Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 e della Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 – Il nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto
CIRCOLARE N.13/E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Roma, 16 dicembre 2025
OGGETTO: Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva
(UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 e della Direttiva (UE)
2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 – Il nuovo regime transfrontaliero
di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto
INDICE
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PREMESSA
Governo a recepire, tra le altre, la Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18
febbraio 2020 (di seguito anche “Direttiva franchigia per piccole imprese”), che
modifica:
(i)
la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (di
seguito anche “Direttiva IVA”), per quanto riguarda il regime di
franchigia transfrontaliero;
(ii) il Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010,
per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di
informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del
suddetto regime speciale.
L’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023», ha, inoltre,
impegnato il Governo a recepire la Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5
Ciò posto, con il decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le
piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022
recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto
riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto» (di seguito anche “decreto
legislativo”), sono apportate modificazioni:
1. all’articolo 1, commi 57, lettera b), e 59, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e successive modificazioni (di seguito “legge di stabilità 2015”);
1 In particolare, si veda il numero 39 dell’allegato A della citata legge delega.
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Recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020».
3
Recante modifica delle Direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote
dell’imposta sul valore aggiunto (in particolare, si vedano l’articolo 1 e l’allegato A, n. 3, della legge n. 15
del 2024).
3
2. agli articoli 36, comma 1, e 40-bis, comma 1, lettera b), del decreto-
legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85, recante «Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse»;
3. agli articoli 7-quinquies, comma 1, e 19, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, anche
“decreto IVA”); nel medesimo decreto IVA è, altresì, inserito il titolo
V-ter, Capo I, rubricato «Regime transfrontaliero di franchigia», che
implementa il nuovo regime previsto dal legislatore unionale per le
piccole imprese.
Le modifiche normative in commento si applicano a decorrere dal 1°
Con la presente circolare sono esaminate le novità introdotte dal decreto
legislativo in merito a tale regime transfrontaliero di franchigia, fornendo
istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l’uniformità di azione.
L’esame delle disposizioni di cui sopra tiene conto, tra l’altro, del
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2024, prot.
n. 460166/2024, così come modificato dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 4 dicembre 2025, n. 551770/2025 (di seguito
“Provvedimento del 30 dicembre 2024”), del Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 28 marzo 2025, prot. n. 155649/2025 (di seguito
“Provvedimento del 28 marzo 2025”), del Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2025, prot. n. 2025/560356 (di seguito
“Provvedimento del 10 dicembre 2025”), del contenuto degli atti preparatori del
Governo della Repubblica n. 188 (di seguito AG n. 188), con particolare riguardo
alla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, oltreché dei documenti
4
Così stabilisce l’articolo 5 del decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3,
paragrafo 1, della Direttiva franchigia per piccole imprese e dall’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva
(UE) 2022/542.
4
dei servizi della Commissione europea (“Modifiche del sistema dell’IVA nell’UE
per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese”) emanate in data
24 ottobre 2024 (di seguito “Note esplicative”) e alla “Guida al regime per le PMI”
della Commissione europea del 25 ottobre 2024 (di seguito “Guida”).
1.
IL NUOVO REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IN
MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1.1. Le modifiche apportate alla Direttiva IVA
Per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, l’articolo 1
della Direttiva franchigia per piccole imprese modifica la Direttiva IVA, in
particolare, al Titolo XII, Capo I, emendando le Sezioni I («Definizioni») e II
(«Franchigie») e introducendo la Sezione II-bis («Semplificazione degli obblighi
per le piccole imprese che beneficiano della franchigia»).
franchigia era riservato, alle condizioni normativamente previste, alle imprese
In base a tale regime di franchigia, il soggetto passivo:
• non addebita l’IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate;
• non detrae l’IVA versata a monte;
• fruisce di importanti agevolazioni in tema di adempimenti.
Detto regime operava solo in ambito “domestico”, essendo preclusa – in
linea generale – l’applicazione a operazioni che avessero rilevanza territoriale al
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Tali documenti, non giuridicamente vincolanti e costituenti unicamente un orientamento pratico e
informale sulle modalità di applicazione del diritto unionale, sono consultabili sul portale della
Commissione europea dedicato alle “VAT rules for small enterprises – SME scheme” al seguente link:
6 Cfr. la nota n. 4.
7 Così il considerando numero 4 della Direttiva franchigia per piccole imprese.
8 Si veda, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 26 ottobre 2010, causa
C?97/09.
5
Tali disposizioni, tuttavia, come evidenziato dal considerando n. 1 della
Direttiva franchigia per piccole imprese, sono state ritenute obsolete e hanno reso
necessaria una revisione del regime delle piccole imprese.
A tale scopo, il legislatore unionale, in un’ottica di «semplificazione globale
per le piccole imprese che intende ridurre i loro oneri amministrativi ed aiutare a
creare un contesto fiscale per favorire la crescita e lo sviluppo degli scambi
280-bis a 292-quinquies della Direttiva IVA.
La rilevante novità, in vigore dal 1° gennaio 2025, riguarda l’ampliamento
dell’ambito territoriale del regime di franchigia e ciò comporta che al livello
“domestico” già esistente (in Italia il c.d. regime forfetario) si aggiunge ora il
livello “transfrontaliero” del regime medesimo.
In forza delle modifiche recate alla Direttiva IVA, pertanto, gli Stati membri
che adottano il regime di franchigia “domestico”, al ricorrere delle condizioni
normativamente previste, «concedono tale franchigia anche per le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti
I soggetti stabiliti in un determinato Stato membro, pertanto, possono ora
effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in uno o più Stati membri (diversi
da quello di stabilimento), applicando il regime di franchigia transfrontaliero,
È importante rilevare che il regime in esame riguarda le sole operazioni
attive (c.d. output), mentre non sono interessate dal regime le operazioni passive
(c.d. input); ciò implica, tra l’altro, che il soggetto passivo potrebbe doversi
identificare, ai fini IVA, anche nello Stato di esenzione qualora si trovi a essere
9 Così il considerando n. 2 della Direttiva franchigia per piccole imprese.
10 Si veda l’articolo 284, paragrafo 2, della Direttiva IVA.
11 Si veda l’articolo 284, paragrafo 3, della Direttiva IVA.
6
debitore d’imposta (ad esempio, per particolari tipologie di acquisti, come acquisti
di stabilimento sarà l’unico, in via generale, con cui il soggetto che opta per il
regime transfrontaliero dovrà relazionarsi per quanto concerne l’attività ordinaria,
presentando a tale Stato, come illustrato nei paragrafi successivi, ad esempio, la
per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio
Fermo restando che l’applicazione del regime di franchigia domestico
continua a essere soggetta alle condizioni previste da ogni singolo Stato membro,
con riferimento alle condizioni previste per i soggetti che, a partire dal 1° gennaio
2025, vogliono avvalersi del regime di franchigia transfrontaliero, l’articolo 284
della Direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo interessato non debba
superare, oltre alla soglia di volume d’affari annuo applicabile in ciascuno Stato
membro per la concessione della franchigia ai soggetti passivi ivi stabiliti (soglia
che non può eccedere gli 85.000 euro), la soglia di 100.000 euro di volume d’affari
Il nuovo regime transfrontaliero può essere adottato dai soggetti che
risultano stabiliti in un determinato Stato membro dell’Unione europea secondo i
12
Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, secondo cui “il numero
d’identificazione EX richiesto dal nuovo articolo 284, par. 3, lett. b) si riferisce solo all’identificazione ai
fini dell’applicazione del regime di franchigia, tenendo conto delle sole operazioni in uscita; mentre
l’identificazione IVA di cui all’articolo 214, comma 1, lettera b), della direttiva IVA avviene per operazioni
in entrata di una piccola impresa mediante le quali vengono effettuati acquisti nello Stato membro di
esenzione”.
13 Regime speciale disciplinato dagli articoli 369-bis e ss. della Direttiva IVA, recepita con gli articoli 74-
sexies e ss. del decreto IVA.
14 Si veda l’articolo 284-bis della Direttiva IVA.
15 Si veda l’articolo 284-ter della Direttiva IVA.
16 Si veda l’articolo 284, paragrafo 2, della Direttiva IVA. Ai sensi dell’articolo 284-ter, paragrafo 1, lettera
b), della Direttiva IVA, il volume d’affari nell’Unione è dato dalla somma delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate in ciascuno Stato membro dell’Unione. Trattasi delle operazioni effettuate
negli Stati in cui si è optato per il regime di franchigia, negli Stati in cui si opera applicando il regime
ordinario, nonché in quelli in cui si opera applicando un altro regime.
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011,
risultando irrilevanti – ai fini del regime in commento – eventuali identificazioni
in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento. Non possono, invece, aderire
al regime di franchigia transfrontaliero i soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione
europea, anche qualora tali soggetti operino attraverso stabili organizzazioni
esistenti in uno o più Stati membri.
Dalle indicazioni unionali emerge che, avendo esercitato l’opzione per
l’applicazione, in un determinato Stato, del regime di franchigia (sia esso
domestico o transfrontaliero), il soggetto passivo è tenuto ad applicare tale regime
in relazione a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in quello
Non è possibile, quindi, applicare (nel medesimo Stato) il regime di
franchigia ad alcune operazioni attive, assoggettandone altre al regime ordinario;
il contribuente può, invece, scegliere di operare in regime di franchigia in alcuni
Stati membri e di identificarsi in altri per effettuare cessioni di beni e prestazioni
di servizi, applicando le regole ordinarie.
Il soggetto passivo che intende applicare il regime di franchigia in altri Stati
(Stati di esenzione) deve chiedere l’autorizzazione al proprio Stato di stabilimento
17 L’articolo 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dispone che:
«(…) 2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le
decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del
luogo in cui si riunisce la direzione.
Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica,
prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale
dell’impresa.
3. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo
in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica».
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L’articolo 12 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dispone che, ai «fini dell’applicazione
della direttiva 2006/112/CE, per «indirizzo permanente» di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o
meno, si intende l’indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure,
l’indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale
indirizzo non corrisponde alla realtà».
19 Si veda l’articolo 283 della Direttiva IVA, come da ultimo modificato. Come precisato nel paragrafo 1.5
della Guida, le seguenti operazioni sono escluse dal regime di franchigia: a) operazioni effettuate a titolo
occasionale; b) cessioni esenti di mezzi di trasporto nuovi effettuate da uno Stato membro verso un altro
Stato membro; c) altre operazioni escluse dallo Stato membro nella sua giurisdizione (in merito, cfr. le
informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul portale web per le PMI al seguente link: https://sme-
vat-rules.ec.europa.eu/national-vat-rules_en).
8
attraverso un’apposita procedura che prevede l’interlocuzione dello Stato di
stabilimento con gli Stati di esenzione, al fine di verificare che il soggetto sia in
possesso dei requisiti per aderire al regime stesso. Al termine di tale iter lo Stato
di stabilimento attribuisce il suffisso EX, che consente l’immediata individuazione
dei soggetti che applicano il regime di franchigia in Stati membri dell’Unione
europea diversi da quello nazionale di stabilimento, in linea con quanto stabilito
Ciascuno Stato membro dell’Unione europea, quindi, può rivestire, a
seconda dei casi, il ruolo di Stato di stabilimento (per i soggetti che abbiano la sede
in tale Stato e che ivi facciano richiesta per aderire al regime), ovvero il ruolo di
Stato di esenzione (qualora in tale Stato operino in esenzione soggetti che abbiano
ottenuto l’autorizzazione per il regime di franchigia dal proprio Stato di
stabilimento).
