Rassegna normativa

Circolare Agenzie Entrate 13/E del 16/12/2025

Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 e della Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 – Il nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto


CIRCOLARE N.13/E

Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 16 dicembre 2025

OGGETTO: Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva

(UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 e della Direttiva (UE)

2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 Il nuovo regime transfrontaliero

di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto

INDICE

2

PREMESSA

Larticolo 1, comma 11, della legge 22 aprile 2021, n. 532, ha impegnato il

Governo a recepire, tra le altre, la Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18

febbraio 2020 (di seguito anche Direttiva franchigia per piccole imprese), che

modifica:

(i)

la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (di

seguito anche Direttiva IVA), per quanto riguarda il regime di

franchigia transfrontaliero;

(ii) il Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010,

per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di

informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del

suddetto regime speciale.

L’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega

al Governo per il recepimento delle direttive europee e lattuazione di altri atti

dellUnione europea Legge di delegazione europea 2022-2023», ha, inoltre,

impegnato il Governo a recepire la Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5

aprile 20223.

Ciò posto, con il decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che

modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le

piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022

recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto

riguarda le aliquote dellimposta sul valore aggiunto» (di seguito anche “decreto

legislativo”), sono apportate modificazioni:

1. all’articolo 1, commi 57, lettera b), e 59, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, e successive modificazioni (di seguito “legge di stabilità 2015);

1 In particolare, si veda il numero 39 dellallegato A della citata legge delega.

2

Recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e lattuazione di altri atti

dellUnione europea Legge di delegazione europea 2019-2020».

3

Recante modifica delle Direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote

dellimposta sul valore aggiunto (in particolare, si vedano larticolo 1 e lallegato A, n. 3, della legge n. 15

del 2024).

3

2. agli articoli 36, comma 1, e 40-bis, comma 1, lettera b), del decreto-

legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 marzo 1995, n. 85, recante «Misure urgenti per il risanamento della

finanza pubblica e per loccupazione nelle aree depresse»;

3. agli articoli 7-quinquies, comma 1, e 19, commi 3 e 4, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, anche

“decreto IVA”); nel medesimo decreto IVA è, altresì, inserito il titolo

V-ter, Capo I, rubricato «Regime transfrontaliero di franchigia», che

implementa il nuovo regime previsto dal legislatore unionale per le

piccole imprese.

Le modifiche normative in commento si applicano a decorrere dal 1°

gennaio 20254.

Con la presente circolare sono esaminate le novità introdotte dal decreto

legislativo in merito a tale regime transfrontaliero di franchigia, fornendo

istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne luniformità di azione.

Lesame delle disposizioni di cui sopra tiene conto, tra laltro, del

Provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate del 30 dicembre 2024, prot.

n. 460166/2024, così come modificato dal Provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate del 4 dicembre 2025, n. 551770/2025 (di seguito

Provvedimento del 30 dicembre 2024”), del Provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate 28 marzo 2025, prot. n. 155649/2025 (di seguito

Provvedimento del 28 marzo 2025”), del Provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2025, prot. n. 2025/560356 (di seguito

Provvedimento del 10 dicembre 2025”), del contenuto degli atti preparatori del

Governo della Repubblica n. 188 (di seguito AG n. 188), con particolare riguardo

alla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, oltreché dei documenti

4

Così stabilisce larticolo 5 del decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dallarticolo 3,

paragrafo 1, della Direttiva franchigia per piccole imprese e dallarticolo 3, paragrafo 1, della Direttiva

(UE) 2022/542.

4

pubblicati dalle istituzioni europee5, con specifico riferimento alle Note esplicative

dei servizi della Commissione europea (Modifiche del sistema dellIVA nellUE

per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese) emanate in data

24 ottobre 2024 (di seguito “Note esplicative”) e alla Guida al regime per le PMI

della Commissione europea del 25 ottobre 2024 (di seguito “Guida”).

1.

IL NUOVO REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IN

MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

1.1. Le modifiche apportate alla Direttiva IVA

Per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, l’articolo 1

della Direttiva franchigia per piccole imprese modifica la Direttiva IVA, in

particolare, al Titolo XII, Capo I, emendando le Sezioni I («Definizioni») e II

Franchigie») e introducendo la Sezione II-bis Semplificazione degli obblighi

per le piccole imprese che beneficiano della franchigia»).

Nella disciplina unionale in vigore fino al 31 dicembre 20246 il regime di

franchigia era riservato, alle condizioni normativamente previste, alle imprese

stabilite nello Stato membro in cui lIVA è dovuta7.

In base a tale regime di franchigia, il soggetto passivo:

non addebita lIVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate;

non detrae lIVA versata a monte;

fruisce di importanti agevolazioni in tema di adempimenti.

Detto regime operava solo in ambito “domestico”, essendo preclusa in

linea generale lapplicazione a operazioni che avessero rilevanza territoriale al

di fuori dello Stato membro in cui la medesima impresa è stabilita8.

5

Tali documenti, non giuridicamente vincolanti e costituenti unicamente un orientamento pratico e

informale sulle modalità di applicazione del diritto unionale, sono consultabili sul portale della

Commissione europea dedicato alle “VAT rules for small enterprises SME scheme” al seguente link:

6 Cfr. la nota n. 4.

7 Così il considerando numero 4 della Direttiva franchigia per piccole imprese.

8 Si veda, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia dellUnione europea del 26 ottobre 2010, causa

C?97/09.

5

Tali disposizioni, tuttavia, come evidenziato dal considerando n. 1 della

Direttiva franchigia per piccole imprese, sono state ritenute obsolete e hanno reso

necessaria una revisione del regime delle piccole imprese.

A tale scopo, il legislatore unionale, in unottica di «semplificazione globale

per le piccole imprese che intende ridurre i loro oneri amministrativi ed aiutare a

creare un contesto fiscale per favorire la crescita e lo sviluppo degli scambi

transfrontalieri9», ha rivisitato la relativa disciplina, contenuta ora negli articoli da

280-bis a 292-quinquies della Direttiva IVA.

La rilevante novità, in vigore dal 1° gennaio 2025, riguarda lampliamento

dellambito territoriale del regime di franchigia e ciò comporta che al livello

“domestico” già esistente (in Italia il c.d. regime forfetario) si aggiunge ora il

livello “transfrontaliero” del regime medesimo.

In forza delle modifiche recate alla Direttiva IVA, pertanto, gli Stati membri

che adottano il regime di franchigia “domestico”, al ricorrere delle condizioni

normativamente previste, «concedono tale franchigia anche per le cessioni di beni

e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti

in un altro Stato membro»10.

I soggetti stabiliti in un determinato Stato membro, pertanto, possono ora

effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in uno o più Stati membri (diversi

da quello di stabilimento), applicando il regime di franchigia transfrontaliero,

previa apposita identificazione nel solo Stato di stabilimento11.

È importante rilevare che il regime in esame riguarda le sole operazioni

attive (c.d. output), mentre non sono interessate dal regime le operazioni passive

(c.d. input); ciò implica, tra laltro, che il soggetto passivo potrebbe doversi

identificare, ai fini IVA, anche nello Stato di esenzione qualora si trovi a essere

9 Così il considerando n. 2 della Direttiva franchigia per piccole imprese.

10 Si veda l’articolo 284, paragrafo 2, della Direttiva IVA.

11 Si veda larticolo 284, paragrafo 3, della Direttiva IVA.

6

debitore dimposta (ad esempio, per particolari tipologie di acquisti, come acquisti

intracomunitari, acquisti in reverse charge, ecc.)12.

Analogamente a quanto previsto per lOne Stop Shop13 (c.d. OSS), lo Stato

di stabilimento sarà lunico, in via generale, con cui il soggetto che opta per il

regime transfrontaliero dovrà relazionarsi per quanto concerne lattività ordinaria,

presentando a tale Stato, come illustrato nei paragrafi successivi, ad esempio, la

comunicazione preventiva per laccesso al regime14 e le comunicazioni trimestrali

per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio

dellUnione europea15.

Fermo restando che l’applicazione del regime di franchigia domestico

continua a essere soggetta alle condizioni previste da ogni singolo Stato membro,

con riferimento alle condizioni previste per i soggetti che, a partire dal 1° gennaio

2025, vogliono avvalersi del regime di franchigia transfrontaliero, larticolo 284

della Direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo interessato non debba

superare, oltre alla soglia di volume daffari annuo applicabile in ciascuno Stato

membro per la concessione della franchigia ai soggetti passivi ivi stabiliti (soglia

che non può eccedere gli 85.000 euro), la soglia di 100.000 euro di volume daffari

annuo nellUnione16.

Il nuovo regime transfrontaliero può essere adottato dai soggetti che

risultano stabiliti in un determinato Stato membro dellUnione europea secondo i

12

Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, secondo cui “il numero

d’identificazione EX richiesto dal nuovo articolo 284, par. 3, lett. b) si riferisce solo allidentificazione ai

fini dellapplicazione del regime di franchigia, tenendo conto delle sole operazioni in uscita; mentre

lidentificazione IVA di cui allarticolo 214, comma 1, lettera b), della direttiva IVA avviene per operazioni

in entrata di una piccola impresa mediante le quali vengono effettuati acquisti nello Stato membro di

esenzione”.

13 Regime speciale disciplinato dagli articoli 369-bis e ss. della Direttiva IVA, recepita con gli articoli 74-

sexies e ss. del decreto IVA.

