Rassegna normativa

Risoluzione Agenzia Entrate n. 72/E del 18.12.2025

Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-   legge 17 giugno 2025, n. 84 – Versamento, mediante modello F24,   dell’imposta sostitutiva – Soggetti che hanno aderito al concordato   preventivo biennale  


RISOLUZIONE N. 72/E

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

Roma, 18 dicembre 2025

OGGETTO: Ravvedimento anni pregressi di cui allarticolo 12-ter del decreto-

legge 17 giugno 2025, n. 84 Versamento, mediante modello F24,

dellimposta sostitutiva Soggetti che hanno aderito al concordato

preventivo biennale

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che,

relativamente al biennio dimposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge

al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto

legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di

cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, versando limposta sostitutiva

delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dellimposta regionale

sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del citato

articolo 12-ter del d.l. n. 84 del 2025.

Tanto premesso, per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva in

argomento, mediante modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

“4089” denominato Ravvedimento anni pregressi di cui allarticolo

12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva

delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone

fisiche che hanno aderito al CPB”;

“4090” denominato Ravvedimento anni pregressi di cui allarticolo

12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva

delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi

dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB;

“4091” denominato Ravvedimento anni pregressi di cui allarticolo

12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva

dellIRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo 4089e 4090

sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella

colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di

riferimento”, dell’anno dimposta cui si riferisce il versamento, nel formato

AAAA”.

Il codice tributo 4091” deve essere indicato nella sezione “Regioni

unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-

Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito

www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”,

dellanno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato

nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e

RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in ununica

soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è

eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici

tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4091”.

Nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui

allarticolo 5 e agli articoli 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

larticolo 12-ter, comma 11, del d.l. n. 84 del 2025 prevede che “il versamento

dellimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può

essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In relazione al versamento dellimposta sostitutiva delle imposte sui redditi

e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva

competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice

tributo “4089.

Nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice

fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del

coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il

codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice “73”, denominato

“Contribuente – Società”, da riportare nel campo “codice identificativo.

In relazione al versamento dellimposta sostitutiva delle imposte sui redditi

e delle relative addizionali da parte della società o associazione, in sede di

compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4090”,

indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi allintero ammontare dellimposta dovuta

relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dellimposta sostitutiva dellIRAP è eseguito dalla società o

associazione con il codice tributo “4091”.

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO

Firmato digitalmente

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