all’articolo 17-ter del presente decreto».
L’efficacia di tale disposizione, come stabilito dall’articolo 1, comma 58,
3 Si veda anche la relazione illustrativa allegata al disegno di legge AC 2460, la quale precisa che “queste
ultime, infatti, sono caratteristiche oggettive del contratto non riscontrabili nei tradizionali appalti di
trasporto di merci”.
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Ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, del decreto IVA, il regime dell’inversione contabile si applica
anche:
«a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di
un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un
contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per
l’imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento
relative ad edifici;
a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di
appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 34 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei
confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma
1 dell’articolo 17-ter del presente decreto. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di
deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e
successive modificazioni».
5 L’articolo 1, comma 58, della legge di bilancio 2025, come modificato dall’articolo 9, comma 2, del d.l.
n. 85 del 2024 dispone che l’efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) del sesto comma
dell’articolo 17 del decreto IVA è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea,
dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva IVA.
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dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi
dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006
(di seguito Direttiva IVA).
In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui sopra, l’articolo 1,
commi da 59 a 62, della legge di bilancio 2025 prevede – per le prestazioni di
servizi individuate dall’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto
IVA – un regime transitorio opzionale in forza del quale il versamento dell’IVA è
«effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente
responsabile dell’imposta dovuta».
Con la presente circolare si analizza il citato regime transitorio opzionale e
si forniscono istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l’uniformità di
azione.
L’illustrazione delle disposizioni di cui sopra tiene conto, fra l’altro, della
relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio AS n. 1330, della relazione
illustrativa allegata alla legge di conversione del d.l. n. 84 del 2025 (di seguito AC
2460) e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
309107/2025 del 28 luglio 2025 (di seguito il Provvedimento).
1. AMBITO
APPLICATIVO
DEL
REGIME
TRANSITORIO
OPZIONALE
applicativo dell’articolo 17, sesto comma, lettera a–quinquies), del decreto IVA,
prevede che possano congiuntamente optare per il nuovo e temporaneo regime:
6 Il citato comma 59 dispone che per le prestazioni di servizi previste dall’articolo 17, sesto comma, lettera
a–quinquies), del decreto IVA «(…) rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e
movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare
affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente
in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta La medesima
opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si
applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori
per l’imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal
committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di
compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese
successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore».
5
• le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e
servizi di logistica;
• i soggetti che, alle medesime imprese, forniscono prestazioni di servizi –
diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma del
sopra citato articolo 17 – tramite contratti di appalto, subappalto,
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque
denominati.
Con l’adesione a tale regime, il prestatore e il committente si accordano
affinché il pagamento dell’IVA gravante sui servizi sopra citati – resi in esecuzione
di un contratto (ad esempio, di appalto, subappalto, ecc.) – sia effettuato dal
committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di
entrambi.
Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 9 del d.l. n. 84 del 2025,
qualora si sia in presenza di una catena di subfornitura, la medesima opzione può
essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori,
a prescindere dalla circostanza che i soggetti coinvolti “a cascata” nei rapporti di
fornitura (il committente, il primo appaltatore e i successivi subappaltatori)
Ferma restando, quindi, la responsabilità solidale delle parti
(committente/appaltante e prestatore/appaltatore, appaltatore e subappaltatore) per
l’imposta dovuta:
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Relativamente alla catena dei subappalti, la relazione illustrativa all’AC 2460 chiarisce che “la facoltà
esercitata da un subappaltatore non è subordinata alla circostanza che dell’esercizio della medesima
opzione si siano avvalsi anche tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori, né, necessariamente, il
committente e il primo appaltatore. Pertanto, l’esercizio dell’opzione da parte del committente e del primo
appaltatore non rappresenta una condizione necessaria affinché anche nei rapporti di subappalto possa
essere esercitata la medesima facoltà. Ne consegue che, ai fini dell’esercizio dell’opzione, ciascun rapporto
di subappalto può considerarsi autonomo rispetto agli altri rapporti di subappalto nonché a quello tra il
committente e il primo appaltatore. Ovviamente, a tutti gli eventuali accordi conclusi nella fase di
subappalto si applicano le disposizioni contenute nei commi da 59 a 63 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2024, n. 207”. Coerentemente con tali precisazioni, il Provvedimento, al paragrafo 2.3, dispone
che l’opzione «può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori. L’esercizio dell’opzione in
uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall’esercizio della medesima nel
rapporto tra committente e primo appaltatore».