14 Si veda larticolo 284-bis della Direttiva IVA.

15 Si veda larticolo 284-ter della Direttiva IVA.

16 Si veda larticolo 284, paragrafo 2, della Direttiva IVA. Ai sensi dellarticolo 284-ter, paragrafo 1, lettera

b), della Direttiva IVA, il volume daffari nellUnione è dato dalla somma delle cessioni di beni e delle

prestazioni di servizi effettuate in ciascuno Stato membro dellUnione. Trattasi delle operazioni effettuate

negli Stati in cui si è optato per il regime di franchigia, negli Stati in cui si opera applicando il regime

ordinario, nonché in quelli in cui si opera applicando un altro regime.

7

requisiti fissati dallarticolo 10, paragrafi 2 e 317, e dall’articolo 1218 del

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011,

risultando irrilevanti ai fini del regime in commento eventuali identificazioni

in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento. Non possono, invece, aderire

al regime di franchigia transfrontaliero i soggetti stabiliti al di fuori dellUnione

europea, anche qualora tali soggetti operino attraverso stabili organizzazioni

esistenti in uno o più Stati membri.

Dalle indicazioni unionali emerge che, avendo esercitato lopzione per

lapplicazione, in un determinato Stato, del regime di franchigia (sia esso

domestico o transfrontaliero), il soggetto passivo è tenuto ad applicare tale regime

in relazione a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in quello

Stato, con le sole eccezioni normativamente previste19.

Non è possibile, quindi, applicare (nel medesimo Stato) il regime di

franchigia ad alcune operazioni attive, assoggettandone altre al regime ordinario;

il contribuente può, invece, scegliere di operare in regime di franchigia in alcuni

Stati membri e di identificarsi in altri per effettuare cessioni di beni e prestazioni

di servizi, applicando le regole ordinarie.

Il soggetto passivo che intende applicare il regime di franchigia in altri Stati

(Stati di esenzione) deve chiedere l’autorizzazione al proprio Stato di stabilimento

17 Larticolo 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dispone che:

«(…) 2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le

decisioni essenziali concernenti la gestione generale dellimpresa, del luogo della sua sede legale e del

luogo in cui si riunisce la direzione.

Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di unattività economica,

prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale

dellimpresa.

3. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo

in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica».

18

L’articolo 12 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dispone che, ai «fini dell’applicazione

della direttiva 2006/112/CE, per «indirizzo permanente» di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o

meno, si intende l’indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure,

l’indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale

indirizzo non corrisponde alla realtà».

19 Si veda larticolo 283 della Direttiva IVA, come da ultimo modificato. Come precisato nel paragrafo 1.5

della Guida, le seguenti operazioni sono escluse dal regime di franchigia: a) operazioni effettuate a titolo

occasionale; b) cessioni esenti di mezzi di trasporto nuovi effettuate da uno Stato membro verso un altro

Stato membro; c) altre operazioni escluse dallo Stato membro nella sua giurisdizione (in merito, cfr. le

informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul portale web per le PMI al seguente link: https://sme-
vat-rules.ec.europa.eu/national-vat-rules_en).

8

attraverso unapposita procedura che prevede linterlocuzione dello Stato di

stabilimento con gli Stati di esenzione, al fine di verificare che il soggetto sia in

possesso dei requisiti per aderire al regime stesso. Al termine di tale iter lo Stato

di stabilimento attribuisce il suffisso EX, che consente l’immediata individuazione

dei soggetti che applicano il regime di franchigia in Stati membri dell’Unione

europea diversi da quello nazionale di stabilimento, in linea con quanto stabilito

dalla disciplina unionale20.

Ciascuno Stato membro dellUnione europea, quindi, può rivestire, a

seconda dei casi, il ruolo di Stato di stabilimento (per i soggetti che abbiano la sede

in tale Stato e che ivi facciano richiesta per aderire al regime), ovvero il ruolo di

Stato di esenzione (qualora in tale Stato operino in esenzione soggetti che abbiano

ottenuto lautorizzazione per il regime di franchigia dal proprio Stato di

stabilimento).

1.2. Le modifiche apportate al decreto IVA: il nuovo Titolo V-ter

Il d.lgs. n. 180 del 2024 ha, come anticipato nella premessa, recepito le

modifiche recate dalla Direttiva franchigia per piccole imprese. In particolare,

l’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo introduce all’interno del

decreto IVA il nuovo Titolo V-ter, Capo I, articolato come segue:

nella Sezione I (articolo 70-terdecies) sono stabilite le definizioni e le

disposizioni generali del nuovo regime di franchigia transfrontaliero21, sia per i

soggetti passivi stabiliti in Italia che intendono operare in regime di franchigia

in uno o più Stati membri dell’Unione europea, sia per i soggetti passivi stabiliti

20

Larticolo 284, paragrafo 3, della Direttiva IVA, in particolare, stabilisce che, «per avvalersi della

franchigia in uno Stato membro in cui non è stabilito, il soggetto passivo:

a) dà previa notifica allo Stato membro di stabilimento; e

b) è identificato, ai fini dellapplicazione della franchigia, da un numero individuale esclusivamente nello

Stato membro di stabilimento.

Gli Stati membri possono utilizzare il numero didentificazione IVA individuale già attribuito al soggetto

passivo in relazione agli obblighi che derivano per tale soggetto dal sistema interno o applicare la struttura

di una partita IVA o qualsiasi altro numero ai fini dellidentificazione di cui al primo comma, lettera b).

Il numero individuale di identificazione di cui al primo comma, lettera b), è contraddistinto dal suffisso

“EX”, oppure il suffisso “EX” è aggiunto a tale numero».

21 La definizione di “regime di franchigia” è contenuta nell’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera a), del

decreto IVA.

9

in un altro Stato membro che intendono operare in Italia adottando il medesimo

regime;

nella Sezione II (articoli da 70-quaterdecies a 70-septiesdecies) è disciplinato il

regime di franchigia per i soggetti passivi (persone fisiche) stabiliti in altri Stati

membri dell’Unione europea che effettuino in Italia cessioni di beni e

prestazioni di servizi ivi territorialmente rilevanti (“regime di franchigia per i

soggetti non stabiliti”);

nella Sezione III (articoli da 70-octiesdecies a 70-duovicies) è disciplinato il

regime di franchigia per i soggetti passivi stabiliti in Italia che effettuino in altri

Stati membri dell’Unione europea cessioni di beni e prestazioni di servizi ivi

territorialmente rilevanti (“regime di franchigia per i soggetti stabiliti”).

Dall’impianto normativo nazionale22 emerge, in linea generale, che i

soggetti passivi che aderiscono al regime di franchigia transfrontaliero:

non esercitano la rivalsa dell’IVA, con riferimento alle cessioni di beni e alle

prestazioni di servizi effettuate nel territorio dell’Unione europea (operazioni

output);

non hanno diritto alla detrazione dell’imposta relativa ad acquisti di beni e

servizi afferenti alle operazioni attive in franchigia (operazioni input);

devono rispettare il requisito di un volume d’affari annuo non superiore alle due

diverse soglie già in precedenza richiamate. In primo luogo, deve essere

rispettata la soglia massima di 100.000 euro di volume d’affari complessivo

nell’Unione europea23. In secondo luogo, devono essere rispettate le specifiche

soglie di volume d’affari fissate da ciascuno Stato membro di esenzione24 per le

operazioni ivi effettuate (in Italia la soglia massima è di 85.000 euro).

22 Ai sensi dellarticolo 70-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto IVA.

23

La definizione di “volume daffari annuo dellUnione europea” è contenuta nell’articolo 70-terdecies,

comma 1, lettera b), del decreto IVA. Si veda, in proposito, il paragrafo 1.3.

24

La definizione di “volume d’affari annuo dello Stato membro” è contenuta nell’articolo 70-terdecies,

comma 1, lettera c), del decreto IVA. Si veda, in proposito, il paragrafo 1.3.

10

Il regime in esame è riservato ai soggetti stabiliti nell’Unione europea, come

individuati dall’articolo 70terdecies, comma 1, lettera d), del decreto IVA25.

Nell’ambito di tale regime l’Italia può rivestire il ruolo di:

Stato di stabilimento26, cioè di Stato:

a cui i soggetti passivi stabiliti devono chiedere l’autorizzazione per

l’accesso al regime di franchigia transfrontaliero, comunicando in quali altri

Stati membri intendono operare;

che concede il numero di identificazione EX27, in seguito alla verifica del

possesso dei requisiti richiesti;

a cui devono essere inviate le comunicazioni previste dal regime;

Stato di esenzione28, cioè di Stato scelto da soggetti stabiliti nell’Unione

europea per effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi in regime di

esenzione.

L’articolo 70terdecies, comma 2, del decreto IVA stabilisce che il regime

di franchigia transfrontaliero non si applica:

alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi29 trasportati o spediti in un altro Stato

membro;

alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.

Resta fermo che è onere dei soggetti stabiliti in Italia che scelgano di

avvalersi del regime di franchigia in altri Stati membri, verificare se i relativi

ordinamenti prevedano preclusioni particolari.

25

Larticolo 70-terdecies, comma 1, lettera d), del decreto IVA individua il “soggetto stabilito” come il

«soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro

dellUnione europea», non essendo rilevanti eventuali stabili organizzazioni. Occorre precisare che da tale

definizione sono, altresì, esclusi i soggetti stabiliti in uno degli Stati aderenti allAccordo sullo spazio

economico europeo che non fanno parte dellUnione europea, ancorché identificati ai fini dellIVA ai sensi

dellarticolo 35-ter del decreto IVA (cfr. la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n.

188).