1.2. Le modifiche apportate al decreto IVA: il nuovo Titolo V-ter
Il d.lgs. n. 180 del 2024 ha, come anticipato nella premessa, recepito le
modifiche recate dalla Direttiva franchigia per piccole imprese. In particolare,
l’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo introduce all’interno del
decreto IVA il nuovo Titolo V-ter, Capo I, articolato come segue:
• nella Sezione I (articolo 70-terdecies) sono stabilite le definizioni e le
soggetti passivi stabiliti in Italia che intendono operare in regime di franchigia
in uno o più Stati membri dell’Unione europea, sia per i soggetti passivi stabiliti
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L’articolo 284, paragrafo 3, della Direttiva IVA, in particolare, stabilisce che, «per avvalersi della
franchigia in uno Stato membro in cui non è stabilito, il soggetto passivo:
a) dà previa notifica allo Stato membro di stabilimento; e
b) è identificato, ai fini dell’applicazione della franchigia, da un numero individuale esclusivamente nello
Stato membro di stabilimento.
Gli Stati membri possono utilizzare il numero d’identificazione IVA individuale già attribuito al soggetto
passivo in relazione agli obblighi che derivano per tale soggetto dal sistema interno o applicare la struttura
di una partita IVA o qualsiasi altro numero ai fini dell’identificazione di cui al primo comma, lettera b).
Il numero individuale di identificazione di cui al primo comma, lettera b), è contraddistinto dal suffisso
“EX”, oppure il suffisso “EX” è aggiunto a tale numero».
21 La definizione di “regime di franchigia” è contenuta nell’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera a), del
decreto IVA.
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in un altro Stato membro che intendono operare in Italia adottando il medesimo
regime;
• nella Sezione II (articoli da 70-quaterdecies a 70-septiesdecies) è disciplinato il
regime di franchigia per i soggetti passivi (persone fisiche) stabiliti in altri Stati
membri dell’Unione europea che effettuino in Italia cessioni di beni e
prestazioni di servizi ivi territorialmente rilevanti (“regime di franchigia per i
soggetti non stabiliti”);
• nella Sezione III (articoli da 70-octiesdecies a 70-duovicies) è disciplinato il
regime di franchigia per i soggetti passivi stabiliti in Italia che effettuino in altri
Stati membri dell’Unione europea cessioni di beni e prestazioni di servizi ivi
territorialmente rilevanti (“regime di franchigia per i soggetti stabiliti”).
soggetti passivi che aderiscono al regime di franchigia transfrontaliero:
• non esercitano la rivalsa dell’IVA, con riferimento alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dell’Unione europea (operazioni
output);
• non hanno diritto alla detrazione dell’imposta relativa ad acquisti di beni e
servizi afferenti alle operazioni attive in franchigia (operazioni input);
• devono rispettare il requisito di un volume d’affari annuo non superiore alle due
diverse soglie già in precedenza richiamate. In primo luogo, deve essere
rispettata la soglia massima di 100.000 euro di volume d’affari complessivo
operazioni ivi effettuate (in Italia la soglia massima è di 85.000 euro).
22 Ai sensi dell’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto IVA.
23
La definizione di “volume d’affari annuo dell’Unione europea” è contenuta nell’articolo 70-terdecies,
comma 1, lettera b), del decreto IVA. Si veda, in proposito, il paragrafo 1.3.
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La definizione di “volume d’affari annuo dello Stato membro” è contenuta nell’articolo 70-terdecies,
comma 1, lettera c), del decreto IVA. Si veda, in proposito, il paragrafo 1.3.
10
Il regime in esame è riservato ai soggetti stabiliti nell’Unione europea, come
Nell’ambito di tale regime l’Italia può rivestire il ruolo di:
–
a cui i soggetti passivi stabiliti devono chiedere l’autorizzazione per
l’accesso al regime di franchigia transfrontaliero, comunicando in quali altri
Stati membri intendono operare;
–
–
possesso dei requisiti richiesti;
a cui devono essere inviate le comunicazioni previste dal regime;
europea per effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi in regime di
esenzione.
L’articolo 70–terdecies, comma 2, del decreto IVA stabilisce che il regime
di franchigia transfrontaliero non si applica:
membro;
• alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.
Resta fermo che è onere dei soggetti stabiliti in Italia che scelgano di
avvalersi del regime di franchigia in altri Stati membri, verificare se i relativi
ordinamenti prevedano preclusioni particolari.
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L’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera d), del decreto IVA individua il “soggetto stabilito” come il
«soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro
dell’Unione europea», non essendo rilevanti eventuali stabili organizzazioni. Occorre precisare che da tale
definizione sono, altresì, esclusi i soggetti stabiliti in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che non fanno parte dell’Unione europea, ancorché identificati ai fini dell’IVA ai sensi
dell’articolo 35-ter del decreto IVA (cfr. la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n.
188).
26 Si veda l’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera e), del decreto IVA.
27 Si veda l’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera g), del decreto IVA.
28 Si veda l’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera f), del decreto IVA.
29 Per la definizione di mezzi di trasporto nuovi si rinvia a quanto previsto dall’articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
11
Con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
dicembre 2024, del 28 marzo 2025 e del 10 dicembre 2025, come previsto dal
comma 5 dell’articolo 70–terdecies del decreto IVA, sono stabilite le modalità
attuative del titolo V-ter del decreto in commento.
Di seguito sono fornite alcune indicazioni in merito al volume d’affari ed
esaminati, nell’ordine, il regime di franchigia per i soggetti stabiliti in Italia (in
particolare, gli articoli da 70-octiesdecies a 70-duovicies del decreto IVA) e il
regime di franchigia per i soggetti non stabiliti in Italia (articoli da 70-quaterdecies
a 70-septiesdecies del decreto IVA).
1.3. Volume d’affari
La determinazione del volume d’affari annuo complessivo nell’Unione
europea (massimo 100.000 euro) e del volume d’affari annuo realizzato in
permanenza nel regime di franchigia.
definizione ampia di volume d’affari annuo realizzato nell’Unione, comprendendo
in esso «il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi,
al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno
civile».
membro concorrono tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate
30
In Italia, ad esempio, la soglia di volume d’affari da rispettare per l’accesso al regime di franchigia è
stabilita nella misura di 85.000 euro, da verificare sia nell’anno in corso, nel periodo precedente la
comunicazione preventiva, sia nell’anno precedente.
31 Sulla scorta di quanto disposto dagli articoli 280-bis e 288 della Direttiva IVA.
32 L’articolo 288, paragrafo 1, della Direttiva IVA stabilisce che:
«Il volume d’affari annuo cui si fa riferimento per l’applicazione della franchigia di cui all’articolo 284 è
costituito dai seguenti importi al netto dell’IVA:
a) l’importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ove fossero soggette a imposizione in quanto
effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia d’imposta;
b) l’importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente in virtù
dell’articolo 98, paragrafo 2, o dell’articolo 105 bis;
c) l’importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;
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dal soggetto passivo, territorialmente rilevanti in ogni Stato secondo le norme
• le cessioni nazionali di beni e le prestazioni di servizi rese nel territorio dello
Stato;
• le esportazioni di beni dall’Italia verso un Paese terzo;
• le cessioni intracomunitarie di beni trasportati o spediti dall’Italia in un altro
Stato membro.
Concorrono, inoltre, alla formazione del volume d’affari in Italia le vendite
a distanza intracomunitarie di beni spediti dall’Italia in un altro Stato membro a
soggetti privati, di cui all’articolo 38-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
di beni nell’Unione europea non abbia superato (sia nell’anno solare precedente
sia in quello in corso) 10.000 euro e il cedente non abbia optato per l’imposizione
volume d’affari dello Stato membro (di esenzione o meno) in cui sono
territorialmente rilevanti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), della
Per quanto concerne il momento dell’effettuazione delle operazioni, si
ritiene che esso debba essere individuato ai sensi dell’articolo 6 del decreto IVA e
dell’articolo 39 del d.l. n. 331 del 1993.
Alla determinazione della soglia non concorrono, ai sensi del comma 3
dell’articolo 70–terdecies in commento:
• le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;
d) l’importo delle operazioni esenti in virtù dell’articolo 138 nei casi in cui si applica la franchigia di cui
a tale articolo;
e) l’importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 135, paragrafo 1,
lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non
abbiano carattere di operazioni accessorie».
33
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia si vedano gli articoli
da 7 a 7-octies del decreto IVA.
34 Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
35 Cfr. l’articolo 41, comma 1, lettera b), del d.l. n. 331 del 1993.
36 Si veda in tal senso la Guida, paragrafo 1.7.
13
• le operazioni esenti di cui all’articolo 10 del decreto IVA, escluse quelle di cui
ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le
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Tra le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, del decreto IVA, le operazioni che
partecipano alla formazione del volume d’affari – salvo che non abbiano carattere accessorio – menzionate
nel testo sono le seguenti: «1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di
crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di
impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di
crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative
a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad
eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP)
di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali,
eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli;
le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e
le opzioni ed eccettuati la custodia e l’amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di
portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i
contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i
contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di
valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
(…)
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto
il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse
quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese
anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l’opzione per l’imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione
per l’imposizione;
(…)
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7)
nonché quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in
14
È escluso dalla formazione del volume d’affari, altresì, il valore degli
acquisti nazionali o intracomunitari di beni e servizi, nel caso in cui il soggetto
passivo sia tenuto agli adempimenti contabili in qualità di acquirente e sia debitore
Ai sensi dell’articolo 70–terdecies, comma 4, del decreto IVA, gli Stati
membri che non adottano l’euro determinano le soglie di volume d’affari, ai fini
dell’ammissione o dell’esclusione dal regime di franchigia transfrontaliero,
applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio
2018. L’importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse
dall’euro è espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso
di cambio del primo giorno dell’anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso
di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non
vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di
pubblicazione.
relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell’articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
(…)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che
producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da
investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione
dell’imposta; le operazioni previste dall’articolo 81, comma 1, lettere c–quater) e c–quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, riferite all’oro da investimento; le intermediazioni relative alle
precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta, analoga opzione può essere
esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore
ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento
il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione
delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie
C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto
elenco;
(…)».
38 Si vedano, in tal senso, le Note esplicative al paragrafo 2.4. Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, gli
acquisti intracomunitari per i quali l’acquirente sia tenuto ad assolvere l’IVA nello Stato di esenzione (cfr.
l’articolo 196 della Direttiva IVA).
15
ESEMPIO 1
La società Alfa Srl IT, stabilita nel territorio italiano, ha realizzato nell’anno
civile 2024 esclusivamente le seguenti operazioni:
1) in Italia, cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare imponibile
complessivo pari a 35.000 euro;
2) cessioni intracomunitarie non imponibili di beni trasportati o spediti nello Stato
membro X, effettuate ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del d.l. n.
331 del 1993, per un ammontare pari a 25.000 euro;
3) cessioni all’esportazione di beni nei confronti di soggetti stabiliti in Svizzera,
effettuate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto IVA, per
complessivi 5.000 euro;
4) vendite a distanza intracomunitarie di beni destinati a consumatori finali nello
Stato membro X, effettuate ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), del d.l.
n. 331 del 1993, per un importo complessivo imponibile pari a 14.000 euro;
5) prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti nello Stato
membro X, ivi territorialmente rilevanti in base alle previsioni dell’articolo 7-
ter del decreto IVA, per un ammontare pari a 2.000 euro;
6) cessione di un macchinario situato in Italia a un soggetto passivo IVA stabilito
nello Stato membro Y, per un ammontare complessivo pari a 45.000 euro.
Alfa Srl IT ha, pertanto, realizzato un volume d’affari:
• di 65.000 euro in Italia, pari alla somma degli importi relativi alle operazioni di
cui ai precedenti punti da 1) a 3);
• di 16.000 euro nello Stato membro X, pari alla somma degli importi relativi alle
operazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5).
