Rassegna normativa

Circolare Agenzie Entrate 14/E del 18/12/2025

Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n.   207 (legge di bilancio 2025) – Regime transitorio opzionale per le   prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono   attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di   servizi di logistica.


CIRCOLARE N. 14 /E

Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 18 dicembre 2025

OGGETTO: Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n.

207 (legge di bilancio 2025) – Regime transitorio opzionale per le

prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono

attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di

servizi di logistica.

PREMESSA

L’articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d.

“legge di bilancio 2025”), ha introdotto alcune misure in materia di imposta sul

valore aggiunto al fine di contrastare fenomeni di evasione fiscale nei settori del

trasporto, della movimentazione di merci e dei servizi di logistica.

Il comma 571 ha sostituito la lettera a-quinquies) del sesto comma

dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

(di seguito decreto IVA). La norma, nella sua prima versione, circoscriveva

l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge”) ai

servizi diversi da quelli di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma del

medesimo articolo caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le

sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di

quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma – resi esclusivamente nei

confronti delle imprese che svolgevano attività nei già citati settori del trasporto,

della movimentazione di merci e dei servizi di logistica.

In seguito, l’articolo 92 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, ha ampliato

l’ambito applicativo, apportando alcune modifiche al citato articolo 17, sesto

comma, lettera aquinquies), del decreto IVA, come riformulato dal richiamato

comma 57.

1 Il citato comma 57 stabiliva che allarticolo 17, sesto comma, del decreto IVA la lettera a-quinquies) fosse

sostituita dalla seguente: «a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a)

ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o

rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi

di attività del committente con lutilizzo di beni strumentali di proprietà di questultimo o ad esso

riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e

movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non

si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di

cui allarticolo 17-ter del presente decreto né alle agenzie per il lavoro di cui allarticolo 4 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

2 Larticolo 9, comma 1, del d.l. n. 84 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025,

n. 108, dispone che allarticolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto IVA le parole:

«caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con lutilizzo

di beni strumentali di proprietà di questultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» e le parole:

«né alle agenzie per il lavoro di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono

soppresse.

3

In particolare, sono stati eliminati i vincoli legati alla prevalenza di

manodopera e all’impiego dei beni di proprietà del committente, previsti nella

previgente versione della norma3.

Il novellato articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto IVA

dispone che il meccanismo del reverse charge di cui al precedente quinto comma

si applica anche «alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da

a) ad a-quater)4, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a

soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti

di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e

prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si

applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di

altri enti e società di cui allarticolo 17-ter del presente decreto».

L’efficacia di tale disposizione, come stabilito dall’articolo 1, comma 58,

della legge di bilancio 20255, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio

3 Si veda anche la relazione illustrativa allegata al disegno di legge AC 2460, la quale precisa che “queste

ultime, infatti, sono caratteristiche oggettive del contratto non riscontrabili nei tradizionali appalti di

trasporto di merci”.

4

Ai sensi dellarticolo 17, sesto comma, del decreto IVA, il regime dell’inversione contabile si applica

anche:

«a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di

manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono

lattività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dellappaltatore principale o di

un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un

contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma

dellarticolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato lopzione per

limposizione;

a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento

relative ad edifici;

a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di

appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dellarticolo 34 del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei

confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma

1 dellarticolo 17-ter del presente decreto. Lefficacia della disposizione di cui al periodo precedente è

subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dellUnione europea, dellautorizzazione di una misura di

deroga ai sensi dellarticolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e

successive modificazioni».

5 Larticolo 1, comma 58, della legge di bilancio 2025, come modificato dallarticolo 9, comma 2, del d.l.

n. 85 del 2024 dispone che lefficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) del sesto comma

dellarticolo 17 del decreto IVA è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dellUnione europea,

dellautorizzazione di una misura di deroga ai sensi dellarticolo 395 della Direttiva IVA.

4

dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi

dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006

(di seguito Direttiva IVA).

In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui sopra, l’articolo 1,

commi da 59 a 62, della legge di bilancio 2025 prevede per le prestazioni di

servizi individuate dall’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto

IVA un regime transitorio opzionale in forza del quale il versamento dell’IVA è

«effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente

responsabile dell’imposta dovuta».

Con la presente circolare si analizza il citato regime transitorio opzionale e

si forniscono istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne luniformità di

azione.