26 Si veda larticolo 70-terdecies, comma 1, lettera e), del decreto IVA.

27 Si veda larticolo 70-terdecies, comma 1, lettera g), del decreto IVA.

28 Si veda larticolo 70-terdecies, comma 1, lettera f), del decreto IVA.

29 Per la definizione di mezzi di trasporto nuovi si rinvia a quanto previsto dallarticolo 38, comma 4, del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

11

Con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30

dicembre 2024, del 28 marzo 2025 e del 10 dicembre 2025, come previsto dal

comma 5 dell’articolo 70terdecies del decreto IVA, sono stabilite le modalità

attuative del titolo V-ter del decreto in commento.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni in merito al volume d’affari ed

esaminati, nell’ordine, il regime di franchigia per i soggetti stabiliti in Italia (in

particolare, gli articoli da 70-octiesdecies a 70-duovicies del decreto IVA) e il

regime di franchigia per i soggetti non stabiliti in Italia (articoli da 70-quaterdecies

a 70-septiesdecies del decreto IVA).

1.3. Volume daffari

La determinazione del volume d’affari annuo complessivo nell’Unione

europea (massimo 100.000 euro) e del volume d’affari annuo realizzato in

ciascuno Stato membro30 risulta fondamentale ai fini dell’accesso e della

permanenza nel regime di franchigia.

Larticolo 70-terdecies, comma 1, lettera b), del decreto IVA31 fornisce una

definizione ampia di volume d’affari annuo realizzato nell’Unione, comprendendo

in esso «il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi,

al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno

civile».

Alla determinazione del volume d’affari32 imputabile a ciascuno Stato

membro concorrono tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate

30

In Italia, ad esempio, la soglia di volume daffari da rispettare per laccesso al regime di franchigia è

stabilita nella misura di 85.000 euro, da verificare sia nellanno in corso, nel periodo precedente la

comunicazione preventiva, sia nell’anno precedente.

31 Sulla scorta di quanto disposto dagli articoli 280-bis e 288 della Direttiva IVA.

32 L’articolo 288, paragrafo 1, della Direttiva IVA stabilisce che:

«Il volume daffari annuo cui si fa riferimento per lapplicazione della franchigia di cui allarticolo 284 è

costituito dai seguenti importi al netto dellIVA:

a) limporto delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ove fossero soggette a imposizione in quanto

effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia dimposta;

b) limporto delle operazioni esenti con diritto a detrazione dellIVA pagata nella fase precedente in virtù

dellarticolo 98, paragrafo 2, o dellarticolo 105 bis;

c) limporto delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;

12

dal soggetto passivo, territorialmente rilevanti in ogni Stato secondo le norme

unionali33. A titolo esemplificativo, quindi, rilevano in Italia:

le cessioni nazionali di beni e le prestazioni di servizi rese nel territorio dello

Stato;

le esportazioni di beni dall’Italia verso un Paese terzo;

le cessioni intracomunitarie di beni trasportati o spediti dall’Italia in un altro

Stato membro.

Concorrono, inoltre, alla formazione del volume d’affari in Italia le vendite

a distanza intracomunitarie di beni spediti dall’Italia in un altro Stato membro a

soggetti privati, di cui all’articolo 38-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.

33134, qualora l’ammontare complessivo delle vendite a distanza intracomunitarie

di beni nell’Unione europea non abbia superato (sia nell’anno solare precedente

sia in quello in corso) 10.000 euro e il cedente non abbia optato per l’imposizione

nello Stato di destinazione35. In caso contrario, tali operazioni confluiscono nel

volume d’affari dello Stato membro (di esenzione o meno) in cui sono

territorialmente rilevanti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), della

Direttiva IVA36.

Per quanto concerne il momento dell’effettuazione delle operazioni, si

ritiene che esso debba essere individuato ai sensi dell’articolo 6 del decreto IVA e

dell’articolo 39 del d.l. n. 331 del 1993.

Alla determinazione della soglia non concorrono, ai sensi del comma 3

dell’articolo 70terdecies in commento:

le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;

d) limporto delle operazioni esenti in virtù dellarticolo 138 nei casi in cui si applica la franchigia di cui

a tale articolo;

e) limporto delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui allarticolo 135, paragrafo 1,

lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non

abbiano carattere di operazioni accessorie».

33

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia si vedano gli articoli

da 7 a 7-octies del decreto IVA.

34 Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

35 Cfr. l’articolo 41, comma 1, lettera b), del d.l. n. 331 del 1993.

36 Si veda in tal senso la Guida, paragrafo 1.7.

13

le operazioni esenti di cui allarticolo 10 del decreto IVA, escluse quelle di cui

ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le

operazioni di cui al numero 11 del medesimo articolo 1037.

37

Tra le operazioni esenti ai sensi dellarticolo 10, primo comma, del decreto IVA, le operazioni che

partecipano alla formazione del volume daffari salvo che non abbiano carattere accessorio menzionate

nel testo sono le seguenti: «1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di

crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; lassunzione di

impegni di natura finanziaria, lassunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di

crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative

a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad

eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP)

di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio

bancoposta;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti

e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali,

eccettuati la custodia e lamministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli;

le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e

le opzioni ed eccettuati la custodia e lamministrazione nonché il servizio di gestione individuale di

portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i

contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i

contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di

valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative

opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

(…)

8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree

diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la

destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati

durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto

il locatore abbia espressamente manifestato lopzione per limposizione, di fabbricati abitativi effettuate

dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese

appaltatrici, gli interventi di cui allarticolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico delledilizia

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad

alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della

solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le

attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono

suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse

quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite

imprese appaltatrici, gli interventi di cui allarticolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico

delledilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni

dalla data di ultimazione della costruzione o dellintervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese

anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato

lopzione per limposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come

definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato lopzione

per limposizione;

(…)

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7)

nonché quelle relative alloro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in

14

È escluso dalla formazione del volume d’affari, altresì, il valore degli

acquisti nazionali o intracomunitari di beni e servizi, nel caso in cui il soggetto

passivo sia tenuto agli adempimenti contabili in qualità di acquirente e sia debitore

d’imposta in forza del meccanismo dell’inversione contabile38.

Ai sensi dell’articolo 70terdecies, comma 4, del decreto IVA, gli Stati

membri che non adottano l’euro determinano le soglie di volume d’affari, ai fini

dell’ammissione o dell’esclusione dal regime di franchigia transfrontaliero,

applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio

2018. L’importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse

dall’euro è espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso

di cambio del primo giorno dell’anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso

di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non

vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di

pubblicazione.

relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca dItalia e dallUfficio italiano dei cambi, ai sensi

dellarticolo 4, quinto comma, del presente decreto;

(…)

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non

allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che

producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da

investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della

Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per lapplicazione

dellimposta; le operazioni previste dallarticolo 81, comma 1, lettere cquater) e cquinquies), del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, riferite alloro da investimento; le intermediazioni relative alle

precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per lapplicazione dellimposta, analoga opzione può essere

esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) loro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato delloro, ma comunque superiore

ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete doro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno

avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell80 per cento

il valore sul mercato libero delloro in esse contenuto, incluse nellelenco predisposto dalla Commissione

delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie

C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto

elenco;

(…)».

38 Si vedano, in tal senso, le Note esplicative al paragrafo 2.4. Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, gli

acquisti intracomunitari per i quali lacquirente sia tenuto ad assolvere lIVA nello Stato di esenzione (cfr.

l’articolo 196 della Direttiva IVA).

15

ESEMPIO 1

La società Alfa Srl IT, stabilita nel territorio italiano, ha realizzato nell’anno

civile 2024 esclusivamente le seguenti operazioni:

1) in Italia, cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare imponibile

complessivo pari a 35.000 euro;

2) cessioni intracomunitarie non imponibili di beni trasportati o spediti nello Stato

membro X, effettuate ai sensi dellarticolo 41, comma 1, lettera a), del d.l. n.

331 del 1993, per un ammontare pari a 25.000 euro;

3) cessioni allesportazione di beni nei confronti di soggetti stabiliti in Svizzera,

effettuate ai sensi dellarticolo 8, comma 1, lettera a), del decreto IVA, per

complessivi 5.000 euro;

4) vendite a distanza intracomunitarie di beni destinati a consumatori finali nello

Stato membro X, effettuate ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), del d.l.

n. 331 del 1993, per un importo complessivo imponibile pari a 14.000 euro;

5) prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti nello Stato

membro X, ivi territorialmente rilevanti in base alle previsioni dellarticolo 7-

ter del decreto IVA, per un ammontare pari a 2.000 euro;

6) cessione di un macchinario situato in Italia a un soggetto passivo IVA stabilito

nello Stato membro Y, per un ammontare complessivo pari a 45.000 euro.

Alfa Srl IT ha, pertanto, realizzato un volume d’affari:

di 65.000 euro in Italia, pari alla somma degli importi relativi alle operazioni di

cui ai precedenti punti da 1) a 3);

di 16.000 euro nello Stato membro X, pari alla somma degli importi relativi alle

operazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5).

Nell’anno civile 2024, pertanto, Alfa Srl IT ha realizzato un volume d’affari

annuo nell’Unione europea di 81.000 euro, pari alla somma del volume d’affari

realizzato in Italia e nello Stato membro X. L’importo di cui al precedente punto

6), invece, non concorre al computo del volume d’affari, ai sensi dell’articolo 70

terdecies, comma 3, del decreto IVA, in quanto relativo a un bene di investimento.

16

Sulla base di tali dati, Alfa Srl IT, qualora anche nel 2025, nel periodo

precedente all’invio della comunicazione preventiva, abbia rispettato le soglie di

volume d’affari sia unionale, sia nazionale nello Stato membro X, può chiedere di

essere autorizzato a operare nello Stato membro X in regime di franchigia

transfrontaliero.