6
• la fattura è emessa dal prestatore (o dal subappaltatore) ai sensi
dell’articolo 21 del decreto IVA; tale documento deve indicare, oltre
all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con
l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma
59, legge n. 207 del 2024” (in analogia a quanto precisato, con la circolare
• l’imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità
di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di
emissione della fattura (che è la data di trasmissione allo SDI), utilizzando
il codice tributo “6045”, secondo le modalità indicate nella risoluzione n.
stato, inoltre, istituito il codice identificativo “66”, denominato “Soggetto
solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, il cui
utilizzo nel modello F24 è obbligatorio al fine di consentire la corretta
identificazione del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta
del predetto versamento nel proprio cassetto fiscale.
Con l’adesione al regime opzionale:
• il prestatore deve annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di
opzione nel registro “IVA vendite” ai sensi dell’articolo 23 del decreto IVA,
riportando, altresì, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta che –
8 Cfr. la FAQ del 10 settembre 2025, in cui è specificato, inoltre, che, qualora “le parti, ai fini gestionali,
lo ritengano utile, è possibile valorizzare, in fattura, il blocco opzionale e ripetibile “2.1.3”, compilando i
seguenti campi: il campo “2.1.3.2” (con il valore predefinito “RCLogistica”), il campo “2.1.3.5” (con il
numero del protocollo telematico della comunicazione), e il campo “2.1.3.3” (con la data
corrispondente)”.
9
Avente a oggetto l’istituzione del “codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta
sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio
dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
10
In merito alle modalità di compilazione del modello F24, si veda la risoluzione n. 53/E del 2025 nella
parte in cui si chiarisce che, “(…) ferme restando le indicazioni contenute nella risoluzione n. 47/E del 28
luglio 2025, nella sezione “Contribuente” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente
o dell’appaltatore, nei relativi campi; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o
curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore
o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo””.
7
non essendo incassata e versata – non concorre né alla liquidazione
periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo;
• il committente, che è tenuto al versamento (con modello F24) dell’imposta
in nome e per conto del prestatore, deve registrare le fatture ricevute nel
registro “IVA acquisti” di cui all’articolo 25 del decreto IVA, ai fini
dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta.
2. AMBITO SOGGETTIVO
La peculiarità della misura transitoria, rivolta a specifiche attività, comporta
la necessità di individuare puntualmente le imprese committenti che svolgono
attività di trasporto, di movimentazione merci e di logistica.
A tal fine può farsi riferimento alla classificazione ATECO 2025, sezione
H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO; a titolo esemplificativo e non esaustivo
si elencano i seguenti codici attività:
• 49.20 Trasporto ferroviario di merci
• 49.41 Trasporto di merci su strada;
• 50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci;
• 51.21 Trasporto aereo di merci;
• 52.1 Magazzinaggio e deposito;
• 52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci;
• 52.24 Movimentazione merci;
• 52.25 Servizi di logistica;
• 53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale.
In presenza di una catena di subfornitura, anche i soggetti subappaltanti,
nella loro veste di committenti, al fine di poter a loro volta aderire al regime
opzionale, devono svolgere attività che rientrano nei codici ATECO dei settori di
attività interessati dalla norma.
Si ritiene che, qualora il committente (o il subappaltante) svolga nella
sostanza un’attività rientrante nei medesimi codici ATECO, ma la stessa non sia
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stata comunicata ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del decreto IVA, il
committente (o il subappaltante) può optare per il regime transitorio, fermo
restando l’obbligo di procedere all’adeguamento del codice attività secondo la
comunicato, utilizzando la classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022), lo
svolgimento di un’attività rientrante nel campo di applicazione della disciplina in
oggetto, il medesimo non è tenuto a presentare la variazione dati di cui al citato
Si precisa, infine, che, come si evince dal dato testuale dell’articolo 1,
comma 59, della legge di bilancio 2025, l’opzione per il regime transitorio non può
essere esercitata dal committente (o dal subappaltante) che svolga attività rientranti
nei codici ATECO identificativi dei servizi di trasporto di persone. Laddove lo
stesso, tuttavia, svolga anche altre attività rientranti in uno dei codici ATECO
interessati dalla norma, può comunque optare per il regime transitorio con
riferimento ai contratti ad esse relativi.
3. DURATA E VARIAZIONE DELL’OPZIONE
Come disposto all’articolo 1, comma 60, della legge di bilancio 2025,
l’opzione per il regime transitorio introdotto dal comma 59 del medesimo articolo
1, esercitata congiuntamente dal prestatore e dal committente, «ha durata triennale
ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate con apposito modello
(…)».
L’esercizio congiunto dell’opzione è attestato dal committente
nell’apposito campo del modello di comunicazione.
11 Cfr. la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, riguardante il meccanismo del c.d. reverse charge, paragrafo
1.1.