Nell’anno civile 2024, pertanto, Alfa Srl IT ha realizzato un volume d’affari
annuo nell’Unione europea di 81.000 euro, pari alla somma del volume d’affari
realizzato in Italia e nello Stato membro X. L’importo di cui al precedente punto
6), invece, non concorre al computo del volume d’affari, ai sensi dell’articolo 70–
terdecies, comma 3, del decreto IVA, in quanto relativo a un bene di investimento.
16
Sulla base di tali dati, Alfa Srl IT, qualora anche nel 2025, nel periodo
precedente all’invio della comunicazione preventiva, abbia rispettato le soglie di
volume d’affari sia unionale, sia nazionale nello Stato membro X, può chiedere di
essere autorizzato a operare nello Stato membro X in regime di franchigia
transfrontaliero.
ESEMPIO 2
La società Beta Srl IT, stabilita nel territorio italiano, ha realizzato nell’anno
civile 2024 esclusivamente le seguenti operazioni:
1) in Italia, cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare imponibile
complessivo pari a 90.000 euro;
2) vendite a distanza intracomunitarie di beni destinati a consumatori finali nello
Stato membro X, effettuate ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), del d.l.
n. 331 del 1993, per un importo complessivo imponibile pari a 8.000 euro, per
cui si è identificata nello Stato membro X avvalendosi dell’opzione di cui
all’anzidetta disposizione;
3) cessione di un bene di investimento, per un ammontare complessivo pari a
15.000 euro.
Nell’anno civile 2024, pertanto, Beta Srl IT ha realizzato un volume d’affari
annuo nell’Unione europea di 98.000 euro, pari alla somma del volume d’affari
realizzato in Italia e nello Stato membro X (punti 1 e 2). L’importo di cui al
precedente punto 3), invece, non concorre al computo del volume d’affari, ai sensi
dell’articolo 70–terdecies, comma 3, del decreto IVA.
Sulla base di tali dati, Beta Srl IT, al ricorrere degli ulteriori presupposti
normativamente previsti, può chiedere di essere autorizzato ad operare nello Stato
membro X in regime di franchigia transfrontaliero.
ESEMPIO 3
Tizio, esercente la professione di medico in Italia e titolare di partita IVA
in regime forfetario, nell’anno 2024 ha realizzato, in base alle previsioni di cui
17
all’articolo 6 del decreto IVA e indipendentemente dall’incasso dei relativi
compensi, le seguenti operazioni:
1) prestazioni sanitarie nei confronti di consumatori finali, esenti ai sensi
dell’articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto IVA, per 50.000 euro;
2) attività di consulenza medico legale nei confronti di soggetti passivi stabiliti in
Italia, per 14.000 euro;
3) attività di consulenza medico legale nei confronti di enti di diritto privato
stabiliti nello Stato membro Y, non titolari di codice identificativo IVA, per
40.000 euro.
Tizio ha realizzato, pertanto, un volume d’affari annuo nell’Unione europea
di 54.000 euro, pari alla somma degli importi (per servizi entrambi territorialmente
rilevanti in Italia) di cui ai precedenti punti 2) e 3). L’ammontare delle prestazioni
di cui al precedente punto 1), invece, non contribuisce al calcolo del volume
d’affari, ai sensi dell’articolo 70-terdecies, comma 3, del decreto IVA.
Sulla base di tali dati, Tizio, al ricorrere degli ulteriori presupposti
normativamente previsti, può chiedere di essere autorizzato a operare nello Stato
membro Y in regime di franchigia transfrontaliero per le eventuali operazioni che
siano ivi territorialmente rilevanti.
1.4.
Il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione
europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato italiano
1.4.1. Ambito soggettivo e condizioni di ammissione
Il decreto legislativo in commento, nel recepire nell’ordinamento domestico
il regime di franchigia transfrontaliero applicabile dai soggetti passivi stabiliti nel
IVA, che l’accesso al citato regime è subordinato:
39 L’articolo 70-octiesdecies del decreto IVA, nel definire le condizioni di ammissione al regime, stabilisce,
al comma 1, che un «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di
franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime se
ricorrono le seguenti condizioni:
18
• ad adempimenti procedurali: il soggetto passivo deve trasmettere all’Agenzia
delle entrate una “comunicazione preventiva” (o prior notification) in cui chiede
l’ammissione al regime e l’attribuzione del codice identificativo utilizzabile per
effettuare in esenzione le operazioni in altri Stati membri dell’Unione europea
• alla verifica di requisiti stabiliti dallo Stato membro di esenzione: il soggetto
passivo non deve aver superato, negli anni presi a riferimento da ciascuno Stato
di esenzione, la soglia annua di volume d’affari stabilita ai fini
se sussistono ulteriori requisiti richiesti da ciascuno Stato di esenzione;
• al rispetto del requisito unionale: il soggetto passivo deve aver realizzato
superiore a 100.000 euro, sia nell’anno civile precedente a quello in cui viene
trasmessa la comunicazione preventiva, sia nell’anno civile nel corso del quale
avviene l’invio, con riferimento (in quest’ultimo caso) alla frazione di periodo
intercorrente tra il 1° gennaio e la data di trasmissione della comunicazione.
La disposizione recata dal predetto articolo 70-octiesdecies del decreto IVA
definisce, innanzitutto, l’ambito soggettivo del regime di franchigia
transfrontaliero per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato. A tal proposito,
occorre rilevare che, laddove consentito dalla disciplina di ciascuno Stato membro,
a. nell’anno civile precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è
stato superiore a 100.000 euro;
b. nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo
dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
c. il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello
previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia;
d. ha comunicato preventivamente all’Agenzia delle entrate l’intenzione di avvalersi del regime di
franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
e. è identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato».
40 Si veda il punto 2.1 del Provvedimento del 30 dicembre 2024.
41
I periodi e le soglie di riferimento delle discipline nazionali di franchigia IVA sono definiti dagli Stati
membri dell’Unione europea secondo le modalità stabilite dall’articolo 288-bis della Direttiva IVA, come
introdotto dalla Direttiva franchigia per piccole imprese. Ai sensi dell’articolo 284 della Direttiva IVA, la
soglia nazionale stabilita da ciascuno Stato non può essere superiore a 85.000 euro o al controvalore in
moneta nazionale.
42 Per il calcolo del volume d’affari si veda il precedente paragrafo 1.3.
19
possono optare per l’applicazione del regime citato anche i soggetti passivi che in
Italia non applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 54, della legge
di stabilità 2015, o per opzione (avendo deciso di operare in regime ordinario)
ovvero in quanto soggetti diversi dalle persone fisiche, a cui tale ultimo regime è
precluso.
possono accedere al regime di franchigia transfrontaliero anche i soggetti che
iniziano l’attività nel corso dell’anno.
Come già anticipato al paragrafo 1.1, non possono, invece, accedere al
regime in commento le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti in altri
Stati membri, nonché i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati
l’accesso al regime a stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti fuori
dell’Unione europea.
Per i soggetti passivi d’imposta nazionali, persone fisiche e soggetti diversi
dalle persone fisiche (ad esempio, società ed enti), l’Italia costituisce, quindi, lo
Stato membro di stabilimento, al quale devono essere inviate la comunicazione
preventiva e le comunicazioni trimestrali e al quale devono essere comunicate
eventuali variazioni o la cessazione del regime (per scelta volontaria o per
superamento delle soglie). L’Italia, in quanto Stato di stabilimento, è tenuta a
verificare – interloquendo con ciascuno Stato di esenzione – i requisiti per
l’accesso al regime negli Stati membri richiesti.
Di seguito si analizzano le diverse fasi che caratterizzano il regime.
1.4.2. Comunicazione preventiva e attribuzione del suffisso EX
43 Cfr. la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, riguardante il regime forfetario.
44 L’articolo 35-ter del decreto IVA consente ai soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato che
ne fanno richiesta, qualora esercitino attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro
dell’Unione europea, di assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul
valore aggiunto mediante l’attribuzione di un numero di partita IVA, in cui sia evidenziata anche la natura
di soggetto non residente identificato in Italia. Si veda anche il paragrafo 1.5.
20
L’accesso al regime transfrontaliero dei soggetti passivi stabiliti in Italia,
come già precisato, è subordinato all’inoltro, mediante procedura web, di una
comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, che deve valutare l’istanza
alla luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli
Stati membri di esenzione in cui il soggetto richiedente intende operare.
In particolare, i commi 2 e 3 dell’articolo 70-octiesdecies del decreto IVA
individuano il nucleo minimo di dati e informazioni che devono essere comunicati
Con Provvedimento del 30 dicembre 2024, emanato ai sensi dell’articolo
70-terdecies, comma 5, del medesimo decreto IVA, sono stati elencati anche
ulteriori dati e informazioni che il soggetto richiedente è tenuto a indicare nella
45
Nella comunicazione preventiva, in particolare, il soggetto passivo stabilito in Italia deve indicare le
seguenti informazioni obbligatorie, tassativamente elencate al comma 2, lettere da a) a e), dell’articolo 70–
octiesdecies del decreto IVA:
– il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l’attività, la forma giuridica, la residenza
anagrafica o, se diverso, il proprio domicilio fiscale (lettera a);
– il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi che, ai fini IVA, siano stati
assegnati da altri Stati membri di esenzione (lettera b);
– lo Stato o gli Stati di esenzione in cui intende avvalersi del regime di franchigia (lettera c);
– il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti
quello di trasmissione della comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri,
compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione (lettera d);
– il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nell’anno civile in corso, in
relazione al periodo precedente la trasmissione della comunicazione, nel territorio dello Stato e in
ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione (lettera e).
46 Ai sensi del punto 2.2 del Provvedimento del 30 dicembre 2024, la comunicazione «contiene le seguenti
informazioni:
a) codice fiscale;
b) denominazione o cognome e nome;
c) natura giuridica;
d) domicilio fiscale;
e) attività prevalente;
f) attività secondarie;
g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;
h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di
stabilimento;
i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi
del regime di franchigia;
j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;
k) volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due
anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione
preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia
21
Il richiamato Provvedimento disciplina altresì:
• le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva da effettuare
mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate;
• i termini di attribuzione del suffisso EX;
• la procedura di correzione della comunicazione preventiva cui il soggetto
richiedente può far ricorso nel caso in cui abbia compilato erroneamente la
comunicazione già inoltrata, indicando dati inesatti e incompleti;
• l’aggiornamento della comunicazione preventiva già inoltrata (da effettuare nel
caso in cui siano intervenute variazioni dei dati originariamente tramessi,
oppure si intenda operare in Stati di esenzione diversi da quelli inizialmente
indicati o qualora il soggetto richiedente comunichi di non volersi più avvalere
del regime in uno o più Stati di esenzione).
Come stabilito dal Provvedimento del 30 dicembre 2024 al punto 7
(“Modalità di trasmissione della comunicazione preventiva”), l’attribuzione del
suffisso EX si articola nei seguenti passaggi:
la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate;
differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di
attività esercitata».
47
Si rammenta che già in «fase di compilazione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate
effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute» (si veda il punto
7.2 del Provvedimento del 30 dicembre 2024).
48 Si veda il Provvedimento del 10 dicembre 2025, al punto 2.
49 Si veda il paragrafo 4.5.1 delle Note esplicative.
50 Come illustrato al paragrafo 1.4.2, qualora il contribuente stesso rilevi errori a seguito della trasmissione
della comunicazione preventiva, il punto 4.1 del Provvedimento del 30 dicembre 2024 prevede che «è
consentita la correzione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte
degli Stati di esenzione».