ESEMPIO 2

La società Beta Srl IT, stabilita nel territorio italiano, ha realizzato nell’anno

civile 2024 esclusivamente le seguenti operazioni:

1) in Italia, cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare imponibile

complessivo pari a 90.000 euro;

2) vendite a distanza intracomunitarie di beni destinati a consumatori finali nello

Stato membro X, effettuate ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), del d.l.

n. 331 del 1993, per un importo complessivo imponibile pari a 8.000 euro, per

cui si è identificata nello Stato membro X avvalendosi dell’opzione di cui

all’anzidetta disposizione;

3) cessione di un bene di investimento, per un ammontare complessivo pari a

15.000 euro.

Nell’anno civile 2024, pertanto, Beta Srl IT ha realizzato un volume d’affari

annuo nell’Unione europea di 98.000 euro, pari alla somma del volume d’affari

realizzato in Italia e nello Stato membro X (punti 1 e 2). L’importo di cui al

precedente punto 3), invece, non concorre al computo del volume d’affari, ai sensi

dell’articolo 70terdecies, comma 3, del decreto IVA.

Sulla base di tali dati, Beta Srl IT, al ricorrere degli ulteriori presupposti

normativamente previsti, può chiedere di essere autorizzato ad operare nello Stato

membro X in regime di franchigia transfrontaliero.

ESEMPIO 3

Tizio, esercente la professione di medico in Italia e titolare di partita IVA

in regime forfetario, nell’anno 2024 ha realizzato, in base alle previsioni di cui

17

all’articolo 6 del decreto IVA e indipendentemente dall’incasso dei relativi

compensi, le seguenti operazioni:

1) prestazioni sanitarie nei confronti di consumatori finali, esenti ai sensi

dell’articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto IVA, per 50.000 euro;

2) attività di consulenza medico legale nei confronti di soggetti passivi stabiliti in

Italia, per 14.000 euro;

3) attività di consulenza medico legale nei confronti di enti di diritto privato

stabiliti nello Stato membro Y, non titolari di codice identificativo IVA, per

40.000 euro.

Tizio ha realizzato, pertanto, un volume d’affari annuo nell’Unione europea

di 54.000 euro, pari alla somma degli importi (per servizi entrambi territorialmente

rilevanti in Italia) di cui ai precedenti punti 2) e 3). L’ammontare delle prestazioni

di cui al precedente punto 1), invece, non contribuisce al calcolo del volume

daffari, ai sensi dellarticolo 70-terdecies, comma 3, del decreto IVA.

Sulla base di tali dati, Tizio, al ricorrere degli ulteriori presupposti

normativamente previsti, può chiedere di essere autorizzato a operare nello Stato

membro Y in regime di franchigia transfrontaliero per le eventuali operazioni che

siano ivi territorialmente rilevanti.

1.4.

Il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dellUnione

europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato italiano

1.4.1. Ambito soggettivo e condizioni di ammissione

Il decreto legislativo in commento, nel recepire nellordinamento domestico

il regime di franchigia transfrontaliero applicabile dai soggetti passivi stabiliti nel

territorio dello Stato, dispone, allarticolo 70-octiesdecies, comma 139, del decreto

IVA, che laccesso al citato regime è subordinato:

39 Larticolo 70-octiesdecies del decreto IVA, nel definire le condizioni di ammissione al regime, stabilisce,

al comma 1, che un «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di

franchigia nel territorio di altri Stati membri dellUnione europea che hanno adottato tale regime se

ricorrono le seguenti condizioni:

18

ad adempimenti procedurali: il soggetto passivo deve trasmettere allAgenzia

delle entrate una “comunicazione preventiva” (o prior notification) in cui chiede

l’ammissione al regime e lattribuzione del codice identificativo utilizzabile per

effettuare in esenzione le operazioni in altri Stati membri dellUnione europea

(si tratta del suffisso EX40);

alla verifica di requisiti stabiliti dallo Stato membro di esenzione: il soggetto

passivo non deve aver superato, negli anni presi a riferimento da ciascuno Stato

di esenzione, la soglia annua di volume daffari stabilita ai fini

dellapplicazione41 del regime. Il contribuente deve verificare, di volta in volta,

se sussistono ulteriori requisiti richiesti da ciascuno Stato di esenzione;

al rispetto del requisito unionale: il soggetto passivo deve aver realizzato

allinterno dellUnione europea un volume daffari42 complessivo annuo non

superiore a 100.000 euro, sia nellanno civile precedente a quello in cui viene

trasmessa la comunicazione preventiva, sia nellanno civile nel corso del quale

avviene l’invio, con riferimento (in questultimo caso) alla frazione di periodo

intercorrente tra il 1° gennaio e la data di trasmissione della comunicazione.

La disposizione recata dal predetto articolo 70-octiesdecies del decreto IVA

definisce, innanzitutto, lambito soggettivo del regime di franchigia

transfrontaliero per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato. A tal proposito,

occorre rilevare che, laddove consentito dalla disciplina di ciascuno Stato membro,

a. nellanno civile precedente alla comunicazione, il volume daffari annuo dellUnione europea non è

stato superiore a 100.000 euro;

b. nel periodo dellanno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume daffari annuo

dellUnione europea non è stato superiore a 100.000 euro;

c. il volume daffari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello

previsto da tale Stato per lapplicazione del regime di franchigia;

d. ha comunicato preventivamente allAgenzia delle entrate lintenzione di avvalersi del regime di

franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;

e. è identificato ai fini dellapplicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato».

40 Si veda il punto 2.1 del Provvedimento del 30 dicembre 2024.

41

I periodi e le soglie di riferimento delle discipline nazionali di franchigia IVA sono definiti dagli Stati

membri dell’Unione europea secondo le modalità stabilite dall’articolo 288-bis della Direttiva IVA, come

introdotto dalla Direttiva franchigia per piccole imprese. Ai sensi dell’articolo 284 della Direttiva IVA, la

soglia nazionale stabilita da ciascuno Stato non può essere superiore a 85.000 euro o al controvalore in

moneta nazionale.

42 Per il calcolo del volume daffari si veda il precedente paragrafo 1.3.

19

possono optare per lapplicazione del regime citato anche i soggetti passivi che in

Italia non applicano il regime forfetario di cui allarticolo 1, comma 54, della legge

di stabilità 2015, o per opzione (avendo deciso di operare in regime ordinario)

ovvero in quanto soggetti diversi dalle persone fisiche, a cui tale ultimo regime è

precluso.

Analogamente a quanto affermato per i soggetti in regime forfetario43,

possono accedere al regime di franchigia transfrontaliero anche i soggetti che

iniziano l’attività nel corso dell’anno.

Come già anticipato al paragrafo 1.1, non possono, invece, accedere al

regime in commento le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti in altri

Stati membri, nonché i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati

ai fini dellIVA ai sensi dellarticolo 35-ter del decreto IVA44. È, peraltro, precluso

laccesso al regime a stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti fuori

dellUnione europea.

Per i soggetti passivi dimposta nazionali, persone fisiche e soggetti diversi

dalle persone fisiche (ad esempio, società ed enti), lItalia costituisce, quindi, lo

Stato membro di stabilimento, al quale devono essere inviate la comunicazione

preventiva e le comunicazioni trimestrali e al quale devono essere comunicate

eventuali variazioni o la cessazione del regime (per scelta volontaria o per

superamento delle soglie). LItalia, in quanto Stato di stabilimento, è tenuta a

verificare interloquendo con ciascuno Stato di esenzione i requisiti per

laccesso al regime negli Stati membri richiesti.

Di seguito si analizzano le diverse fasi che caratterizzano il regime.

1.4.2. Comunicazione preventiva e attribuzione del suffisso EX

43 Cfr. la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, riguardante il regime forfetario.

44 Larticolo 35-ter del decreto IVA consente ai soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato che

ne fanno richiesta, qualora esercitino attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro

dellUnione europea, di assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul

valore aggiunto mediante lattribuzione di un numero di partita IVA, in cui sia evidenziata anche la natura

di soggetto non residente identificato in Italia. Si veda anche il paragrafo 1.5.

20

L’accesso al regime transfrontaliero dei soggetti passivi stabiliti in Italia,

come già precisato, è subordinato all’inoltro, mediante procedura web, di una

comunicazione preventiva allAgenzia delle entrate, che deve valutare listanza

alla luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli

Stati membri di esenzione in cui il soggetto richiedente intende operare.

In particolare, i commi 2 e 3 dellarticolo 70-octiesdecies del decreto IVA

individuano il nucleo minimo di dati e informazioni che devono essere comunicati

preventivamente allAgenzia delle entrate45.

Con Provvedimento del 30 dicembre 2024, emanato ai sensi dellarticolo

70-terdecies, comma 5, del medesimo decreto IVA, sono stati elencati anche

ulteriori dati e informazioni che il soggetto richiedente è tenuto a indicare nella

comunicazione preventiva46.

45

Nella comunicazione preventiva, in particolare, il soggetto passivo stabilito in Italia deve indicare le

seguenti informazioni obbligatorie, tassativamente elencate al comma 2, lettere da a) a e), dellarticolo 70

octiesdecies del decreto IVA:

– il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, lattività, la forma giuridica, la residenza

anagrafica o, se diverso, il proprio domicilio fiscale (lettera a);

– il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi che, ai fini IVA, siano stati

assegnati da altri Stati membri di esenzione (lettera b);

– lo Stato o gli Stati di esenzione in cui intende avvalersi del regime di franchigia (lettera c);

– il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti

quello di trasmissione della comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri,

compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione (lettera d);

– il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nell’anno civile in corso, in

relazione al periodo precedente la trasmissione della comunicazione, nel territorio dello Stato e in

ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione (lettera e).

