Rassegna normativa

Risoluzione Agenzia Entrate n. 73/E del 29.12.2025

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets-DTA) – Articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 – parziale rettifica della risoluzione 32/E del 15 maggio 2025


RISOLUZIONE N. 73

Roma, 29 dicembre 2025

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Grandi Contribuenti e

Internazionale

OGGETTO: Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti

dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate

(Deferred Tax Assets-DTA) – Articolo 44-bis del decreto-legge 30

aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28

giugno 2019, n.58 parziale rettifica della risoluzione 32/E del 15

maggio 2025

Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimenti in

merito alla possibilità di acquistare da terzi crediti di imposta derivanti da

trasformazione delle “attività per imposte anticipate” (Deferred Tax Assets

DTA) ai sensi dell’articolo 44bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e di utilizzarli in

compensazione per i propri versamenti nonché in merito alla possibilità di cedere

ulteriormente la parte non utilizzata dei crediti.

L’articolo 44bis, rubricato “Cessione di crediti”, contiene la disciplina

agevolativa riguardante la trasformazione in crediti d’imposta delle DTA a

seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti.

In base al disposto del comma 1, qualora una società avesse ceduto a

titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti

di debitori considerati inadempienti ai sensi del successivo comma 5 (secondo

cui, in particolare, “si ha inadempimento quando il mancato pagamento si

protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto”) poteva

Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d – CAP 00145 Roma Tel. 0650543658 – Fax 0650059258 – e-mail:

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trasformare in credito d’imposta le DTA anche se non iscritte in bilancio

riferite ai seguenti componenti:

(i) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito

imponibile ai sensi dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917 (TUIR), alla data della cessione;

(ii) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo

netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (le c.d.

eccedenze ACE), non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data

della cessione.

La trasformazione in credito d’imposta avveniva alla data di efficacia

giuridica della cessione dei crediti.

Il successivo comma 2 dell’art. 44bis disciplina le modalità di utilizzo

dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA e prevede che

(…). A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono

essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti

secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere

chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei

redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base

imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.”.

In sintesi, i crediti d’imposta in oggetto possono essere:

utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

ceduti, ai sensi dell’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

chiesti a rimborso.

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In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 o alla

richiesta di rimborso, i crediti de quibus possono, pertanto, essere ceduti secondo

quanto previsto dagli articoli 43-bis (Cessione dei crediti d’imposta) e 43ter

(Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo) del d.P.R. n. 602 del 1973.

Nello specifico, nei confronti dei soggetti che non appartengono al

medesimo gruppo, i predetti crediti possono essere ceduti solo se previamente

chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste

dall’articolo 43bis, che prevede l’applicazione degli articoli 69 e 70 del regio

decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La cessione dei crediti d’imposta ex articolo 43-bis:

deve risultare “da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da

notaio” (cfr. articolo 69, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del

1923);

il relativo atto deve essere notificato alla Direzione Provinciale

dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio

fiscale del cedente (cfr. articolo 43-bis, terzo comma, del d.P.R. n.

602 del 1973).

Il cessionario, come espressamente previsto dall’articolo 43-bis, primo

comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, non può cedere ulteriormente il credito

acquistato e non può altresì utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, in

quanto l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità

di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione e consente

esclusivamente la monetizzazione del credito acquistato, mediante incasso delle

somme oggetto di rimborso. Su tale aspetto, si rettificano i chiarimenti resi con

risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025. Sono fatti salvi i comportamenti

difformi tenuti fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento di

prassi.

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***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati

dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL VICEDIRETTORE

CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI

(firmato digitalmente)

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