22
la comunicazione stessa agli Stati di esenzione per i quali il contribuente ha
3) l’Agenzia delle entrate, entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della
numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso
tale soggetto passivo al regime di franchigia». In caso di mancata risposta da
parte di uno o più Stati di esenzione entro il termine citato di 35 giorni,
l’Agenzia delle entrate assegna comunque il suffisso EX, salvo che lo Stato di
esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche
Occorre precisare, al riguardo, che nel conteggio dei “giorni lavorativi” si
intende compreso qualsiasi giorno con l’eccezione del sabato, della domenica e dei
In caso di esito positivo a tutte le verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate
comunica al soggetto passivo richiedente l’assegnazione del suffisso EX,
aggiungendolo al numero di partita IVA italiana. A partire dalla data di tale
51
Ai sensi dell’articolo 37-bis, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 904/2010, come introdotto
dall’articolo 2, punto 5), della Direttiva franchigia per piccole imprese, lo Stato membro di stabilimento
«trasmette le seguenti informazioni, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli Stati membri che
concedono la franchigia entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui tali informazioni diventano disponibili:
a) per quanto riguarda i soggetti passivi che hanno dato una previa notifica o fornito un aggiornamento di
una notifica ai sensi dell’articolo 284, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni di cui
all’articolo 21, paragrafo 2 ter, lettere a) e d), del presente regolamento».
52 Si vedano, in particolare, l’articolo 70–noviesdecies del decreto IVA e il punto 7.4 del Provvedimento del
30 dicembre 2024, come modificato dal Provvedimento del 4 dicembre 2025.
53 In base all’articolo 37-ter, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 904/2010, come introdotto dall’articolo
2, punto 5), della Direttiva franchigia per piccole imprese, entro 15 giorni dalla ricezione delle informazioni
comprese nella prior notification, «lo Stato membro che concede la franchigia conferma, con mezzi
elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, sulla base del valore totale delle
cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo, che nell’anno civile in corso non è stata superata
la soglia del volume d’affari annuo di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva
2006/112/CE e che le condizioni di cui all’articolo 288 bis, paragrafo 1, di tale direttiva sono soddisfatte».
54 Si veda, in tal senso, il punto 3.2 del Provvedimento 10 dicembre 2025.
55 Si veda, in tal senso, l’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio,
del 3 giugno 1971 e il paragrafo 4.5.1 delle Note esplicative.
23
– il soggetto passivo stabilito in Italia può effettuare le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi in esenzione IVA negli Stati membri per i quali è stato
ammesso al regime di franchigia.
Qualora invece lo Stato membro di esenzione – nel periodo di 35 giorni
lavorativi, ovvero nel più ampio termine richiesto dal medesimo Stato – opponga
il rifiuto alla richiesta di accesso al regime di franchigia presentata dal soggetto
passivo stabilito nel territorio dello Stato, l’Agenzia delle entrate, in base alle
previsioni del comma 2 dell’articolo 70-noviesdecies del decreto IVA, «notifica al
soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia
comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto».
Resta fermo che il soggetto passivo stabilito può, attraverso la procedura
web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
La citata procedura web consente, infatti, la consultazione delle
comunicazioni preventive inviate, la correzione delle stesse nonché la
consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni,
1.4.3. Correzione e aggiornamento della comunicazione preventiva
Il soggetto passivo che, a seguito dell’invio della comunicazione
preventiva, rilevi la presenza di dati errati o incompleti (ai sensi del punto 4.1 del
Provvedimento del 30 dicembre 2024), può correggere la comunicazione stessa
entro cinque giorni lavorativi dall’invio, trasmettendo una comunicazione
56 L’articolo 70-vicies del decreto IVA, rubricato «Decorrenza», stabilisce che il «soggetto passivo applica
il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l’Agenzia delle entrate ha
comunicato l’attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione,
la conferma dell’attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati di
esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, l’aggiornamento dell’attribuzione del suffisso
EX».
57 Si veda il punto 7.7 del Provvedimento del 30 dicembre 2024.
58 Si veda il punto 7.6 del Provvedimento del 30 dicembre 2024.
24
“sostitutiva” con i dati corretti; in tal caso, i nuovi termini decorrono dalla data di
trasmissione di tale comunicazione sostitutiva.
Decorsi i cinque giorni lavorativi, la correzione sarà inibita fino alla
ricezione del riscontro, da parte degli Stati membri di esenzione, alla
In linea con quanto disposto all’articolo 70-octiesdecies, comma 4, del
Provvedimento del 30 dicembre 2024 prevede che il soggetto passivo stabilito in
Italia, già ammesso al regime di franchigia transfrontaliero, è tenuto ad aggiornare
la comunicazione preventiva quando:
– sia intervenuta una variazione delle informazioni di cui al punto 2.2 del
– intenda avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti da quelli
già indicati nella precedente comunicazione preventiva;
– intenda cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di
esenzione.
Resta inteso che nell’aggiornamento della comunicazione preventiva non è
necessario
includere
informazioni
già
fornite
nelle
comunicazioni
L’intenzione del soggetto passivo stabilito in Italia di estendere il regime di
franchigia a Stati membri diversi da quelli inizialmente comunicati richiede,
quindi, un aggiornamento della comunicazione preventiva che, per ogni nuovo
Stato membro, soggiace agli stessi termini di controllo illustrati nel precedente
paragrafo 1.4.2.
59 Si veda il punto 4 del Provvedimento del 30 dicembre 2024.
60
L’articolo 70-octiesdecies, comma 4, stabilisce che il soggetto passivo «comunica preventivamente
all’Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche
delle informazioni fornite in precedenza, compresa l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno
o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l’applicazione del
regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati».
61 Si veda la nota n. 47.
62
Si veda, in tal senso, l’articolo 284-bis, paragrafo 2, della Direttiva IVA. Cfr. anche il documento di
lavoro n. 1073 “The SME scheme updated as of 1 January 2025” del 26 ottobre 2023, del comitato IVA (di
seguito il “Working Paper n. 1073 del comitato IVA”).
25
A partire dalla data in cui l’Agenzia delle entrate conferma l’aggiornamento
dell’attribuzione del suffisso EX alla partita IVA, il soggetto passivo stabilito ha
la possibilità di effettuare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in esenzione
1.4.4. Comunicazioni trimestrali
della Direttiva IVA – dispone che i soggetti passivi stabiliti in Italia che si
trimestre dell’anno civile, l’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di
b. in ognuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri diversi da quelli
di esenzione (comma 1, lettera b).
La comunicazione trimestrale è trasmessa all’Agenzia delle entrate, in via
telematica, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento del 28 marzo
63 Si veda l’articolo 70-vicies del decreto IVA, citato nella nota n. 56.
64 L’articolo 70-unvicies del decreto IVA, in tema di «Adempimenti», prevede quanto segue:
«1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all’Agenzia
delle entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:
a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio
dello Stato, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in
ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l’assenza di
operazioni qualora non ne siano state effettuate.
2. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie
di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività
esercitata.
3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione comunica
all’Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione
europea, nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e,
contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in
corso fino alla data di superamento della soglia».
65 Tale comunicazione è presentata, solo in via telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un
intermediario di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 (cfr. punto 3.1 del Provvedimento del 28 marzo 2025).
66
Per la determinazione dell’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi si veda il
paragrafo 1.3.
67 Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Italia si vedano gli articoli da 7 a 7-octies
del decreto IVA.
26
giorno del mese successivo a ogni trimestre civile», ossia:
Trimestre di riferimento
gennaio – febbraio – marzo
aprile – maggio – giugno
Termine ultimo di trasmissione
30 aprile
31 luglio
luglio – agosto – settembre
ottobre – novembre – dicembre
31 ottobre
31 gennaio dell’anno successivo
L’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile
ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre
da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche
se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti
o non veritieri (…)».
Si evidenzia che il termine per la presentazione non viene spostato al primo
Al momento dell’accesso al regime il contribuente fornisce con la
comunicazione preventiva, tra l’altro, i dati relativi al volume d’affari realizzato
nell’anno in corso, ossia dall’inizio dell’anno sino alla data d’invio della richiesta.
Il contribuente, a seguito dell’attribuzione del suffisso EX, al fine di evitare
ammanchi o duplicazioni di informazioni – rispetto a quelle già riportate nella
68
Tale comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento
(cfr. il punto 3.2 del Provvedimento del 28 marzo 2025).
69 Si segnala che la disposizione di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997, ai sensi degli articoli 101
e 102 del nuovo testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, emanato con decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, è abrogata e trasfusa nell’articolo 36 del predetto testo unico, a partire
dal 1° gennaio 2026.
70 Sul punto, si vedano le istruzioni al modello di comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di
franchigia, approvato con Provvedimento del 28 marzo 2025.
27
tenendo conto della data di ammissione al regime.
In particolare, se l’ammissione al regime è avvenuta nello stesso trimestre
civile di quello di presentazione della comunicazione preventiva, la predetta
comunicazione trimestrale deve riportare l’ammontare di tutte le operazioni
effettuate nel periodo compreso tra la data di presentazione della comunicazione
preventiva e la fine del trimestre.
Qualora, invece, l’ammissione al regime sia avvenuta nel trimestre civile
successivo a quello di presentazione della comunicazione preventiva, devono
essere compilate e presentate, entro il termine relativo al trimestre civile di
• la prima, relativa al trimestre nel corso del quale il soggetto passivo è stato
autorizzato ad avvalersi del regime di franchigia; in essa devono confluire tutte
le operazioni effettuate nel predetto periodo, ivi incluse quelle effettuate nel
periodo compreso tra il primo giorno del trimestre e la data di ammissione al
regime;
• la seconda, relativa al trimestre precedente rispetto a quello di ammissione. In
essa (utilizzando la colonna 3 del modello) devono confluire le sole operazioni
effettuate nel periodo compreso tra la data di presentazione della comunicazione
preventiva e l’ultimo giorno del trimestre.
Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo presenti la comunicazione trimestrale
con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza prestabilita, oppure nel
caso in cui lo stesso inoltri con un ritardo anche pari o inferiore a 30 giorni due
comunicazioni trimestrali consecutive, l’Agenzia delle entrate informa gli Stati
membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di
71 Cfr. il punto 4.7.2 delle Note esplicative.
72
Al riguardo, si vedano anche gli esempi di compilazione, riportati nelle istruzioni al modello di
comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, approvato con Provvedimento del 28
marzo 2025.
28
consentito presentare una comunicazione trimestrale “correttiva” di quella in
•
•
correzione di errori od omissioni della comunicazione originaria;
venir meno, in tutto o in parte, di alcune delle operazioni effettuate in tale
trimestre civile.
La comunicazione che sostituisce la precedente deve riportare, oltre al dato
modificato, anche tutte le altre informazioni già in precedenza trasmesse. Se sono
presentate più comunicazioni riferite al medesimo trimestre civile, l’ultima
sostituisce le precedenti.
Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo sia stato ammesso al regime di
franchigia transfrontaliero in uno Stato di esenzione che ha fissato soglie di
franchigia differenziate per i diversi settori di attività, lo stesso è tenuto a indicare,
nella medesima comunicazione trimestrale, distinte informazioni (valore delle
In particolare, il soggetto passivo compila più righi per lo stesso Stato di
esenzione, utilizzando più moduli per ciascun settore di attività che presenta una
soglia annua diversa.
Al fine di verificare quale sia la soglia fissata da ciascuno Stato membro e
se vi siano soglie settoriali negli Stati membri di interesse, i soggetti passivi
73 Cfr. il punto 3.4 del Provvedimento del 28 marzo 2025.
74 Si vedano il punto 4.7.6 delle Note esplicative e il punto 3.3.4 della Guida.
75
Sul termine triennale di rettifica della comunicazione trimestrale, si vedano anche il punto 4.7.4 delle
Note esplicative e il punto 3.3.3 della Guida.
76 Cfr. il punto 3.5 del Provvedimento del 28 marzo 2025. Al riguardo, le Note esplicative precisano che le
rettifiche possono riguardare errori o essere il risultato di cancellazioni di operazioni, ad esempio, per
restituzioni di beni (cfr. il punto 4.7.4).