46 Ai sensi del punto 2.2 del Provvedimento del 30 dicembre 2024, la comunicazione «contiene le seguenti

informazioni:

a) codice fiscale;

b) denominazione o cognome e nome;

c) natura giuridica;

d) domicilio fiscale;

e) attività prevalente;

f) attività secondarie;

g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dellimpresa;

h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di

stabilimento;

i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi

del regime di franchigia;

j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale

ai fini dellimposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;

k) volume daffari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dellUnione europea nei due

anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dellanno civile in corso precedente la comunicazione

preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia

21

Il richiamato Provvedimento disciplina altresì:

le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva da effettuare

mediante la procedura web resa disponibile nellarea riservata del sito internet

dellAgenzia delle entrate;

i termini di attribuzione del suffisso EX;

la procedura di correzione della comunicazione preventiva cui il soggetto

richiedente può far ricorso nel caso in cui abbia compilato erroneamente la

comunicazione già inoltrata, indicando dati inesatti e incompleti;

laggiornamento della comunicazione preventiva già inoltrata (da effettuare nel

caso in cui siano intervenute variazioni dei dati originariamente tramessi,

oppure si intenda operare in Stati di esenzione diversi da quelli inizialmente

indicati o qualora il soggetto richiedente comunichi di non volersi più avvalere

del regime in uno o più Stati di esenzione).

Come stabilito dal Provvedimento del 30 dicembre 2024 al punto 7

(Modalità di trasmissione della comunicazione preventiva), lattribuzione del

suffisso EX si articola nei seguenti passaggi:

1) il contribuente predispone47 e trasmette la comunicazione preventiva mediante

la procedura web resa disponibile nellarea riservata del sito internet

dellAgenzia delle entrate;

2) lAgenzia delle entrate, previo riscontro48 entro 15 giorni49 dalla ricezione

della comunicazione preventiva delle informazioni ivi contenute50, trasmette

differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di

attività esercitata».

47

Si rammenta che già in «fase di compilazione della comunicazione preventiva, lAgenzia delle entrate

effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute» (si veda il punto

7.2 del Provvedimento del 30 dicembre 2024).

48 Si veda il Provvedimento del 10 dicembre 2025, al punto 2.

49 Si veda il paragrafo 4.5.1 delle Note esplicative.

50 Come illustrato al paragrafo 1.4.2, qualora il contribuente stesso rilevi errori a seguito della trasmissione

della comunicazione preventiva, il punto 4.1 del Provvedimento del 30 dicembre 2024 prevede che «è

consentita la correzione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale

termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte

degli Stati di esenzione».

22

la comunicazione stessa agli Stati di esenzione per i quali il contribuente ha

chiesto di fruire del regime di franchigia51;

3) lAgenzia delle entrate, entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della

comunicazione preventiva52, in caso di esito positivo delle interlocuzioni con

uno o più Stati53 «assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al

numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso

tale soggetto passivo al regime di franchigia». In caso di mancata risposta da

parte di uno o più Stati di esenzione entro il termine citato di 35 giorni,

l’Agenzia delle entrate assegna comunque il suffisso EX, salvo che lo Stato di

esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche

al fine di prevenire elusione o evasione d’imposta54.

Occorre precisare, al riguardo, che nel conteggio dei “giorni lavorativi” si

intende compreso qualsiasi giorno con l’eccezione del sabato, della domenica e dei

giorni festivi55 sia dello Stato di stabilimento sia dello Stato di esenzione.

In caso di esito positivo a tutte le verifiche effettuate, lAgenzia delle entrate

comunica al soggetto passivo richiedente lassegnazione del suffisso EX,

aggiungendolo al numero di partita IVA italiana. A partire dalla data di tale

51

Ai sensi dellarticolo 37-bis, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 904/2010, come introdotto

dallarticolo 2, punto 5), della Direttiva franchigia per piccole imprese, lo Stato membro di stabilimento

«trasmette le seguenti informazioni, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli Stati membri che

concedono la franchigia entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui tali informazioni diventano disponibili:

a) per quanto riguarda i soggetti passivi che hanno dato una previa notifica o fornito un aggiornamento di

una notifica ai sensi dellarticolo 284, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni di cui

allarticolo 21, paragrafo 2 ter, lettere a) e d), del presente regolamento».

52 Si vedano, in particolare, l’articolo 70noviesdecies del decreto IVA e il punto 7.4 del Provvedimento del

30 dicembre 2024, come modificato dal Provvedimento del 4 dicembre 2025.

53 In base allarticolo 37-ter, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 904/2010, come introdotto dallarticolo

2, punto 5), della Direttiva franchigia per piccole imprese, entro 15 giorni dalla ricezione delle informazioni

comprese nella prior notification, «lo Stato membro che concede la franchigia conferma, con mezzi

elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, sulla base del valore totale delle

cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo, che nellanno civile in corso non è stata superata

la soglia del volume daffari annuo di cui allarticolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva

2006/112/CE e che le condizioni di cui allarticolo 288 bis, paragrafo 1, di tale direttiva sono soddisfatte».

54 Si veda, in tal senso, il punto 3.2 del Provvedimento 10 dicembre 2025.

55 Si veda, in tal senso, larticolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio,

del 3 giugno 1971 e il paragrafo 4.5.1 delle Note esplicative.

23

comunicazione secondo quanto previsto allarticolo 70-vicies56 del decreto IVA

il soggetto passivo stabilito in Italia può effettuare le cessioni di beni e le

prestazioni di servizi in esenzione IVA negli Stati membri per i quali è stato

ammesso al regime di franchigia.

Qualora invece lo Stato membro di esenzione nel periodo di 35 giorni

lavorativi, ovvero nel più ampio termine richiesto dal medesimo Stato opponga

il rifiuto alla richiesta di accesso al regime di franchigia presentata dal soggetto

passivo stabilito nel territorio dello Stato, lAgenzia delle entrate, in base alle

previsioni del comma 2 dellarticolo 70-noviesdecies del decreto IVA, «notifica al

soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia

comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto».

Resta fermo che il soggetto passivo stabilito può, attraverso la procedura

web resa disponibile nellarea riservata del sito internet dellAgenzia delle entrate,

verificare la propria posizione nei confronti degli Stati di esenzione57.

La citata procedura web consente, infatti, la consultazione delle

comunicazioni preventive inviate, la correzione delle stesse nonché la

consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni,

compresi quelli di riscontro da parte degli Stati di esenzione58.

1.4.3. Correzione e aggiornamento della comunicazione preventiva

Il soggetto passivo che, a seguito dell’invio della comunicazione

preventiva, rilevi la presenza di dati errati o incompleti (ai sensi del punto 4.1 del

Provvedimento del 30 dicembre 2024), può correggere la comunicazione stessa

entro cinque giorni lavorativi dall’invio, trasmettendo una comunicazione

56 Larticolo 70-vicies del decreto IVA, rubricato «Decorrenza», stabilisce che il «soggetto passivo applica

il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui lAgenzia delle entrate ha

comunicato lattribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione,

la conferma dellattribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati di

esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, laggiornamento dellattribuzione del suffisso

EX».

57 Si veda il punto 7.7 del Provvedimento del 30 dicembre 2024.

58 Si veda il punto 7.6 del Provvedimento del 30 dicembre 2024.

24

“sostitutiva” con i dati corretti; in tal caso, i nuovi termini decorrono dalla data di

trasmissione di tale comunicazione sostitutiva.

Decorsi i cinque giorni lavorativi, la correzione sarà inibita fino alla

ricezione del riscontro, da parte degli Stati membri di esenzione, alla

comunicazione già inviata dall’Amministrazione italiana59.

In linea con quanto disposto allarticolo 70-octiesdecies, comma 4, del

decreto IVA60, il punto 5 (Aggiornamento della comunicazione preventiva) del

Provvedimento del 30 dicembre 2024 prevede che il soggetto passivo stabilito in

Italia, già ammesso al regime di franchigia transfrontaliero, è tenuto ad aggiornare

la comunicazione preventiva quando:

– sia intervenuta una variazione delle informazioni di cui al punto 2.2 del

medesimo Provvedimento61;

– intenda avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti da quelli

già indicati nella precedente comunicazione preventiva;

– intenda cessare lapplicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di

esenzione.

Resta inteso che nell’aggiornamento della comunicazione preventiva non è

necessario

includere

informazioni

già

fornite

nelle

comunicazioni

precedentemente trasmesse62.

Lintenzione del soggetto passivo stabilito in Italia di estendere il regime di

franchigia a Stati membri diversi da quelli inizialmente comunicati richiede,

quindi, un aggiornamento della comunicazione preventiva che, per ogni nuovo

Stato membro, soggiace agli stessi termini di controllo illustrati nel precedente

paragrafo 1.4.2.

59 Si veda il punto 4 del Provvedimento del 30 dicembre 2024.

60

Larticolo 70-octiesdecies, comma 4, stabilisce che il soggetto passivo «comunica preventivamente

allAgenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche

delle informazioni fornite in precedenza, compresa lintenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno

o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare lapplicazione del

regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati».

61 Si veda la nota n. 47.

62

Si veda, in tal senso, larticolo 284-bis, paragrafo 2, della Direttiva IVA. Cfr. anche il documento di

lavoro n. 1073 “The SME scheme updated as of 1 January 2025” del 26 ottobre 2023, del comitato IVA (di

seguito il “Working Paper n. 1073 del comitato IVA”).

