Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets-DTA) – Articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 – parziale rettifica della risoluzione 32/E del 15 maggio 2025
RISOLUZIONE N. 73
Roma, 29 dicembre 2025
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi Contribuenti e
Internazionale
OGGETTO: Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti
dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate
(Deferred Tax Assets-DTA) – Articolo 44-bis del decreto-legge 30
aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n.58 – parziale rettifica della risoluzione 32/E del 15
maggio 2025
Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimenti in
merito alla possibilità di acquistare da terzi crediti di imposta derivanti da
trasformazione delle “attività per imposte anticipate” (Deferred Tax Assets –
DTA) ai sensi dell’articolo 44–bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e di utilizzarli in
compensazione per i propri versamenti nonché in merito alla possibilità di cedere
ulteriormente la parte non utilizzata dei crediti.
L’articolo 44–bis, rubricato “Cessione di crediti”, contiene la disciplina
agevolativa riguardante la trasformazione in crediti d’imposta delle DTA a
seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti.
In base al disposto del comma 1, qualora una società avesse ceduto a
titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti
di debitori considerati inadempienti ai sensi del successivo comma 5 (secondo
cui, in particolare, “si ha inadempimento quando il mancato pagamento si
protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto”) poteva
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trasformare in credito d’imposta le DTA – anche se non iscritte in bilancio –
riferite ai seguenti componenti:
(i) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito
imponibile ai sensi dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), alla data della cessione;
(ii) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo
netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (le c.d.
eccedenze ACE), non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data
della cessione.
La trasformazione in credito d’imposta avveniva alla data di efficacia
giuridica della cessione dei crediti.
Il successivo comma 2 dell’art. 44–bis disciplina le modalità di utilizzo
dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA e prevede che
“(…). A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono
essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti
secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere
chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei
redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.”.
In sintesi, i crediti d’imposta in oggetto possono essere:
–
utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
–
ceduti, ai sensi dell’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
–
chiesti a rimborso.
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In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 o alla
richiesta di rimborso, i crediti de quibus possono, pertanto, essere ceduti secondo
quanto previsto dagli articoli 43-bis (Cessione dei crediti d’imposta) e 43–ter
(Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo) del d.P.R. n. 602 del 1973.
Nello specifico, nei confronti dei soggetti che non appartengono al
medesimo gruppo, i predetti crediti possono essere ceduti solo se previamente
chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste
dall’articolo 43–bis, che prevede l’applicazione degli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
La cessione dei crediti d’imposta ex articolo 43-bis:
–
deve risultare “da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da
notaio” (cfr. articolo 69, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del
1923);
–
il relativo atto deve essere notificato alla Direzione Provinciale
dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio
fiscale del cedente (cfr. articolo 43-bis, terzo comma, del d.P.R. n.
602 del 1973).
Il cessionario, come espressamente previsto dall’articolo 43-bis, primo
comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, non può cedere ulteriormente il credito
acquistato e non può altresì utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, in
quanto l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità
di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione e consente
esclusivamente la monetizzazione del credito acquistato, mediante incasso delle
somme oggetto di rimborso. Su tale aspetto, si rettificano i chiarimenti resi con
risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025. Sono fatti salvi i comportamenti
difformi tenuti fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento di
prassi.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)