77 Si veda l’articolo 70-unvicies, comma 2, del decreto IVA, richiamato nella nota n. 64.
78
Cfr. la pagina web denominata “National VAT rules” presente sul portale della Commissione europea
dedicato alle “VAT rules for small enterprises – SME scheme”, disponibile al seguente link: https://sme-
vat-rules.ec.europa.eu/national-vat-rules_en
29
È cura degli Stati membri di esenzione, che applichino più soglie settoriali,
fornire indicazioni ai soggetti che intendano operare in regime di franchigia nel
Il soggetto passivo deve, inoltre, utilizzare il medesimo modello di
comunicazione trimestrale, approvato con il Provvedimento del 28 marzo 2025, al
fine di informare l’Agenzia delle entrate, entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento,
del superamento della soglia annua di 100.000 euro di volume d’affari dell’Unione
europea.
Non è consentito trasmettere una comunicazione correttiva di quella
1.4.5. Cessazione del regime di franchigia
dal regime di franchigia per i soggetti stabiliti, nonché gli effetti da esse scaturenti.
Tale disposizione, in particolare, distingue l’ipotesi di cessazione
“volontaria” – fattispecie riportata al comma 1, lettera a) – da quelle di cessazione
“obbligatoria” – fattispecie riportate al comma 1, lettera b), e al comma 2 – in
quanto aventi effetti e decorrenze diverse.
79 Si veda, in tal senso, il paragrafo 2.3 delle Note esplicative.
80 Cfr. il punto 3.6 del Provvedimento del 28 marzo 2025. In merito alla trasmissione della comunicazione
in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, si veda
anche il successivo paragrafo 1.4.5.
81
L’articolo 70-duovicies del decreto IVA, rubricato “Cessazione del regime di franchigia”, stabilisce
quanto segue:
«1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:
a) se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo
giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la
comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a
partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;
b) se è superata la soglia di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della
franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per
l’applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.
2. Se, nel corso dell’anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione
europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire
da tale momento.
3. L’Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di
franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l’attività o quando è comunque possibile desumere
la cessazione dell’attività. L’Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 70-
octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione».
30
Cessazione volontaria
Il soggetto passivo IVA stabilito in Italia che non intenda più avvalersi del
regime in uno o più Stati membri di esenzione comunica tale volontà all’Agenzia
– per mezzo di un aggiornamento della comunicazione preventiva.
La cessazione del regime di franchigia da IVA in base al comma 1, lettera
a), dell’articolo 70-duovicies, ha effetto «a partire dal primo giorno del trimestre
civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la
comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell’ultimo mese del
trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre
successivo».
Resta fermo che, nel periodo intercorrente tra l’aggiornamento della
comunicazione e il giorno antecedente l’effettiva cessazione dal regime di
franchigia, il soggetto passivo può continuare a effettuare in esenzione le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in tali Stati membri.
Resta, altresì, inteso che, se il soggetto passivo continua ad avvalersi del
regime di franchigia transfrontaliero in altri Stati membri, diversi da quelli per i
quali ha comunicato la volontà di fuoriuscire dal regime, lo stesso deve continuare
a inviare le comunicazioni trimestrali, indicando anche le operazioni effettuate (in
esenzione e successivamente in regime ordinario) nello Stato o negli Stati membri
nei quali non si avvale più del regime.
Nel caso in cui un soggetto stabilito in Italia sia volontariamente fuoriuscito
dal regime di franchigia transfrontaliero da uno o più Stati di esenzione e decida
successivamente di voler nuovamente accedere al predetto regime negli stessi
Stati, è tenuto a inviare all’Agenzia delle entrate un aggiornamento della
comunicazione preventiva, per chiedere la riattivazione del regime per tale Stato
82
L’articolo 70-octiesdecies, comma 4, del decreto IVA al riguardo stabilisce che il soggetto passivo
«comunica preventivamente all’Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso
EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa (…) la decisione di cessare
l’applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati».
31
di esenzione, ovvero una nuova comunicazione, nel caso di cessazione dal regime
in tutti gli Stati membri.
Il contribuente verifica se detti Stati abbiano previsto, per tale ipotesi, un
periodo di quarantena durante il quale non può accedere al regime transfrontaliero
ESEMPIO 4
Il contribuente Beta, titolare di partita IVA con suffisso EX per le
operazioni in regime di franchigia da effettuare in Germania, in data 10 ottobre
2025 trasmette all’Agenzia delle entrate – ai sensi dell’articolo 70-octiesdecies,
comma 4, del decreto IVA – un aggiornamento della comunicazione preventiva in
cui viene manifestata l’intenzione di cessare (volontariamente) il regime di
franchigia transfrontaliero.
Per effetto di quanto previsto dall’articolo 70-duovicies, comma 1, lettera
a), del decreto IVA, la cessazione del regime di franchigia decorre dal 1° gennaio
2026 e, pertanto, salvo i casi in cui sopravvengano delle cause di cessazione
“obbligatoria”, Beta può continuare a effettuare operazioni territorialmente
rilevanti in Germania in regime di franchigia fino al 31 dicembre 2025.
Qualora, invece, Beta trasmettesse all’Agenzia delle entrate il suddetto
aggiornamento della comunicazione preventiva il 4 dicembre 2025, la cessazione
del regime di franchigia decorrerebbe, in base alla medesima disposizione, dal 1°
febbraio 2026.
Nel caso in cui Beta voglia accedere nuovamente al regime in Germania,
dovrà attendere il decorso del periodo di quarantena stabilito dalla stessa (in questo
caso di 5 anni) e, solo al decorso di tale termine, inviare un aggiornamento della
comunicazione preventiva.
83
Informazioni consultabili sul portale della Commissione europea dedicato alle “VAT rules for small
32
Cessazione obbligatoria
Tra le ipotesi che comportano la cessazione dal regime di franchigia
transfrontaliero in uno Stato membro, l’articolo 70-duovicies, comma 1, lettera b),
del decreto IVA individua i casi in cui:
•
il soggetto passivo stabilito in Italia abbia superato la soglia nazionale di
volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della
franchigia; oppure
•
lo Stato di esenzione abbia comunicato che nel suo territorio sono venute
meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia.
In entrambi i casi, il soggetto passivo IVA «cessa di applicare il regime di
franchigia nello Stato di esenzione (…) a partire dalla data di esclusione
della ricezione della comunicazione concernente l’esclusione dal regime di
franchigia in detto Stato membro, il soggetto passivo stabilito è tenuto a verificare
quali siano le disposizioni in vigore in tale Stato ed eventualmente a identificarsi
ESEMPIO 5
Il soggetto passivo Alfa ha superato la soglia nazionale di volume d’affari
nello Stato membro X in data 10 novembre 2025. Se lo Stato membro X non
prevede un margine di tolleranza, Alfa è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello
Stato membro X alla medesima data.
84 Si rammenta che l’articolo 2 della Direttiva franchigia per piccole imprese, nel modificare il Regolamento
(UE) n. 904/2010, ha introdotto, con il punto 5), il nuovo Capo X-bis recante “Disposizioni riguardanti il
regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE”, dove al nuovo articolo 37-ter,
paragrafo 3, si prevede che lo «Stato membro che concede la franchigia comunica senza indugio, con mezzi
elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento la data in cui il soggetto passivo
ha cessato di poter beneficiare della franchigia ai sensi dell’articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva
2006/112/CE».
85
Si rammenta che l’articolo 288-bis della Direttiva IVA, come introdotto dalla Direttiva franchigia per
piccole imprese, nel definire i periodi di applicazione e le soglie di riferimento che gli Stati membri devono
seguire in relazione al regime di franchigia da IVA nazionale, al paragrafo 3, ammette anche la possibilità
per gli Stati membri di prevedere la cessazione del regime di franchigia «a decorrere dal momento in cui
avviene il superamento della soglia».
33
Nel caso in cui il soggetto passivo che applichi sia il regime transfrontaliero
di franchigia, sia il regime forfetario, superi la soglia nazionale fissata da uno o più
1) qualora non sia stata superata anche la soglia di 100.000 euro di volume d’affari
annuo nell’Unione europea, tale soggetto continua a operare in regime di
franchigia negli altri Stati di esenzione per i quali la soglia nazionale non è stata
superata;
2) qualora sia stata superata anche la soglia di 100.000 euro di volume d’affari
annuo nell’Unione europea, tale soggetto cessa di applicare il regime di
franchigia transfrontaliero in tutti gli Stati membri dell’Unione europea,
potendo, tuttavia, continuare ad applicare il regime forfetario al ricorrere delle
condizioni normativamente previste (quali, ad esempio, incassi complessivi non
3) qualora sia stata superata anche la soglia di 100.000 euro di volume d’affari
annuo nell’Unione europea, nonché la soglia di 100.000 euro di incassi, tale
soggetto cessa di applicare sia il regime di franchigia transfrontaliero in tutti gli
Stati membri dell’Unione europea, sia il regime forfetario nel territorio dello
Stato.
Il superamento, nel corso dell’anno civile, della soglia di 100.000 euro di
volume d’affari annuo nell’Unione europea – in base alla previsione dell’articolo
70-duovicies, comma 2, del decreto IVA – comporta, per il soggetto stabilito che
applica il regime di franchigia transfrontaliero:
• la decadenza dal citato regime a decorrere dalla data di effettuazione
implica che il soggetto passivo dovrà applicare, a partire da tale momento, il
regime ordinario (con eventuale identificazione nei diversi Stati membri) non
solo nello Stato membro in cui è stata effettuata l’operazione che ha
86 Per ulteriori approfondimenti si veda il paragrafo 1.6.
87 Si veda l’articolo 1, comma 71, della legge di stabilità 2015.
88 Si veda il paragrafo 4.8.2.1 delle Note esplicative.
34
comportato il superamento della soglia, ma anche in tutti gli altri Stati membri
• la trasmissione, ai sensi dell’articolo 70-unvicies, comma 3, del decreto IVA,
entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’operazione che
ha comportato il superamento di tale soglia, di un’apposita comunicazione
trimestrale, in cui riportare la data di tale evento, nonché il valore delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a partire dall’inizio del trimestre
ESEMPIO 6
La società italiana Alfa, già titolare del suffisso EX per il regime di
franchigia IVA in Francia e in Austria, alla data del 4 ottobre 2025 risulta aver
conseguito, dal 1° gennaio 2025, i seguenti volumi d’affari:
• 75.000 euro in Italia, imponibili IVA;
• 5.000 euro in Austria, in esenzione (regime di franchigia transfrontaliero);
• 15.000 euro in Francia, in esenzione (regime di franchigia transfrontaliero).
In data 6 ottobre 2025 Alfa effettua una cessione intracomunitaria di beni a
un soggetto passivo francese per un ammontare complessivo di 10.000 euro. Tale
cessione comporta il superamento della soglia di volume d’affari annuo
nell’Unione europea e, pertanto, la cessazione immediata del regime di franchigia
transfrontaliero.
Trovando applicazione le regole IVA ordinarie «a partire da quel
momento», la società Alfa emette fattura per 10.000 euro al soggetto passivo
francese, senza riportare il suffisso EX, con l’indicazione che trattasi di operazione
non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del d.l. n. 331
del 1993.
89 L’articolo 70-duovicies del decreto IVA al riguardo prevede, infatti, che, se nel corso dell’anno civile è
superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea, il soggetto passivo cessa di
applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione «a partire da tale momento». Si veda anche
il paragrafo 4.8.2.1 delle Note esplicative.
90
Si veda il paragrafo 3.3 delle istruzioni al modello di comunicazione trimestrale del regime
transfrontaliero di franchigia, approvato con Provvedimento del 28 marzo 2025.