25

A partire dalla data in cui lAgenzia delle entrate conferma laggiornamento

dellattribuzione del suffisso EX alla partita IVA, il soggetto passivo stabilito ha

la possibilità di effettuare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in esenzione

IVA nello Stato membro per il quale laggiornamento è stato confermato63.

1.4.4. Comunicazioni trimestrali

Larticolo 70-unvicies64 del decreto IVA recependo larticolo 284-ter

della Direttiva IVA dispone che i soggetti passivi stabiliti in Italia che si

avvalgono del regime transfrontaliero di franchigia comunichino65, per ogni

trimestre dellanno civile, lammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di

servizi66 (oppure lassenza di tali operazioni) effettuate:

a. in Italia67 (comma 1, lettera a);

b. in ognuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri diversi da quelli

di esenzione (comma 1, lettera b).

La comunicazione trimestrale è trasmessa allAgenzia delle entrate, in via

telematica, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento del 28 marzo

63 Si veda larticolo 70-vicies del decreto IVA, citato nella nota n. 56.

64 Larticolo 70-unvicies del decreto IVA, in tema di «Adempimenti», prevede quanto segue:

«1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica allAgenzia

delle entrate, entro lultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:

a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio

dello Stato, oppure lassenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;

b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in

ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure lassenza di

operazioni qualora non ne siano state effettuate.

2. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie

di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività

esercitata.

3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione comunica

allAgenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume daffari annuo nellUnione

europea, nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e,

contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dallinizio del trimestre civile in

corso fino alla data di superamento della soglia».

65 Tale comunicazione è presentata, solo in via telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un

intermediario di cui allarticolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322 (cfr. punto 3.1 del Provvedimento del 28 marzo 2025).

66

Per la determinazione dellammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi si veda il

paragrafo 1.3.

67 Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Italia si vedano gli articoli da 7 a 7-octies

del decreto IVA.

26

2025 e secondo le modalità dallo stesso stabilite al punto 368, «entro lultimo

giorno del mese successivo a ogni trimestre civile», ossia:

Trimestre di riferimento

gennaio febbraio marzo

aprile maggio giugno

Termine ultimo di trasmissione

30 aprile

31 luglio

luglio agosto settembre

ottobre novembre dicembre

31 ottobre

31 gennaio dellanno successivo

L’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile

ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 47169, il quale stabilisce che «sono punite con la sanzione amministrativa

da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche

se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi

nellesercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette

e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti

o non veritieri (…)».

Si evidenzia che il termine per la presentazione non viene spostato al primo

giorno lavorativo successivo qualora ricada di sabato o in un giorno festivo70.

Al momento dell’accesso al regime il contribuente fornisce con la

comunicazione preventiva, tra l’altro, i dati relativi al volume d’affari realizzato

nell’anno in corso, ossia dall’inizio dell’anno sino alla data d’invio della richiesta.

Il contribuente, a seguito dell’attribuzione del suffisso EX, al fine di evitare

ammanchi o duplicazioni di informazioni rispetto a quelle già riportate nella

68

Tale comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento

(cfr. il punto 3.2 del Provvedimento del 28 marzo 2025).

69 Si segnala che la disposizione di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997, ai sensi degli articoli 101

e 102 del nuovo testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, emanato con decreto

legislativo 5 novembre 2024, n. 173, è abrogata e trasfusa nell’articolo 36 del predetto testo unico, a partire

dal 1° gennaio 2026.

70 Sul punto, si vedano le istruzioni al modello di comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di

franchigia, approvato con Provvedimento del 28 marzo 2025.

27

comunicazione preventiva71 deve compilare la prima comunicazione trimestrale

tenendo conto della data di ammissione al regime.

In particolare, se l’ammissione al regime è avvenuta nello stesso trimestre

civile di quello di presentazione della comunicazione preventiva, la predetta

comunicazione trimestrale deve riportare l’ammontare di tutte le operazioni

effettuate nel periodo compreso tra la data di presentazione della comunicazione

preventiva e la fine del trimestre.

Qualora, invece, l’ammissione al regime sia avvenuta nel trimestre civile

successivo a quello di presentazione della comunicazione preventiva, devono

essere compilate e presentate, entro il termine relativo al trimestre civile di

ammissione, due distinte comunicazioni trimestrali72:

la prima, relativa al trimestre nel corso del quale il soggetto passivo è stato

autorizzato ad avvalersi del regime di franchigia; in essa devono confluire tutte

le operazioni effettuate nel predetto periodo, ivi incluse quelle effettuate nel

periodo compreso tra il primo giorno del trimestre e la data di ammissione al

regime;

la seconda, relativa al trimestre precedente rispetto a quello di ammissione. In

essa (utilizzando la colonna 3 del modello) devono confluire le sole operazioni

effettuate nel periodo compreso tra la data di presentazione della comunicazione

preventiva e l’ultimo giorno del trimestre.

Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo presenti la comunicazione trimestrale

con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza prestabilita, oppure nel

caso in cui lo stesso inoltri con un ritardo anche pari o inferiore a 30 giorni due

comunicazioni trimestrali consecutive, l’Agenzia delle entrate informa gli Stati

membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di

71 Cfr. il punto 4.7.2 delle Note esplicative.

72

Al riguardo, si vedano anche gli esempi di compilazione, riportati nelle istruzioni al modello di

comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, approvato con Provvedimento del 28

marzo 2025.

28

franchigia73, i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA

connesse al predetto regime74.

Entro tre anni dalla scadenza relativa al trimestre civile di riferimento75, è

consentito presentare una comunicazione trimestrale “correttiva” di quella in

precedenza trasmessa76, esclusivamente nei seguenti casi:

correzione di errori od omissioni della comunicazione originaria;

venir meno, in tutto o in parte, di alcune delle operazioni effettuate in tale

trimestre civile.

La comunicazione che sostituisce la precedente deve riportare, oltre al dato

modificato, anche tutte le altre informazioni già in precedenza trasmesse. Se sono

presentate più comunicazioni riferite al medesimo trimestre civile, l’ultima

sostituisce le precedenti.

Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo sia stato ammesso al regime di

franchigia transfrontaliero in uno Stato di esenzione che ha fissato soglie di

franchigia differenziate per i diversi settori di attività, lo stesso è tenuto a indicare,

nella medesima comunicazione trimestrale, distinte informazioni (valore delle

operazioni) per ciascun settore di attività esercitata77.

In particolare, il soggetto passivo compila più righi per lo stesso Stato di

esenzione, utilizzando più moduli per ciascun settore di attività che presenta una

soglia annua diversa.

Al fine di verificare quale sia la soglia fissata da ciascuno Stato membro e

se vi siano soglie settoriali negli Stati membri di interesse, i soggetti passivi

possono consultare il sito web della Commissione europea78.

73 Cfr. il punto 3.4 del Provvedimento del 28 marzo 2025.

74 Si vedano il punto 4.7.6 delle Note esplicative e il punto 3.3.4 della Guida.

75

Sul termine triennale di rettifica della comunicazione trimestrale, si vedano anche il punto 4.7.4 delle

Note esplicative e il punto 3.3.3 della Guida.

76 Cfr. il punto 3.5 del Provvedimento del 28 marzo 2025. Al riguardo, le Note esplicative precisano che le

rettifiche possono riguardare errori o essere il risultato di cancellazioni di operazioni, ad esempio, per

restituzioni di beni (cfr. il punto 4.7.4).

77 Si veda larticolo 70-unvicies, comma 2, del decreto IVA, richiamato nella nota n. 64.

78

Cfr. la pagina web denominata “National VAT rulespresente sul portale della Commissione europea

dedicato alle “VAT rules for small enterprises SME scheme, disponibile al seguente link: https://sme-
vat-rules.ec.europa.eu/national-vat-rules_en

29

È cura degli Stati membri di esenzione, che applichino più soglie settoriali,

fornire indicazioni ai soggetti che intendano operare in regime di franchigia nel

loro territorio79.

Il soggetto passivo deve, inoltre, utilizzare il medesimo modello di

comunicazione trimestrale, approvato con il Provvedimento del 28 marzo 2025, al

fine di informare l’Agenzia delle entrate, entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento,

del superamento della soglia annua di 100.000 euro di volume d’affari dell’Unione

europea.

Non è consentito trasmettere una comunicazione correttiva di quella

periodica presentata a seguito del superamento dell’anzidetta soglia80.

1.4.5. Cessazione del regime di franchigia

Larticolo 70-duovicies81 del decreto IVA definisce le cause di cessazione

dal regime di franchigia per i soggetti stabiliti, nonché gli effetti da esse scaturenti.

Tale disposizione, in particolare, distingue lipotesi di cessazione

“volontaria” – fattispecie riportata al comma 1, lettera a) da quelle di cessazione

“obbligatoria” – fattispecie riportate al comma 1, lettera b), e al comma 2 in

quanto aventi effetti e decorrenze diverse.

79 Si veda, in tal senso, il paragrafo 2.3 delle Note esplicative.

80 Cfr. il punto 3.6 del Provvedimento del 28 marzo 2025. In merito alla trasmissione della comunicazione

in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di volume daffari annuo nellUnione europea, si veda

anche il successivo paragrafo 1.4.5.

81

Larticolo 70-duovicies del decreto IVA, rubricato “Cessazione del regime di franchigia, stabilisce

quanto segue:

«1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:

a) se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo

giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lAgenzia delle entrate ha ricevuto la

comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dellultimo mese del trimestre civile, a

partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;

b) se è superata la soglia di volume daffari annuo prevista da tale Stato per lapplicazione della

franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per

lapplicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.