Lillustrazione delle disposizioni di cui sopra tiene conto, fra laltro, della

relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio AS n. 1330, della relazione

illustrativa allegata alla legge di conversione del d.l. n. 84 del 2025 (di seguito AC

2460) e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

309107/2025 del 28 luglio 2025 (di seguito il Provvedimento).

1. AMBITO

APPLICATIVO

DEL

REGIME

TRANSITORIO

OPZIONALE

L’articolo 1, comma 596, della legge di bilancio 2025, richiamando l’ambito

applicativo dell’articolo 17, sesto comma, lettera aquinquies), del decreto IVA,

prevede che possano congiuntamente optare per il nuovo e temporaneo regime:

6 Il citato comma 59 dispone che per le prestazioni di servizi previste dallarticolo 17, sesto comma, lettera

aquinquies), del decreto IVA «(…) rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e

movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare

affinché il pagamento dellimposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente

in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dellimposta dovuta La medesima

opzione può essere esercitata nei rapporti tra lappaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si

applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori

per limposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dellarticolo 21 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e limposta è versata dal

committente ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di

compensazione, entro il termine di cui allarticolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese

successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore».

5

le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e

servizi di logistica;

i soggetti che, alle medesime imprese, forniscono prestazioni di servizi

diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma del

sopra citato articolo 17 tramite contratti di appalto, subappalto,

affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque

denominati.

Con l’adesione a tale regime, il prestatore e il committente si accordano

affinché il pagamento dell’IVA gravante sui servizi sopra citati resi in esecuzione

di un contratto (ad esempio, di appalto, subappalto, ecc.) sia effettuato dal

committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di

entrambi.

Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 9 del d.l. n. 84 del 2025,

qualora si sia in presenza di una catena di subfornitura, la medesima opzione può

essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori,

a prescindere dalla circostanza che i soggetti coinvolti a cascatanei rapporti di

fornitura (il committente, il primo appaltatore e i successivi subappaltatori)

abbiano scelto di aderire al predetto regime opzionale7.

Ferma restando, quindi, la responsabilità solidale delle parti

(committente/appaltante e prestatore/appaltatore, appaltatore e subappaltatore) per

l’imposta dovuta:

7

Relativamente alla catena dei subappalti, la relazione illustrativa allAC 2460 chiarisce che “la facoltà

esercitata da un subappaltatore non è subordinata alla circostanza che dellesercizio della medesima

opzione si siano avvalsi anche tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori, né, necessariamente, il

committente e il primo appaltatore. Pertanto, lesercizio dellopzione da parte del committente e del primo

appaltatore non rappresenta una condizione necessaria affinché anche nei rapporti di subappalto possa

essere esercitata la medesima facoltà. Ne consegue che, ai fini dellesercizio dellopzione, ciascun rapporto

di subappalto può considerarsi autonomo rispetto agli altri rapporti di subappalto nonché a quello tra il

committente e il primo appaltatore. Ovviamente, a tutti gli eventuali accordi conclusi nella fase di

subappalto si applicano le disposizioni contenute nei commi da 59 a 63 dellarticolo 1 della legge 30

dicembre 2024, n. 207. Coerentemente con tali precisazioni, il Provvedimento, al paragrafo 2.3, dispone

che lopzione «può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori. Lesercizio dellopzione in

uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dallesercizio della medesima nel

rapporto tra committente e primo appaltatore».

6

la fattura è emessa dal prestatore (o dal subappaltatore) ai sensi

dell’articolo 21 del decreto IVA; tale documento deve indicare, oltre

all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con

l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma

59, legge n. 207 del 2024” (in analogia a quanto precisato, con la circolare

n. 15/E del 13 aprile 2015, in materia di scissione dei pagamenti)8;

l’imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità

di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di

emissione della fattura (che è la data di trasmissione allo SDI), utilizzando

il codice tributo “6045”, secondo le modalità indicate nella risoluzione n.

47/E del 28 luglio 20259; con la risoluzione n. 53/E del 7 ottobre 2025 è

stato, inoltre, istituito il codice identificativo “66”, denominato “Soggetto

solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica, il cui

utilizzo nel modello F24 è obbligatorio al fine di consentire la corretta

identificazione del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta

dovuta10 e la conseguente verifica, anche per quest’ultimo, dell’esistenza

del predetto versamento nel proprio cassetto fiscale.