35
Alfa trasmette, inoltre, all’Agenzia delle entrate, entro il 27 ottobre 2025, la
comunicazione trimestrale di cui all’articolo 70-unvicies del decreto IVA,
riportando la partita IVA comprensiva del suffisso EX, nella quale vengono
dichiarati:
• la data di superamento della soglia di volume d’affari annuo nell’Unione, ossia
il 6 ottobre 2025;
• il valore delle cessioni e delle prestazioni effettuate applicando il regime di
franchigia transfrontaliero in ogni Stato membro dell’Unione europea nel
importo pari a zero per gli Stati membri in cui non sono state effettuate
operazioni IVA.
L’articolo 70-duovicies, comma 3, del decreto IVA individua i casi in cui
l’Agenzia delle entrate è legittimata a disattivare, in maniera tempestiva, il suffisso
EX ovvero ad adattare le informazioni sottostanti il suffisso stesso, ossia
allorquando:
• si verifica una delle ipotesi di cessazione del regime di franchigia IVA
individuate dai commi 1 e 2 del medesimo articolo;
• il soggetto passivo ha cessato l’attività, o è comunque possibile desumere la
cessazione dell’attività.
La tempestiva disattivazione del suffisso EX – ovvero l’adattamento delle
informazioni correlate allo stesso, qualora il soggetto passivo continui, comunque,
ad applicare il regime di franchigia in altri Stati membri – può scaturire, a titolo
• dalle informazioni risultanti dall’aggiornamento della comunicazione
preventiva di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 4, del decreto IVA;
91
Non devono essere, invece, indicate l’operazione, effettuata il 6 ottobre 2025, che ha comportato il
superamento della soglia prevista e quelle successive.
92 Si veda il Working Paper n. 1073 del comitato IVA.
36
• dalle informazioni risultanti dalle comunicazioni trimestrali di cui all’articolo
70-unvicies del decreto IVA;
• da altre informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate;
• dalle comunicazioni ricevute dallo Stato membro di esenzione.
Come previsto dal Provvedimento del 10 dicembre 2025, al punto 5.2, la
“cessazione dell’attività si presume, in assenza di informazioni contrarie, laddove
siano trascorsi otto trimestri civili durante i quali sono state trasmesse
comunicazioni trimestrali con importi a zero in uno o più Stati di esenzione e
contemporaneamente non risultino trasmessi i dati delle operazioni verso soggetti
stabiliti in uno o più Stati di esenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 3–bis, del
d.lgs. n. 127 del 2015. In tali casi si procede alla disattivazione del suffisso EX
notiziando il contribuente nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate, in corrispondenza delle pagine utilizzate per gli adempimenti
previsti per l’accesso e la rendicontazione del regime di franchigia
transfrontaliero. L’Agenzia delle entrate, a seguito della disattivazione del
predetto suffisso EX, provvederà a inviare i messaggi di cessazione agli Stati di
esenzione interessati”.
Qualora il soggetto stabilito desideri nuovamente fruire del regime di
franchigia, come previsto dal successivo punto 5.3 del citato Provvedimento, è
tenuto a presentare una nuova comunicazione preventiva rispettando i periodi di
quarantena eventualmente previsti dagli Stati di esenzione.
1.5.
Il regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti
stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea
di franchigia applicato in Italia da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri
dell’Unione europea (“regime di franchigia per i soggetti non stabiliti”).
93 Introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, al fine di recepire la nuova Sezione
I, del titolo XII, capo I, della Direttiva IVA, introdotta dall’articolo 1, n. 8), della Direttiva franchigia per
piccole imprese (si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188).
37
1.5.1. Ambito soggettivo e condizioni di ammissione
Al fine di garantire uniformità di trattamento tra i soggetti passivi stabiliti
nel territorio dello Stato e i soggetti passivi stabiliti in altri Stati dell’Unione
europea, l’Italia, nella veste di Stato di esenzione, concede l’applicazione del
applicabili ai soggetti stabiliti per l’adesione al regime forfetario di cui alla legge
di stabilità 2015.
Sulla base di tale presupposto, ai sensi dell’articolo 70-quaterdecies,
del suddetto regime di franchigia le sole persone fisiche soggetti passivi d’imposta.
Tali soggetti, qualora stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione
europea, possono applicare il regime di franchigia transfrontaliero nel territorio
dello Stato al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo realizzato all’interno
dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
b) nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo realizzato nel territorio
dello Stato non è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita
tali valori di riferimento devono essere determinati sulla base delle regole
dettate dalla Direttiva IVA e, pertanto, devono intendersi riferiti al volume
d’affari annuo realizzato nel territorio dello Statoitaliano (e non già agli importi
94 In tal senso, si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188.
95
Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, la quale chiarisce che
l’articolo 70-quaterdecies individua, al comma 1, le condizioni per l’ammissione al regime di franchigia
IVA in conformità all’articolo 284 della Direttiva IVA.
96 L’articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2015 stabilisce che i contribuenti persone fisiche esercenti
attività d’impresa, arti o professioni «applicano il regime forfetario (…) se (…) nell’anno precedente: a)
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro
85.000».
97 A seguito della recente modifica apportata dall’articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n.
197 (legge di bilancio 2023), all’articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2015, tale soglia è di 85.000
38
c) nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento dell’invio della
comunicazione preventiva (fermo restando il rispetto della soglia di volume
d’affari nell’Unione europea non è superiore a 100.000 euro;
d) il soggetto ha inviato una comunicazione preventiva al proprio Stato di
stabilimento, chiedendo di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello
Stato italiano;
e) il soggetto passivo è identificato con il suffisso EX, ai fini dell’applicazione
del regime di franchigia transfrontaliero, esclusivamente nel proprio Stato di
stabilimento; nel solo caso in cui si trovi a essere debitore d’imposta in Italia
(ad esempio, per particolari tipologie di acquisti, come acquisti intracomunitari,
acquisti in reverse charge, ecc.), lo stesso è tenuto a identificarsi ai fini IVA
Lo stesso articolo 70-quaterdecies, al comma 2, prevede che anche per le
persone fisiche stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea trovano
applicazione delle cause di esclusione analoghe a quelle previste dai commi 54 e
franchigia, pertanto, quei soggetti che, nel territorio dello Stato:
euro. Questa, ai fini dell’accesso al regime di franchigia transfrontaliero, deve essere determinata, come si
evince dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, sulla base “delle regole
dettate dalla direttiva 2020/285” e, pertanto, calcolando il valore delle cessioni dei beni e delle prestazioni
di servizi, al netto dell’IVA, effettuate da un soggetto passivo nel territorio dello Stato, nel corso dell’anno
civile. Per approfondimenti, si veda il paragrafo 1.3.
98 Cfr. l’articolo 284 della Direttiva IVA e l’articolo 37-ter, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 904/2010.
Si veda, in proposito, anche il paragrafo 4.2 delle Note esplicative, secondo cui, oltre a “registrare un
volume d’affari annuo nell’Unione non superiore a 100 000 EUR, la piccola impresa è tenuta a registrare
un volume d’affari annuo nello Stato membro o negli Stati membri in cui intende avvalersi della franchigia
transfrontaliera non superiore alla soglia annua nazionale (o alla soglia settoriale applicabile) nello Stato
membro interessato nell’anno civile in corso (A) e nell’anno civile precedente (A-1)”.
99 Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188 si evince che il suffisso EX “è
relativo alle operazioni in uscita effettuate della piccola impresa; diversamente per le operazioni in entrata
rimangono ferme le regole ordinarie di applicazione dell’imposta e pertanto la piccola impresa sarà tenuta
ad identificarsi, senza che questo adempimento la privi del beneficio di esenzione”. Restano ferme le regole
ordinarie anche con riferimento alle operazioni escluse. Si veda, altresì, il paragrafo 1.1.
100 Si tratta di cause di esclusione analoghe a quelle di cui all’articolo 1, comma 54, lettera b), e comma 57,
lettere d) e ss., della legge di stabilità 2025 (cfr. la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, riguardante le
modifiche al regime forfetario). Sul punto, si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo
AG n. 188, da cui emerge che “tali condizioni pur non essendo contemplate dalla direttiva 2020/285, sono
state, tuttavia, introdotte al fine di garantire una tendenziale parità di condizione tra operatori stabiliti e
operatori non stabiliti”.
39
a) effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
b) partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero
controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o
associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche
direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo
soggetto passivo;
c) nell’anno civile precedente hanno sostenuto spese per un ammontare
complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e
collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione
agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di
lavoro autonomo;
d) effettuano operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i
quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei
due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente
o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei
soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
e) nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la
verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
1.5.2. Decorrenza e adempimenti
Al ricorrere delle condizioni sopra indicate, il soggetto passivo, ai sensi del
di beni e prestazioni di servizi in esenzione da IVA nel territorio dello Stato italiano
101 Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, la quale chiarisce che “la
disposizione in esame recepisce l’articolo 284, par. 5, lett. a) della direttiva IVA”.
40
a partire dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione di attribuzione del numero
Nel caso in cui il soggetto passivo sia già identificato in Italia ai fini
dell’adempimento degli obblighi o dell’esercizio dei diritti derivanti
numero di partita IVA:
•
esclusivamente per quanto concerne le operazioni attive (output) effettuate in
Italia, in regime di franchigia;
•
deve essere utilizzato, al fine di adempiere in Italia ai propri obblighi derivanti
da operazioni per cui il soggetto passivo, stabilito in un altro Stato membro, sia
debitore d’imposta (ad esempio, per particolari tipologie di acquisti, quali
acquisti intracomunitari, acquisti in reverse charge, ecc.). Resta fermo che,
qualora non fosse già identificato, per tali operazioni il soggetto non stabilito è
tenuto a provvedere in tal senso.
Ai sensi dell’articolo 70-sexiesdecies, comma 1, il soggetto passivo è, altresì,
esonerato da tutti gli adempimenti IVA, analogamente a quanto disposto per i
seguenti obblighi:
102
Resta fermo che il diniego da parte dell’Amministrazione italiana è comunicato con indicazione della
relativa motivazione.
103 Ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto IVA, nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti
dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a
favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono
adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi
dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato
nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 441. Ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto IVA, ai fini dell’attribuzione del numero
di partita IVA, «i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell’articolo 17, terzo
comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto
direttamente, devono farne dichiarazione all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni
per le quali si vuole adottare il suddetto sistema».
104 Si veda l’articolo 70-quinquiesdecies, comma 1, secondo periodo, del decreto IVA, ai sensi del quale,
«se il soggetto passivo è già identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, ovvero
dell’articolo 35-ter, il numero di partita IVA già attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto
passivo opera in regime di franchigia».
105 Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, la quale chiarisce che “la
disposizione è in linea con quanto previsto dall’articolo 284-quinquies, par. 1 e 2, della direttiva IVA”.
41
• certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
• emissione della fattura, che, ove prevista, può essere emessa in forma
medesimo articolo 21-bis.
1.5.3. Comunicazioni trimestrali
Come disposto dall’articolo 70–sexiesdecies, comma 2, del decreto IVA il
soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di
stabilimento le comunicazioni trimestrali, è tenuto a identificarsi nel territorio
dello Stato italiano e a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto.
In particolare, come emerge dal Provvedimento del 10 dicembre 2025, al
punto 6.1, “l’Agenzia delle entrate, ricevuti due messaggi consecutivi relativi alla
mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali dagli Stati di stabilimento
dei soggetti non stabiliti ammessi al regime di franchigia nel territorio dello Stato,
comunica allo Stato di stabilimento che il soggetto non stabilito deve identificarsi
in Italia e presentare la dichiarazione IVA annuale”.