2. Se, nel corso dellanno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume daffari nellUnione

europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire

da tale momento.

3. LAgenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di

franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato lattività o quando è comunque possibile desumere

la cessazione dellattività. LAgenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dellarticolo 70-

octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione».

30

Cessazione volontaria

Il soggetto passivo IVA stabilito in Italia che non intenda più avvalersi del

regime in uno o più Stati membri di esenzione comunica tale volontà allAgenzia

delle entrate ai sensi dellarticolo 70-octiesdecies, comma 482, del decreto IVA

per mezzo di un aggiornamento della comunicazione preventiva.

La cessazione del regime di franchigia da IVA in base al comma 1, lettera

a), dellarticolo 70-duovicies, ha effetto «a partire dal primo giorno del trimestre

civile successivo a quello in cui lAgenzia delle entrate ha ricevuto la

comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dellultimo mese del

trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre

successivo».

Resta fermo che, nel periodo intercorrente tra l’aggiornamento della

comunicazione e il giorno antecedente l’effettiva cessazione dal regime di

franchigia, il soggetto passivo può continuare a effettuare in esenzione le cessioni

di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in tali Stati membri.

Resta, altresì, inteso che, se il soggetto passivo continua ad avvalersi del

regime di franchigia transfrontaliero in altri Stati membri, diversi da quelli per i

quali ha comunicato la volontà di fuoriuscire dal regime, lo stesso deve continuare

a inviare le comunicazioni trimestrali, indicando anche le operazioni effettuate (in

esenzione e successivamente in regime ordinario) nello Stato o negli Stati membri

nei quali non si avvale più del regime.

Nel caso in cui un soggetto stabilito in Italia sia volontariamente fuoriuscito

dal regime di franchigia transfrontaliero da uno o più Stati di esenzione e decida

successivamente di voler nuovamente accedere al predetto regime negli stessi

Stati, è tenuto a inviare all’Agenzia delle entrate un aggiornamento della

comunicazione preventiva, per chiedere la riattivazione del regime per tale Stato

82

Larticolo 70-octiesdecies, comma 4, del decreto IVA al riguardo stabilisce che il soggetto passivo

«comunica preventivamente allAgenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso

EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa (…) la decisione di cessare

lapplicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati».

31

di esenzione, ovvero una nuova comunicazione, nel caso di cessazione dal regime

in tutti gli Stati membri.

Il contribuente verifica se detti Stati abbiano previsto, per tale ipotesi, un

periodo di quarantena durante il quale non può accedere al regime transfrontaliero

ed eventualmente quale sia la relativa durata83.

ESEMPIO 4

Il contribuente Beta, titolare di partita IVA con suffisso EX per le

operazioni in regime di franchigia da effettuare in Germania, in data 10 ottobre

2025 trasmette allAgenzia delle entrate ai sensi dellarticolo 70-octiesdecies,

comma 4, del decreto IVA un aggiornamento della comunicazione preventiva in

cui viene manifestata lintenzione di cessare (volontariamente) il regime di

franchigia transfrontaliero.

Per effetto di quanto previsto dallarticolo 70-duovicies, comma 1, lettera

a), del decreto IVA, la cessazione del regime di franchigia decorre dal 1° gennaio

2026 e, pertanto, salvo i casi in cui sopravvengano delle cause di cessazione

“obbligatoria”, Beta può continuare a effettuare operazioni territorialmente

rilevanti in Germania in regime di franchigia fino al 31 dicembre 2025.

Qualora, invece, Beta trasmettesse allAgenzia delle entrate il suddetto

aggiornamento della comunicazione preventiva il 4 dicembre 2025, la cessazione

del regime di franchigia decorrerebbe, in base alla medesima disposizione, dal 1°

febbraio 2026.

Nel caso in cui Beta voglia accedere nuovamente al regime in Germania,

dovrà attendere il decorso del periodo di quarantena stabilito dalla stessa (in questo

caso di 5 anni) e, solo al decorso di tale termine, inviare un aggiornamento della

comunicazione preventiva.

83

Informazioni consultabili sul portale della Commissione europea dedicato alle “VAT rules for small

enterprises SME scheme” al seguente link: https://sme-vat-rules.ec.europa.eu/index_en?prefLang=it
32

Cessazione obbligatoria

Tra le ipotesi che comportano la cessazione dal regime di franchigia

transfrontaliero in uno Stato membro, larticolo 70-duovicies, comma 1, lettera b),

del decreto IVA individua i casi in cui:

il soggetto passivo stabilito in Italia abbia superato la soglia nazionale di

volume daffari annuo prevista da tale Stato per lapplicazione della

franchigia; oppure

lo Stato di esenzione abbia comunicato che nel suo territorio sono venute

meno le condizioni per lapplicazione del regime di franchigia.

In entrambi i casi, il soggetto passivo IVA «cessa di applicare il regime di

franchigia nello Stato di esenzione (…) a partire dalla data di esclusione

comunicata da tale Stato»84. Sul punto occorre precisare che, anche nelle more

della ricezione della comunicazione concernente lesclusione dal regime di

franchigia in detto Stato membro, il soggetto passivo stabilito è tenuto a verificare

quali siano le disposizioni in vigore in tale Stato ed eventualmente a identificarsi

per adempiere agli obblighi ivi previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto85.

ESEMPIO 5

Il soggetto passivo Alfa ha superato la soglia nazionale di volume d’affari

nello Stato membro X in data 10 novembre 2025. Se lo Stato membro X non

prevede un margine di tolleranza, Alfa è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello

Stato membro X alla medesima data.

84 Si rammenta che larticolo 2 della Direttiva franchigia per piccole imprese, nel modificare il Regolamento

(UE) n. 904/2010, ha introdotto, con il punto 5), il nuovo Capo X-bis recante “Disposizioni riguardanti il

regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE”, dove al nuovo articolo 37-ter,

paragrafo 3, si prevede che lo «Stato membro che concede la franchigia comunica senza indugio, con mezzi

elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento la data in cui il soggetto passivo

ha cessato di poter beneficiare della franchigia ai sensi dellarticolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva

2006/112/CE».

85

Si rammenta che larticolo 288-bis della Direttiva IVA, come introdotto dalla Direttiva franchigia per

piccole imprese, nel definire i periodi di applicazione e le soglie di riferimento che gli Stati membri devono

seguire in relazione al regime di franchigia da IVA nazionale, al paragrafo 3, ammette anche la possibilità

per gli Stati membri di prevedere la cessazione del regime di franchigia «a decorrere dal momento in cui

avviene il superamento della soglia».

33

Nel caso in cui il soggetto passivo che applichi sia il regime transfrontaliero

di franchigia, sia il regime forfetario, superi la soglia nazionale fissata da uno o più

Stati di esenzione, possono ipotizzarsi diverse fattispecie86:

1) qualora non sia stata superata anche la soglia di 100.000 euro di volume daffari

annuo nell’Unione europea, tale soggetto continua a operare in regime di

franchigia negli altri Stati di esenzione per i quali la soglia nazionale non è stata

superata;

2) qualora sia stata superata anche la soglia di 100.000 euro di volume daffari

annuo nell’Unione europea, tale soggetto cessa di applicare il regime di

franchigia transfrontaliero in tutti gli Stati membri dellUnione europea,

potendo, tuttavia, continuare ad applicare il regime forfetario al ricorrere delle

condizioni normativamente previste (quali, ad esempio, incassi complessivi non

superiori a 100.000 euro)87;

3) qualora sia stata superata anche la soglia di 100.000 euro di volume daffari

annuo nell’Unione europea, nonché la soglia di 100.000 euro di incassi, tale

soggetto cessa di applicare sia il regime di franchigia transfrontaliero in tutti gli

Stati membri dellUnione europea, sia il regime forfetario nel territorio dello

Stato.

Il superamento, nel corso dell’anno civile, della soglia di 100.000 euro di

volume daffari annuo nellUnione europea in base alla previsione dellarticolo

70-duovicies, comma 2, del decreto IVA comporta, per il soggetto stabilito che

applica il regime di franchigia transfrontaliero:

la decadenza dal citato regime a decorrere dalla data di effettuazione

delloperazione che ha comportato il superamento di detta soglia88. Ciò

implica che il soggetto passivo dovrà applicare, a partire da tale momento, il

regime ordinario (con eventuale identificazione nei diversi Stati membri) non

solo nello Stato membro in cui è stata effettuata loperazione che ha

86 Per ulteriori approfondimenti si veda il paragrafo 1.6.

87 Si veda l’articolo 1, comma 71, della legge di stabilità 2015.

88 Si veda il paragrafo 4.8.2.1 delle Note esplicative.

34

comportato il superamento della soglia, ma anche in tutti gli altri Stati membri

in cui beneficiava dellesenzione, qualora intenda continuare ad operarvi89;

la trasmissione, ai sensi dellarticolo 70-unvicies, comma 3, del decreto IVA,

entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata loperazione che

ha comportato il superamento di tale soglia, di unapposita comunicazione

trimestrale, in cui riportare la data di tale evento, nonché il valore delle cessioni

di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a partire dallinizio del trimestre

civile in corso fino alla medesima data90.

ESEMPIO 6

La società italiana Alfa, già titolare del suffisso EX per il regime di

franchigia IVA in Francia e in Austria, alla data del 4 ottobre 2025 risulta aver

conseguito, dal 1° gennaio 2025, i seguenti volumi daffari:

75.000 euro in Italia, imponibili IVA;

5.000 euro in Austria, in esenzione (regime di franchigia transfrontaliero);

15.000 euro in Francia, in esenzione (regime di franchigia transfrontaliero).