Con l’adesione al regime opzionale:

il prestatore deve annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di

opzione nel registro “IVA vendite” ai sensi dell’articolo 23 del decreto IVA,

riportando, altresì, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta che –

8 Cfr. la FAQ del 10 settembre 2025, in cui è specificato, inoltre, che, qualora le parti, ai fini gestionali,

lo ritengano utile, è possibile valorizzare, in fattura, il blocco opzionale e ripetibile “2.1.3”, compilando i

seguenti campi: il campo “2.1.3.2” (con il valore predefinito “RCLogistica”), il campo “2.1.3.5” (con il

numero del protocollo telematico della comunicazione), e il campo “2.1.3.3” (con la data

corrispondente)”.

9

Avente a oggetto l’istituzione del “codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta

sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio

dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

10

In merito alle modalità di compilazione del modello F24, si veda la risoluzione n. 53/E del 2025 nella

parte in cui si chiarisce che, (…) ferme restando le indicazioni contenute nella risoluzione n. 47/E del 28

luglio 2025, nella sezione “Contribuente” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente

o dell’appaltatore, nei relativi campi; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o

curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore

o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”.

7

non essendo incassata e versata – non concorre né alla liquidazione

periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo;

il committente, che è tenuto al versamento (con modello F24) dell’imposta

in nome e per conto del prestatore, deve registrare le fatture ricevute nel

registro “IVA acquisti” di cui all’articolo 25 del decreto IVA, ai fini

dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta.

2. AMBITO SOGGETTIVO

La peculiarità della misura transitoria, rivolta a specifiche attività, comporta

la necessità di individuare puntualmente le imprese committenti che svolgono

attività di trasporto, di movimentazione merci e di logistica.

A tal fine può farsi riferimento alla classificazione ATECO 2025, sezione

H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO; a titolo esemplificativo e non esaustivo

si elencano i seguenti codici attività:

49.20 Trasporto ferroviario di merci

49.41 Trasporto di merci su strada;

50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci;

51.21 Trasporto aereo di merci;

52.1 Magazzinaggio e deposito;

52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci;

52.24 Movimentazione merci;

52.25 Servizi di logistica;

53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale.

In presenza di una catena di subfornitura, anche i soggetti subappaltanti,

nella loro veste di committenti, al fine di poter a loro volta aderire al regime

opzionale, devono svolgere attività che rientrano nei codici ATECO dei settori di

attività interessati dalla norma.

Si ritiene che, qualora il committente (o il subappaltante) svolga nella

sostanza unattività rientrante nei medesimi codici ATECO, ma la stessa non sia

8

stata comunicata ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del decreto IVA, il

committente (o il subappaltante) può optare per il regime transitorio, fermo

restando lobbligo di procedere all’adeguamento del codice attività secondo la

classificazione ATECO 202511. Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia già

comunicato, utilizzando la classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022), lo

svolgimento di un’attività rientrante nel campo di applicazione della disciplina in

oggetto, il medesimo non è tenuto a presentare la variazione dati di cui al citato

articolo 3512.

Si precisa, infine, che, come si evince dal dato testuale dell’articolo 1,

comma 59, della legge di bilancio 2025, l’opzione per il regime transitorio non può

essere esercitata dal committente (o dal subappaltante) che svolga attività rientranti

nei codici ATECO identificativi dei servizi di trasporto di persone. Laddove lo

stesso, tuttavia, svolga anche altre attività rientranti in uno dei codici ATECO

interessati dalla norma, può comunque optare per il regime transitorio con

riferimento ai contratti ad esse relativi.

3. DURATA E VARIAZIONE DELL’OPZIONE

Come disposto all’articolo 1, comma 60, della legge di bilancio 2025,

l’opzione per il regime transitorio introdotto dal comma 59 del medesimo articolo

1, esercitata congiuntamente dal prestatore e dal committente, «ha durata triennale

ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate con apposito modello

(…)».

L’esercizio congiunto dell’opzione è attestato dal committente

nell’apposito campo del modello di comunicazione.

11 Cfr. la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, riguardante il meccanismo del c.d. reverse charge, paragrafo

1.1.

12

Cfr. la risoluzione n. 24/E datata 8 aprile 2025, riguardante la nuova classificazione delle attività

economiche ATECO 2025, con la quale è stato precisato che l’adozione “della nuova classificazione

ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli

articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 7,

comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

9

Con il Provvedimento con cui è stato approvato detto modello, al paragrafo

4, è stato disposto che a decorrere dal 30 luglio 2025 la comunicazione è

presentata dal committente (o dal subappaltante, nel suo ruolo di committente)

all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente o tramite

un intermediario, che ne rilascia copia unitamente alla ricevuta, attestante

l’avvenuta presentazione.