Resta, in ogni caso, fermo che la perdita delle semplificazioni
amministrative (con i conseguenti obblighi di fatturazione e dichiarativi) non
comporta la fuoriuscita dal regime di franchigia, permanendo – anche in seguito
1.5.4. Cessazione dal regime di franchigia
L’articolo 70-septiesdecies, comma 1, del decreto IVA individua le cause
di cessazione dal regime di franchigia per i soggetti non stabiliti, distinguendo
106 Si veda l’articolo 70-sexiesdecies, comma 1, del decreto IVA.
107
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 2019, n. 120, ha disposto, all’articolo 1, comma 1, che «la fattura di ammontare
complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell’art.
21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
108 Si vedano il punto 4.7.6 delle Note esplicative e il punto 3.3.4 della Guida.
42
l’ipotesi di cessazione “volontaria” – di cui alla lettera a) – da quelle di cessazione
“obbligatoria” – di cui alle successive lettere b), c) e d) – caratterizzate da effetti e
decorrenze diverse.
Cessazione volontaria
Un soggetto passivo non stabilito, che comunica al proprio Stato di
stabilimento di non volersi più avvalere del regime di franchigia nel territorio dello
Stato italiano, cessa di applicare il regime «a partire dal primo giorno del trimestre
civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale
comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell’ultimo mese
del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre
Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo non stabilito abbia volontariamente
scelto di fuoriuscire dal regime di franchigia transfrontaliero e successivamente
decida nuovamente di accedere al predetto regime in Italia, si ritiene necessario:
• in analogia con quanto previsto per i soggetti stabiliti – che fuoriescono dal
regime forfetario e optano per il regime IVA ordinario – che lo stesso rispetti
stabilito in Francia che abbia volontariamente abbandonato il regime di
franchigia transfrontaliero in Italia nell’anno N dovrà attendere, qualora voglia
nuovamente adottare tale regime in Italia, l’anno N+4);
• interloquire con il proprio Stato di stabilimento, al fine di chiedere di essere
riammesso al regime di franchigia, inoltrando una nuova comunicazione
preventiva o un aggiornamento della stessa (nell’ipotesi in cui stia ancora
operando in regime di franchigia negli altri Stati membri).
109 Cfr. l’articolo 70-septiesdecies, comma 1, lettera a), del decreto IVA.
110
Si vedano l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e la
circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, paragrafo 6.7, che, in materia di opzione nell’ambito del regime di
determinazione del reddito per le imprese minori, chiarisce che “l’opzione, per un regime di determinazione
dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il
quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del
regime scelto”.
43
Cessazione obbligatoria
Un soggetto passivo non stabilito non può più avvalersi del regime di
franchigia transfrontaliero in Italia qualora:
• sia superata la soglia di 85.000 euro di volume d’affari annuo nello Stato
tali casi, avviene a partire dall’anno civile successivo a quello in cui tali
• sia superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nel territorio dello
Stato italiano, a partire dall’anno civile nel corso del quale la soglia è stata
superata e, in particolare, dall’effettuazione dell’operazione che ha determinato
il superamento. In linea generale, il superamento della soglia in esame è
comunicato dal soggetto passivo al proprio Stato di stabilimento, che, a sua
volta, informa gli Stati di esenzione su quale sia la data di fuoriuscita dal regime
e di disattivazione del suffisso EX. Da tale data, pertanto, il soggetto passivo,
al fine di adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti
dall’applicazione della disciplina IVA, è tenuto a identificarsi nello Stato
superamento della soglia e tutte quelle successive. Qualora il soggetto non
stabilito non ottemperi spontaneamente all’obbligo di identificazione nel
territorio dello Stato e l’Amministrazione italiana riceva dallo Stato di
stabilimento la comunicazione relativa al superamento del limite
normativamente previsto, viene aperta d’ufficio la partita IVA e tale
circostanza viene comunicata allo Stato di stabilimento;
111 Si veda l’articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b), del decreto IVA.
113 Si veda l’articolo 70–septiesdecies, comma 1, lettera b), del decreto IVA.
114 Il soggetto passivo è tenuto a identificarsi nei modi previsti ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del
decreto IVA, secondo cui, nel «caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme
in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi
ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un
loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 (…)».
44
• lo Stato di stabilimento abbia disattivato il numero di identificazione EX, al
verificarsi di una causa di decadenza in tale Stato, a partire dal momento in cui
in cui il soggetto non stabilito abbia perso uno dei requisiti richiesti dallo Stato
di stabilimento. Un’altra ipotesi di disattivazione si ha qualora il soggetto
passivo, avendo superato la soglia di 100.000 euro di volume d’affari
nell’Unione europea, abbia comunicato tempestivamente tale circostanza al
proprio Stato di stabilimento e quest’ultimo trasmetta all’Italia la
comunicazione di decadenza dal regime.
Il citato articolo 70–septiesdecies, al comma 2, del decreto IVA prevede,
altresì, che «l’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo
Stato di stabilimento, nonché di quelle eventualmente a sua disposizione,
comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data
in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato».
Il soggetto passivo non stabilito, per il quale nelle ipotesi sopra illustrate
sono venuti meno i requisiti per la permanenza nel regime di franchigia
transfrontaliero nel corso dell’anno N, che voglia nuovamente adottare tale regime
in Italia, dovrà, ricorrendone i requisiti, attendere l’anno N+2.
In tal caso, dovrà interloquire con il proprio Stato di stabilimento, al fine di
chiedere di essere riammesso al regime di franchigia, inoltrando una nuova
comunicazione preventiva o un aggiornamento della stessa (nell’ipotesi in cui stia
ancora operando in regime di franchigia negli altri Stati membri).
1.6.
Il regime forfetario nazionale e le modifiche alla legge 23 dicembre
2014, n. 190
115
La previsione di cui all’articolo 70–septiesdecies, comma 1, lettera d), del decreto IVA, secondo la
relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, “ha carattere residuale e comprende
tutte le ipotesi, diverse da quelle previste alle lettere precedenti del medesimo articolo, che comportano la
disattivazione del numero di identificazione EX del soggetto passivo interessato, tra le quali quella in cui
il soggetto passivo abbia realizzato un volume d’affari nell’Unione europea superiore a 100.000 euro e
quella in cui abbia cessato la sua attività o sia comunque possibile desumere l’avvenuta cessazione, in
linea con quanto previsto dall’art. 284 sexies, lett. d), della direttiva IVA”.
45
IVA si articola su due livelli (per l’appunto, nazionale e transfrontaliero) e il
soggetto passivo può optare, qualora previsto dal proprio Stato di stabilimento, per
l’adozione di entrambi i regimi o scegliere invece quello, tra i due, che più si confà
alle esigenze della propria attività.
In Italia il regime di franchigia domestico è stato attuato nell’ambito del
regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di
La peculiarità del regime di franchigia domestico è costituita dal fatto che
– pur ispirandosi ai criteri dettati dalla Direttiva IVA – esso implica la commistione
degli aspetti reddituali con la disciplina ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per coordinare la disciplina nazionale del regime forfetario con le novità in
esame, l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo modifica, all’articolo 1 della
legge di stabilità 2015, i commi 57, lettera b), e 59.
2014 è stato integrato, prevedendo che, ai fini IVA, i soggetti stabiliti in un altro
Stato membro dell’Unione europea applicano il regime di franchigia secondo
quanto previsto dal titolo V-ter del decreto IVA.
Dalla modifica normativa in commento emerge che i soggetti stabiliti in un
altro Stato membro, nel caso in cui soddisfino le condizioni di accesso e
permanenza previste a livello nazionale e producano in Italia almeno il 75 per cento
del reddito complessivo, applicano il regime forfetario ai soli fini delle imposte
116 A tal fine, il regime forfetario è stato già oggetto di alcune rilevanti modifiche ad opera dell’articolo 1,
comma 54, della legge di bilancio 2023, con riguardo alle condizioni di accesso, permanenza e cessazione
dal regime stesso (si veda la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023).
117
A seguito delle suddette modifiche, l’articolo 1, comma 57, lettera b), della legge di stabilità 2015
prevede che non possano avvalersi del regime forfetario «i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli
che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo
Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio
dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea
applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal titolo V-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
46
dirette. Ai fini IVA, invece, tali soggetti, in Italia, sono tenuti ad applicare il regime
di franchigia transfrontaliero (di cui al nuovo Titolo V-ter del decreto IVA).
Il regime forfetario è, quindi, riservato, dal 1° gennaio 2025:
• ai soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato italiano che
operano in ambito nazionale;
• ai soggetti passivi d’imposta stabiliti in uno Stato aderente all’Accordo sullo
Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
e che producono nel territorio dello Stato italiano almeno il 75 per cento del
loro reddito complessivo; e
• ai soli fini dell’imposizione diretta, ai soggetti stabiliti in un altro Stato
dell’Unione europea che producono nel territorio dello Stato italiano almeno
il 75 per cento del loro reddito complessivo.
Merita rilevare che la peculiarità del regime forfetario comporta, per i
soggetti che adottino tale regime e che intendano operare anche in uno o più Stati
membri in regime di franchigia, alcune importanti implicazioni.
I soggetti stabiliti in Italia che adottano il regime forfetario devono, infatti,
qualora intendano aderire anche al regime transfrontaliero di franchigia,
monitorare il raggiungimento delle soglie annue previste a livello nazionale e
unionale, tenendo conto in ognuno dei due ambiti (domestico e transfrontaliero)
dei diversi criteri previsti da ciascuna disciplina.
In particolare, è necessario verificare, contemporaneamente:
• il superamento della soglia di volume d’affari annuo fissata dallo Stato di
esenzione, nonché il superamento della soglia di volume d’affari annuo di
100.000 euro a livello unionale, tenendo in considerazione l’ammontare delle
operazioni effettuate;
• il superamento della soglia annua di 85.000 euro di ricavi e compensi incassati
(oltrepassata la quale il contribuente fuoriesce dal regime a partire dall’anno
d’imposta successivo) e della soglia annua di 100.000 euro di ricavi e
compensi incassati (oltrepassata la quale il contribuente fuoriesce
47
immediatamente dal regime), come disposto all’articolo 1, commi 54 e 71,
della legge di stabilità 2015.
Dal momento che anche gli importi incassati all’estero concorrono al
raggiungimento della soglia nazionale posta come limite alla permanenza nel
regime forfetario, è necessario monitorare non solo gli importi incassati nello
Stato di stabilimento, ma anche quelli derivanti da operazioni effettuate in altri
Stati (sia quelli di esenzione, sia in Stati diversi da questi ultimi).
Così come la determinazione delle predette soglie, anche la determinazione
del volume d’affari annuo ai fini dell’accesso al regime deve tener conto dei diversi
criteri dettati da un lato per l’accesso al regime forfetario, dall’altro per l’accesso
al regime di franchigia transfrontaliero.
A titolo esemplificativo, si prenda in considerazione il caso di un soggetto
Alfa, stabilito in Italia, già in regime forfetario, che – a far data dal 1° gennaio
2025 – scelga di adottare il regime di franchigia transfrontaliero per cedere beni
nello Stato di esenzione X (che ha fissato una soglia nazionale di 80.000 euro).
Si esaminano di seguito alcune delle situazioni che potrebbero verificarsi.
ESEMPIO 7
Somme incassate in Italia nel 2025
59.000 euro
50.000 euro
35.000 euro
39.000 euro
Volume d’affari in Italia nel 2025 (effettuazione)
Somme incassate in Stato UE X nel 2025
Volume d’affari in Stato UE X nel 2025 (effettuazione)
Il soggetto passivo di imposta Alfa è tenuto a monitorare costantemente sia
la soglia degli incassi (in Italia e nella UE), sia la soglia del volume d’affari relativo
alle operazioni effettuate (in Italia e nella UE).
Nel caso in esame, Alfa è al di sotto sia della soglia di volume d’affari
(80.000 euro) prevista dallo Stato UE X per la permanenza nel regime di franchigia
transfrontaliero sia della soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione
europea.