12
Cfr. la risoluzione n. 24/E datata 8 aprile 2025, riguardante la nuova classificazione delle attività
economiche ATECO 2025, con la quale è stato precisato che l’adozione “della nuova classificazione
ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli
articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 7,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.
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Con il Provvedimento con cui è stato approvato detto modello, al paragrafo
4, è stato disposto che – a decorrere dal 30 luglio 2025 – la comunicazione è
presentata dal committente (o dal subappaltante, nel suo ruolo di committente)
all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente o tramite
un intermediario, che ne rilascia copia unitamente alla ricevuta, attestante
l’avvenuta presentazione.
L’opzione riguarda le prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui alle
lettere da a) ad a-quater) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto IVA) rese
in esecuzione dei contratti o dei rapporti negoziali specificamente comunicati
nell’apposito modello e non deve intendersi genericamente riferita a tutti i rapporti
intercorrenti tra committente e prestatore, potendo la stessa, pertanto, essere
esercitata anche solo per alcuni dei contratti stipulati tra le anzidette parti.
Al riguardo, con il punto 2.6 del Provvedimento è stato specificato che il
committente deve comunicare i «dati relativi al contratto per il quale è esercitata
l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente in nome e per conto
del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare
una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a
ciascun contratto stipulato». I dati (data stipula, valore annuale del contratto, ecc.)
di ciascun contratto devono, quindi, essere indicati nell’apposito quadro A del
modello di comunicazione.
In base a quanto previsto nel punto 2.5 del Provvedimento, l’opzione «si
considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione». Tale data
rappresenta, quindi, il momento a partire dal quale il committente versa in nome e
per conto del prestatore l’IVA gravante sui servizi resi da tale soggetto.
Con il successivo punto 2.7 è consentito, infine, di «esercitare l’opzione per
contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in Comunicazioni precedentemente
presentate. Per tali contratti, la durata triennale dell’opzione decorre dalla data
di presentazione della Comunicazione nella quale sono indicati i corrispondenti
dati».
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In presenza di prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui alle lettere da
a) ad a-quater) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto IVA) rese in
esecuzione di contratti stipulati anteriormente alla data di trasmissione della
comunicazione e relativamente ai quali è stata esercitata l’opzione, ai fini
dell’applicazione del regime transitorio, è necessario considerare la data in cui il
Il committente verserà, pertanto, in nome e per conto del prestatore, l’IVA
sulle prestazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di
trasmissione della comunicazione, a prescindere dal momento di effettuazione
dell’operazione.
Merita rilevare, inoltre, che l’opzione per il regime transitorio in esame non
è revocabile e che è consentito l’invio di comunicazioni correttive esclusivamente
per sanare eventuali errori riguardanti comunicazioni precedentemente
triennale dell’opzione.
Si precisa, da ultimo, che le modalità di compilazione della fattura
elettronica e l’annotazione nei registri del committente e del prestatore non
incidono sulla validità dell’opzione, che si perfeziona e si considera effettuata – ai
sensi dell’articolo 1, comma 61, della legge di bilancio 2025 – dalla data di
4. RECUPERO DELL’IMPOSTA NON DOVUTA NELL’AMBITO
DEL REGIME OPZIONALE
Ai sensi dell’articolo 1, comma 62, della legge di bilancio 2025, nel caso in
cui l’imposta risulti non dovuta, «si applicano le disposizioni del comma 2
dell’articolo 30–ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
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In proposito, si ricorda che una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al sistema di
interscambio – SdI (si vedano, in tal senso, la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, recante “chiarimenti in
tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema
di fatturazione elettronica” e le FAQ del 13 febbraio 2025 e del 27 giugno 2025).
14 Si veda il paragrafo 5 del Provvedimento.
15 Si veda la nota n. 8.
11
n. 633, e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri
l’effettivo versamento dell’imposta (…)».
Il sopra richiamato articolo 30-ter, comma 2, del decreto IVA prevede che,
nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta «ad una cessione di beni o ad
una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione
finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o
prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o
committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa». In proposito, si precisa che la
disposizione richiamata è da leggersi in combinato disposto con il successivo
comma 3 del medesimo articolo 30-ter, ai sensi del quale la restituzione
«dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode
fiscale».
La fattispecie di cui al comma 2 citato presuppone un accertamento
definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria in capo a una delle due parti
della cessione di beni o della prestazione di servizi. La disposizione intende
ovviare al venir meno del principio cardine della neutralità dell’imposta,
circostanza che si sarebbe potuta verificare nell’ipotesi in cui:
• il committente, a cui fosse stata contestata con avviso di accertamento l’IVA
indebitamente detratta, avesse definito l’atto impositivo versando l’imposta
all’Erario;
• il committente avesse promosso un’azione civilistica nei confronti del
prestatore per la restituzione dell’imposta addebitatagli in via di rivalsa.