L’opzione riguarda le prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui alle

lettere da a) ad a-quater) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto IVA) rese

in esecuzione dei contratti o dei rapporti negoziali specificamente comunicati

nell’apposito modello e non deve intendersi genericamente riferita a tutti i rapporti

intercorrenti tra committente e prestatore, potendo la stessa, pertanto, essere

esercitata anche solo per alcuni dei contratti stipulati tra le anzidette parti.

Al riguardo, con il punto 2.6 del Provvedimento è stato specificato che il

committente deve comunicare i «dati relativi al contratto per il quale è esercitata

l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente in nome e per conto

del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare

una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a

ciascun contratto stipulato». I dati (data stipula, valore annuale del contratto, ecc.)

di ciascun contratto devono, quindi, essere indicati nell’apposito quadro A del

modello di comunicazione.

In base a quanto previsto nel punto 2.5 del Provvedimento, l’opzione «si

considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione». Tale data

rappresenta, quindi, il momento a partire dal quale il committente versa in nome e

per conto del prestatore l’IVA gravante sui servizi resi da tale soggetto.

Con il successivo punto 2.7 è consentito, infine, di «esercitare l’opzione per

contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in Comunicazioni precedentemente

presentate. Per tali contratti, la durata triennale dell’opzione decorre dalla data

di presentazione della Comunicazione nella quale sono indicati i corrispondenti

dati».

10

In presenza di prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui alle lettere da

a) ad a-quater) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto IVA) rese in

esecuzione di contratti stipulati anteriormente alla data di trasmissione della

comunicazione e relativamente ai quali è stata esercitata l’opzione, ai fini

dell’applicazione del regime transitorio, è necessario considerare la data in cui il

prestatore medesimo ha emesso la fattura13.

Il committente verserà, pertanto, in nome e per conto del prestatore, l’IVA

sulle prestazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di

trasmissione della comunicazione, a prescindere dal momento di effettuazione

dell’operazione.

Merita rilevare, inoltre, che l’opzione per il regime transitorio in esame non

è revocabile e che è consentito l’invio di comunicazioni correttive esclusivamente

per sanare eventuali errori riguardanti comunicazioni precedentemente

trasmesse14. Tale invio della comunicazione correttiva non muta la decorrenza

triennale dell’opzione.

Si precisa, da ultimo, che le modalità di compilazione della fattura

elettronica e l’annotazione nei registri del committente e del prestatore non

incidono sulla validità dell’opzione, che si perfeziona e si considera effettuata – ai

sensi dell’articolo 1, comma 61, della legge di bilancio 2025 dalla data di

trasmissione del modello di comunicazione15.

4. RECUPERO DELL’IMPOSTA NON DOVUTA NELL’AMBITO

DEL REGIME OPZIONALE

Ai sensi dell’articolo 1, comma 62, della legge di bilancio 2025, nel caso in

cui l’imposta risulti non dovuta, «si applicano le disposizioni del comma 2

dell’articolo 30ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

13

In proposito, si ricorda che una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al sistema di

interscambio SdI (si vedano, in tal senso, la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, recante chiarimenti in

tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema

di fatturazione elettronicae le FAQ del 13 febbraio 2025 e del 27 giugno 2025).

14 Si veda il paragrafo 5 del Provvedimento.

15 Si veda la nota n. 8.

11

n. 633, e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri

l’effettivo versamento dell’imposta (…)».

Il sopra richiamato articolo 30-ter, comma 2, del decreto IVA prevede che,

nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta «ad una cessione di beni o ad

una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione

finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o

prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o

committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa». In proposito, si precisa che la

disposizione richiamata è da leggersi in combinato disposto con il successivo

comma 3 del medesimo articolo 30-ter, ai sensi del quale la restituzione

«dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode

fiscale».

La fattispecie di cui al comma 2 citato presuppone un accertamento

definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria in capo a una delle due parti

della cessione di beni o della prestazione di servizi. La disposizione intende

ovviare al venir meno del principio cardine della neutralità dell’imposta,

circostanza che si sarebbe potuta verificare nell’ipotesi in cui:

il committente, a cui fosse stata contestata con avviso di accertamento l’IVA

indebitamente detratta, avesse definito l’atto impositivo versando l’imposta

all’Erario;

il committente avesse promosso un’azione civilistica nei confronti del

prestatore per la restituzione dell’imposta addebitatagli in via di rivalsa.