48
Alfa oltrepassa, tuttavia, la soglia prevista per la permanenza nel regime
forfetario di 85.000 euro di incassi (e non la soglia di 100.000 euro), dal momento
che l’ammontare incassato nello Stato UE X concorre alla formazione del reddito
complessivo ai fini della verifica della soglia nazionale.
Da ciò deriva che, a partire dal 1° gennaio 2026, Alfa:
• a livello nazionale, dovrà abbandonare il regime forfetario e adottare il regime
ordinario;
• con riguardo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nello
Stato UE X, potrà continuare ad applicare il regime di franchigia.
ESEMPIO 8
Somme incassate in Italia nel 2025
75.000 euro
50.000 euro
5.000 euro
55.000 euro
Volume d’affari 2025 in Italia (effettuazione)
Somme incassate in Stato UE X nel 2025
Volume d’affari 2025 in Stato UE X (effettuazione)
Nel caso in esame, Alfa rispetta sia la soglia di incassi fissata dal legislatore
italiano per la permanenza nel regime forfetario (85.000 euro), sia la soglia di
volume d’affari (80.000 euro) fissata dallo Stato UE X per la permanenza nel
regime di franchigia transfrontaliero, ma non rispetta la soglia di 100.000 euro di
volume d’affari nell’Unione europea.
Ipotizzando che il suddetto superamento della soglia di volume d’affari di
100.000 euro nell’Unione europea sia stato determinato da un’operazione
effettuata in data 20 settembre 2025, Alfa decade dal regime di franchigia
transfrontaliero a partire da tale operazione. In considerazione, tuttavia, del fatto
che risulta rispettata la soglia annua di 85.000 euro di incassi prevista per la
permanenza nel regime forfetario, Alfa può continuare a operare in Italia,
applicando tale regime, nel 2025, sino al momento in cui dovesse superare il limite
stesso (con esclusione a partire dal 1° gennaio 2026) o il limite di 100.000 euro di
incassi (con esclusione a partire dal momento stesso in cui la soglia è superata).
49
L’articolo 1, comma 59, della legge di stabilità 2015, infine, è stato
integrato, disponendo che l’«emissione della fattura, ove prevista, può avvenire in
modalità semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se di ammontare complessivo superiore
A seguito delle modifiche introdotte, quindi, in recepimento di quanto
previsto dall’articolo 220-bis della Direttiva IVA, a partire dal 1° gennaio 2025,
sia i soggetti che applicano il regime forfetario sia i soggetti non stabiliti che
operano nel nostro Paese applicando il regime di franchigia transfrontaliera
possono emettere una fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto
IVA, a prescindere dall’importo della fattura medesima.
1.7.
Modifiche di coordinamento
1.7.1. Ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
Come noto, l’adesione al regime forfetario (regime di franchigia domestico)
comporta, tra l’altro, che il soggetto passivo non possa esercitare il diritto alla
detrazione con riferimento all’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle
importazioni, anche se afferenti cessioni di beni o prestazioni di servizi rese
In considerazione del fatto che, in seguito alle modifiche normative in
commento, anche i soggetti che applicano in Italia il regime ordinario IVA possono
118 L’articolo 1, comma 59, della legge di stabilità 2015 prevede, inoltre, che, salvo «quanto disposto dal
comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta
sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi
documenti (…). Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione di cui all’articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni».
119
Si vedano l’articolo 1, comma 58, lettera e-bis), della legge di stabilità 2015 e l’articolo 289 della
Direttiva IVA, nonché i paragrafi 5.1 e 5.2, esempi 43 e 44, delle Note esplicative.
120 L’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo dispone che «all’articolo 19:
50
del decreto legislativo apporta modifiche all’articolo 19, commi 3, lettera b), e 4,
del decreto IVA, al fine di tener conto dell’indetraibilità dell’imposta derivante
In particolare, nella sua nuova formulazione, l’articolo 19, comma 3, lettera
ivi indicate sono costituite da «operazioni, diverse da quelle in regime
transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter, effettuate fuori dal
territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero
diritto alla detrazione dell’imposta».
Con le suddette modifiche, la norma in esame delimita le ipotesi di deroga
alla previsione di indetraibilità di cui al comma 2 citato, chiarendo che, per i
soggetti stabiliti nello Stato italiano, non è detraibile l’IVA relativa all’acquisto o
all’importazione di beni afferenti operazioni realizzate fuori dal territorio dello
Stato italiano «in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter».
L’articolo 19, comma 4, come modificato, dispone, inoltre, che «per i beni
ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione
non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare
indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni
e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di
imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o
comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione, nonché per
determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati
per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter».
1) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle in
regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter,»;
2) al comma 4, dopo la parola «professione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per determinare la quota
di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di
franchigia di cui al titolo V-ter»;».
121 Si veda il nuovo articolo 169, lettera a), della Direttiva IVA, come modificato dall’articolo 1, paragrafo
4, della Direttiva franchigia per piccole imprese.
122
Il comma 2 dell’articolo 19 dispone che non è detraibile «l’imposta relativa all’acquisto o
all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il
disposto dell’articolo 19-bis2 (…)».
51
Il contribuente, in base a tali indicazioni, deve, quindi, adottare in primis un
criterio, diretto e analitico, di indetraibilità specifica, da applicarsi all’imposta
gravante sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi utilizzati
esclusivamente per l’effettuazione delle operazioni in regime transfrontaliero di
Per quanto concerne, poi, l’imposta gravante sull’acquisto o l’importazione
di beni e servizi utilizzati promiscuamente per l’effettuazione di operazioni
assoggettate a imposta e per l’effettuazione di operazioni in regime transfrontaliero
di franchigia, la detrazione non è ammessa per la quota percentuale imputabile a
tali ultime operazioni rispetto al totale delle operazioni effettuate. L’ammontare
indetraibile deve essere individuato secondo criteri oggettivi, come stabilito
1.7.2. Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
Al fine di coordinare le novità in materia di regime di franchigia
transfrontaliero con la disciplina del regime del margine di cui al capo IV, sezione
le seguenti modifiche:
•
all’articolo 36, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 41 del 1995, dopo le
parole «in regime di franchigia», sono state soppresse le parole «nel proprio
Stato membro». In base alla nuova formulazione dell’anzidetta disposizione,
pertanto, si «considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il
cedente non ha potuto detrarre l’imposta afferente l’acquisto o
l’importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d’imposta
comunitario in regime di franchigia e i beni ceduti da soggetto passivo
d’imposta che abbia assoggettato l’operazione al regime del presente
123 Si veda il paragrafo 5.2, esempi 45 e seguenti, delle Note esplicative.
124 Si veda il paragrafo 4.2 della Guida.
125 Cfr. la circolare n. 177 del 22 giugno 1995, riguardante la disciplina IVA del commercio dei beni mobili
usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, e la circolare n. 40 del 18 luglio 2003, in merito al
corretto trattamento tributario, ai fini IVA, applicabile agli acquisti di autoveicoli usati provenienti da altri
Stati dell’Unione europea.
52
comma»; la ratio della modifica è quella di consentire ai soggetti che in Italia
applicano il regime del margine di considerare come “acquistati da privati” i
beni ceduti da soggetti in regime di franchigia, indipendentemente dal relativo
Stato di stabilimento;
•
beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell’Unione
europea,» sono state sostituite dalle seguenti: «che beneficiano nell’Unione
europea». In forza della nuova lettera b), pertanto, anche le vendite realizzate
sulla base di contratti di commissione stipulati con soggetti passivi che
beneficiano del regime di franchigia transfrontaliero si considerano effettuate
per conto di privati. Questa modifica, a sua volta, mira a estendere la platea
dei soggetti considerati come privati per conto dei quali le vendite realizzate
sulla base di contratti di commissione rientrano nell’ambito applicativo del
regime del margine.
2.
ALTRE DISPOSIZIONI
L’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo recepisce la
Direttiva (UE) 2022/542 – che modifica la Direttiva IVA e la Direttiva franchigia
per piccole imprese – limitatamente alle disposizioni in materia di territorialità
dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di servizi riferiti ad attività che sono
trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili e di servizi ad
esse accessori.
126 La nuova formulazione dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n. 41 del 1995 dispone che, per
«le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, indicati nella
tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all’asta che agiscono in nome
proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all’asta di tali beni,
l’imposta relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal
cessionario del bene e l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente (…). Si considerano
effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati
con:
a) (…)
b) soggetti passivi d’imposta che beneficiano nell’Unione europea del regime di franchigia previsto per le
piccole imprese».
53
Vengono modificate le lettere a) e b) dell’articolo 7–quinquies, comma 1,
del decreto IVA e in particolare:
1) alla lettera a), le parole «prestazioni accessorie;» sono sostituite dalle seguenti:
«prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività
che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le
prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente
è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio
all’estero;»;
2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del
periodo precedente non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è
Come già illustrato nella circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, concernente
la riforma del presupposto territoriale IVA, le prestazioni di servizi «relativi ad
attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi
comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette
articolo 7-quinquies del decreto IVA, sono territorialmente rilevanti, in via
generale:
127
A seguito delle suddette modifiche, l’articolo 7-quinquies del decreto IVA prevede che, in deroga a
quanto stabilito «dall’articolo 7-ter, comma 1:
a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative
e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività,
nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.
La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle
manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative
prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in
streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio
all’estero;
b) le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie
connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. La disposizione del primo periodo non si applica
all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale».
128 Si veda l’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto IVA.
54
• secondo il criterio ordinario del committente (rilevanza ai fini IVA in Italia
qualora il committente sia stabilito nel territorio dello Stato), nel caso di servizi
resi a soggetti passivi di imposta (B2B);
• nel luogo di materiale esecuzione del servizio, nel caso di servizi resi a privati
(B2C).
A seguito delle modifiche in commento, a partire dal 1° gennaio 2025, le
prestazioni di servizi sopra citate, qualora siano rese a committenti non soggetti
passivi d’imposta (B2C), sono territorialmente rilevanti in Italia – in deroga al
criterio del luogo di esecuzione dell’evento – nel caso in cui ricorra la seguente
duplice condizione:
•
i servizi stessi si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese
virtualmente disponibili; e
•
i committenti, non soggetti passivi d’imposta, risultano domiciliati nel
territorio dello Stato o sono ivi residenti senza domicilio all’estero.
Per quanto concerne le prestazioni di servizi «per l’accesso a manifestazioni
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi
comprese fiere ed esposizioni» e le prestazioni di servizi accessorie connesse con
territorialmente rilevanti nello Stato quando le manifestazioni sono ivi svolte, a
prescindere dalla natura dei committenti (soggetti passivi e non).
Dal 1° gennaio 2025, in deroga al criterio citato e in forza della nuova
disciplina in commento, le prestazioni di servizi di accesso (e di servizi accessori
connessi con l’accesso) a eventi trasmessi in streaming o altrimenti resi
virtualmente disponibili sono territorialmente rilevanti in Italia, a prescindere dal
luogo in cui si svolgono, qualora i committenti siano stabiliti nel territorio dello
Stato (nel caso di soggetti passivi), o siano domiciliati nel territorio dello Stato o
ivi residenti senza domicilio all’estero (nel caso di privati consumatori).
129 Si veda l’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera a), ultimo periodo, e lettera b) del decreto IVA.
55
3.
CONTROLLI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Al fine di assicurare la corretta applicazione del regime di franchigia
transfrontaliero, gli Uffici potranno avvalersi degli strumenti di cooperazione tra
gli Stati membri dell’Unione europea in materia fiscale, come disciplinati dal
Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, relativo alla
cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul
valore aggiunto.
Gli Uffici valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, ai
sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei
diritti del contribuente), qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in
relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla
pubblicazione del presente documento di prassi.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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