Il prestatore, avendo restituito al committente l’imposta erroneamente
applicata, si sarebbe potuto trovare nelle condizioni di essere impossibilitato a
chiedere, a sua volta, il rimborso all’Erario per decorso dei termini.
La disposizione di cui al comma 2, invece, consente al prestatore che versi
nella predetta situazione, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, di
chiedere all’Erario la restituzione dell’imposta.
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Fermo restando quanto disposto dal richiamato comma 3 dell’articolo 30–
rapporto di rivalsa dell’imposta tra committente e prestatore, deve necessariamente
tener conto delle peculiarità del regime opzionale in esame.
Per quanto riguarda l’ipotesi del regime opzionale di cui trattasi, si precisa,
quindi, che l’applicazione dell’articolo 30–ter, comma 2, del decreto IVA
comporta quanto segue:
• il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell’imposta «in
nome e per conto del prestatore», chiede all’Erario la restituzione della
maggior imposta detratta, disconosciuta
e versata in seguito
all’accertamento divenuto definitivo; il diritto al rimborso spetta a
condizione che il committente dimostri l’effettivo versamento dell’imposta;
• considerato che il prestatore non incassa né versa l’imposta all’Erario, la
domanda di restituzione è presentata dal committente entro il termine di due
anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto
Resta, altresì, ferma – per le fatture emesse nell’ambito del regime
opzionale – l’applicabilità della procedura per la variazione dell’imponibile o
dell’imposta di cui all’articolo 26 del decreto IVA, ricorrendone i presupposti. In
particolare, nel caso in cui il prestatore emetta una nota di variazione in
diminuzione, ai sensi del citato articolo 26, comma 2, del decreto IVA, il
committente deve rettificare l’IVA per l’importo evidenziato nella nota di
variazione e in precedenza detratto. A fronte di tale circostanza e in considerazione
del fatto che aveva versato integralmente l’imposta in nome e per conto del
prestatore, in capo allo stesso committente si origina un credito IVA che può essere
recuperato mediante un’istanza di rimborso di cui all’articolo 30–ter, comma 1, del
16 Si veda la risoluzione n. 50/E del 3 ottobre 2025, recante chiarimenti in merito alla “restituzione dell’IVA
non dovuta (articolo 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972)”.
17 Tale momento costituisce, infatti, il presupposto per la restituzione dell’imposta.
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decreto IVA, potendosi ravvisare il “presupposto” per la restituzione nella
ricezione della nota di variazione.
5. RAPPORTI CON IL REGIME DEGLI AUTOTRASPORTATORI
L’articolo 74, quarto comma, del decreto IVA prevede che per le prestazioni
di servizi degli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298, «effettuate nei confronti del medesimo committente,
può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all’articolo 21, quarto comma,
primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In
deroga a quanto disposto dall’articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le
prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque
annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione».
Il trasportatore che, in possesso dei requisiti richiesti, adotta, quale regime
naturale, quello disposto dal quarto comma citato (come disciplinato anche dal
decreto del Ministero delle finanze del 27 marzo 1995), può emettere una sola
fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare, liquidando l’imposta
trimestralmente, indipendentemente dal volume d’affari realizzato e può registrare
la fattura medesima entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
Si ritiene che l’opzione per il regime transitorio esaminato nei paragrafi
precedenti, esercitata congiuntamente con il committente, non implichi il venir
meno del regime di cui all’articolo 74, quarto comma, del decreto IVA, sopra
descritto, ben potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.
Qualora un trasportatore, che opera nell’ambito del citato regime di cui
all’articolo 74, quarto comma, del decreto IVA, abbia aderito al regime opzionale
in qualità di committente, detto soggetto deve:
• registrare le fatture ricevute nel registro “IVA acquisti” di cui all’articolo
25 del decreto IVA, facendole confluire ordinariamente nella propria
liquidazione IVA trimestrale;
• versare l’IVA in nome e per conto del prestatore con modello F24, senza
possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla
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data di emissione della fattura (che è la data di trasmissione allo SDI), anche
laddove detta fattura sia stata emessa da un trasportatore che a sua volta ha
aderito al regime di cui all’articolo 74, quarto comma, del decreto IVA.
6. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Da ultimo, si fa presente che gli Uffici valuteranno, caso per caso, la non
applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), qualora riscontrino
condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati
dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del presente documento di prassi.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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