Il prestatore, avendo restituito al committente l’imposta erroneamente

applicata, si sarebbe potuto trovare nelle condizioni di essere impossibilitato a

chiedere, a sua volta, il rimborso all’Erario per decorso dei termini.

La disposizione di cui al comma 2, invece, consente al prestatore che versi

nella predetta situazione, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, di

chiedere all’Erario la restituzione dell’imposta.

12

Fermo restando quanto disposto dal richiamato comma 3 dell’articolo 30

ter16, tale particolare tipologia di rimborso, essendo strutturata sulla base di un

rapporto di rivalsa dell’imposta tra committente e prestatore, deve necessariamente

tener conto delle peculiarità del regime opzionale in esame.

Per quanto riguarda l’ipotesi del regime opzionale di cui trattasi, si precisa,

quindi, che l’applicazione dell’articolo 30ter, comma 2, del decreto IVA

comporta quanto segue:

il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell’imposta «in

nome e per conto del prestatore», chiede all’Erario la restituzione della

maggior imposta detratta, disconosciuta

e versata in seguito

all’accertamento divenuto definitivo; il diritto al rimborso spetta a

condizione che il committente dimostri l’effettivo versamento dell’imposta;

considerato che il prestatore non incassa né versa l’imposta all’Erario, la

domanda di restituzione è presentata dal committente entro il termine di due

anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto

Resta, altresì, ferma – per le fatture emesse nell’ambito del regime

opzionale – l’applicabilità della procedura per la variazione dell’imponibile o

dell’imposta di cui all’articolo 26 del decreto IVA, ricorrendone i presupposti. In

particolare, nel caso in cui il prestatore emetta una nota di variazione in

diminuzione, ai sensi del citato articolo 26, comma 2, del decreto IVA, il

committente deve rettificare lIVA per l’importo evidenziato nella nota di

variazione e in precedenza detratto. A fronte di tale circostanza e in considerazione

del fatto che aveva versato integralmente l’imposta in nome e per conto del

prestatore, in capo allo stesso committente si origina un credito IVA che può essere

recuperato mediante un’istanza di rimborso di cui all’articolo 30ter, comma 1, del

16 Si veda la risoluzione n. 50/E del 3 ottobre 2025, recante chiarimenti in merito alla “restituzione dellIVA

non dovuta (articolo 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972).

17 Tale momento costituisce, infatti, il presupposto per la restituzione dell’imposta.

13

decreto IVA, potendosi ravvisare il “presupposto” per la restituzione nella

ricezione della nota di variazione.

5. RAPPORTI CON IL REGIME DEGLI AUTOTRASPORTATORI

L’articolo 74, quarto comma, del decreto IVA prevede che per le prestazioni

di servizi degli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla

legge 6 giugno 1974, n. 298, «effettuate nei confronti del medesimo committente,

può essere emessa, nel rispetto del termine di cui allarticolo 21, quarto comma,

primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In

deroga a quanto disposto dallarticolo 23, primo comma, le fatture emesse per le

prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque

annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione».

Il trasportatore che, in possesso dei requisiti richiesti, adotta, quale regime

naturale, quello disposto dal quarto comma citato (come disciplinato anche dal

decreto del Ministero delle finanze del 27 marzo 1995), può emettere una sola

fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare, liquidando l’imposta

trimestralmente, indipendentemente dal volume d’affari realizzato e può registrare

la fattura medesima entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Si ritiene che l’opzione per il regime transitorio esaminato nei paragrafi

precedenti, esercitata congiuntamente con il committente, non implichi il venir

meno del regime di cui all’articolo 74, quarto comma, del decreto IVA, sopra

descritto, ben potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.

Qualora un trasportatore, che opera nell’ambito del citato regime di cui

all’articolo 74, quarto comma, del decreto IVA, abbia aderito al regime opzionale

in qualità di committente, detto soggetto deve:

registrare le fatture ricevute nel registro “IVA acquisti” di cui all’articolo

25 del decreto IVA, facendole confluire ordinariamente nella propria

liquidazione IVA trimestrale;

versare l’IVA in nome e per conto del prestatore con modello F24, senza

possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla

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data di emissione della fattura (che è la data di trasmissione allo SDI), anche

laddove detta fattura sia stata emessa da un trasportatore che a sua volta ha

aderito al regime di cui all’articolo 74, quarto comma, del decreto IVA.

6. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Da ultimo, si fa presente che gli Uffici valuteranno, caso per caso, la non

applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 27

luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), qualora riscontrino

condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati

dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del presente documento di prassi.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle

Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELLAGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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