In data 6 ottobre 2025 Alfa effettua una cessione intracomunitaria di beni a

un soggetto passivo francese per un ammontare complessivo di 10.000 euro. Tale

cessione comporta il superamento della soglia di volume daffari annuo

nellUnione europea e, pertanto, la cessazione immediata del regime di franchigia

transfrontaliero.

Trovando applicazione le regole IVA ordinarie «a partire da quel

momento», la società Alfa emette fattura per 10.000 euro al soggetto passivo

francese, senza riportare il suffisso EX, con lindicazione che trattasi di operazione

non imponibile IVA ai sensi dellarticolo 41, comma 1, lettera a), del d.l. n. 331

del 1993.

89 Larticolo 70-duovicies del decreto IVA al riguardo prevede, infatti, che, se nel corso dellanno civile è

superata la soglia di 100.000 euro di volume daffari nellUnione europea, il soggetto passivo cessa di

applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione «a partire da tale momento». Si veda anche

il paragrafo 4.8.2.1 delle Note esplicative.

90

Si veda il paragrafo 3.3 delle istruzioni al modello di comunicazione trimestrale del regime

transfrontaliero di franchigia, approvato con Provvedimento del 28 marzo 2025.

35

Alfa trasmette, inoltre, allAgenzia delle entrate, entro il 27 ottobre 2025, la

comunicazione trimestrale di cui allarticolo 70-unvicies del decreto IVA,

riportando la partita IVA comprensiva del suffisso EX, nella quale vengono

dichiarati:

la data di superamento della soglia di volume d’affari annuo nell’Unione, ossia

il 6 ottobre 2025;

il valore delle cessioni e delle prestazioni effettuate applicando il regime di

franchigia transfrontaliero in ogni Stato membro dellUnione europea nel

periodo compreso tra il 1° ottobre e il 691 ottobre 2025, ovvero indicando un

importo pari a zero per gli Stati membri in cui non sono state effettuate

operazioni IVA.

Larticolo 70-duovicies, comma 3, del decreto IVA individua i casi in cui

lAgenzia delle entrate è legittimata a disattivare, in maniera tempestiva, il suffisso

EX ovvero ad adattare le informazioni sottostanti il suffisso stesso, ossia

allorquando:

si verifica una delle ipotesi di cessazione del regime di franchigia IVA

individuate dai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

il soggetto passivo ha cessato lattività, o è comunque possibile desumere la

cessazione dellattività.

La tempestiva disattivazione del suffisso EX ovvero ladattamento delle

informazioni correlate allo stesso, qualora il soggetto passivo continui, comunque,

ad applicare il regime di franchigia in altri Stati membri può scaturire, a titolo

esemplificativo92:

dalle informazioni risultanti dallaggiornamento della comunicazione

preventiva di cui allarticolo 70-octiesdecies, comma 4, del decreto IVA;

91

Non devono essere, invece, indicate l’operazione, effettuata il 6 ottobre 2025, che ha comportato il

superamento della soglia prevista e quelle successive.

92 Si veda il Working Paper n. 1073 del comitato IVA.

36

dalle informazioni risultanti dalle comunicazioni trimestrali di cui allarticolo

70-unvicies del decreto IVA;

da altre informazioni a disposizione dellAgenzia delle entrate;

dalle comunicazioni ricevute dallo Stato membro di esenzione.

Come previsto dal Provvedimento del 10 dicembre 2025, al punto 5.2, la

cessazione dell’attività si presume, in assenza di informazioni contrarie, laddove

siano trascorsi otto trimestri civili durante i quali sono state trasmesse

comunicazioni trimestrali con importi a zero in uno o più Stati di esenzione e

contemporaneamente non risultino trasmessi i dati delle operazioni verso soggetti

stabiliti in uno o più Stati di esenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 3bis, del

d.lgs. n. 127 del 2015. In tali casi si procede alla disattivazione del suffisso EX

notiziando il contribuente nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia

delle entrate, in corrispondenza delle pagine utilizzate per gli adempimenti

previsti per l’accesso e la rendicontazione del regime di franchigia

transfrontaliero. L’Agenzia delle entrate, a seguito della disattivazione del

predetto suffisso EX, provvederà a inviare i messaggi di cessazione agli Stati di

esenzione interessati.

Qualora il soggetto stabilito desideri nuovamente fruire del regime di

franchigia, come previsto dal successivo punto 5.3 del citato Provvedimento, è

tenuto a presentare una nuova comunicazione preventiva rispettando i periodi di

quarantena eventualmente previsti dagli Stati di esenzione.

1.5.

Il regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti

stabiliti in altri Stati membri dellUnione europea

La sezione II del nuovo titolo V-ter93 del decreto IVA disciplina il regime

di franchigia applicato in Italia da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri

dellUnione europea (“regime di franchigia per i soggetti non stabiliti”).

93 Introdotto dallarticolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, al fine di recepire la nuova Sezione

I, del titolo XII, capo I, della Direttiva IVA, introdotta dallarticolo 1, n. 8), della Direttiva franchigia per

piccole imprese (si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188).

37

1.5.1. Ambito soggettivo e condizioni di ammissione

Al fine di garantire uniformità di trattamento tra i soggetti passivi stabiliti

nel territorio dello Stato e i soggetti passivi stabiliti in altri Stati dellUnione

europea, lItalia, nella veste di Stato di esenzione, concede lapplicazione del

regime di franchigia transfrontaliero, in via tendenziale, alle stesse condizioni94
applicabili ai soggetti stabiliti per l’adesione al regime forfetario di cui alla legge

di stabilità 2015.

Sulla base di tale presupposto, ai sensi dellarticolo 70-quaterdecies,

comma 1, del decreto IVA95, sotto il profilo soggettivo sono ammessi a beneficiare

del suddetto regime di franchigia le sole persone fisiche soggetti passivi dimposta.

Tali soggetti, qualora stabiliti in un altro Stato membro dellUnione

europea, possono applicare il regime di franchigia transfrontaliero nel territorio

dello Stato al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) nellanno civile precedente, il volume daffari annuo realizzato allinterno

dellUnione europea non è stato superiore a 100.000 euro;

b) nellanno civile precedente, il volume daffari annuo realizzato nel territorio

dello Stato non è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita

dallarticolo 1, comma 5496, della legge di stabilità 2015. Occorre precisare che

tali valori di riferimento devono essere determinati sulla base delle regole

dettate dalla Direttiva IVA e, pertanto, devono intendersi riferiti al volume

daffari annuo realizzato nel territorio dello Statoitaliano (e non già agli importi

94 In tal senso, si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188.

95

Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, la quale chiarisce che

larticolo 70-quaterdecies individua, al comma 1, le condizioni per l’ammissione al regime di franchigia

IVA in conformità all’articolo 284 della Direttiva IVA.

96 Larticolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2015 stabilisce che i contribuenti persone fisiche esercenti

attività dimpresa, arti o professioni «applicano il regime forfetario (…) se (…) nellanno precedente: a)

hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro

85.000».

97 A seguito della recente modifica apportata dallarticolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n.

197 (legge di bilancio 2023), allarticolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2015, tale soglia è di 85.000

38

c) nel periodo dellanno civile in corso e fino al momento dellinvio della

comunicazione preventiva (fermo restando il rispetto della soglia di volume

d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di 85.000 euro98), il volume

daffari nellUnione europea non è superiore a 100.000 euro;

d) il soggetto ha inviato una comunicazione preventiva al proprio Stato di

stabilimento, chiedendo di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello

Stato italiano;

e) il soggetto passivo è identificato con il suffisso EX, ai fini dellapplicazione

del regime di franchigia transfrontaliero, esclusivamente nel proprio Stato di

stabilimento; nel solo caso in cui si trovi a essere debitore dimposta in Italia

(ad esempio, per particolari tipologie di acquisti, come acquisti intracomunitari,

acquisti in reverse charge, ecc.), lo stesso è tenuto a identificarsi ai fini IVA

nel territorio dello Stato99.

Lo stesso articolo 70-quaterdecies, al comma 2, prevede che anche per le

persone fisiche stabilite in un altro Stato membro dellUnione europea trovano

applicazione delle cause di esclusione analoghe a quelle previste dai commi 54 e

57 dellarticolo 1 della legge di stabilità 2015100. Sono esclusi dal regime di

franchigia, pertanto, quei soggetti che, nel territorio dello Stato:

euro. Questa, ai fini dellaccesso al regime di franchigia transfrontaliero, deve essere determinata, come si

evince dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, sulla base “delle regole

dettate dalla direttiva 2020/285e, pertanto, calcolando il valore delle cessioni dei beni e delle prestazioni

di servizi, al netto dellIVA, effettuate da un soggetto passivo nel territorio dello Stato, nel corso dellanno

civile. Per approfondimenti, si veda il paragrafo 1.3.

98 Cfr. l’articolo 284 della Direttiva IVA e l’articolo 37-ter, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 904/2010.

Si veda, in proposito, anche il paragrafo 4.2 delle Note esplicative, secondo cui, oltre a registrare un

volume d’affari annuo nell’Unione non superiore a 100 000 EUR, la piccola impresa è tenuta a registrare

un volume d’affari annuo nello Stato membro o negli Stati membri in cui intende avvalersi della franchigia

transfrontaliera non superiore alla soglia annua nazionale (o alla soglia settoriale applicabile) nello Stato

membro interessato nell’anno civile in corso (A) e nell’anno civile precedente (A-1)”.

99 Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188 si evince che il suffisso EX “è

relativo alle operazioni in uscita effettuate della piccola impresa; diversamente per le operazioni in entrata

rimangono ferme le regole ordinarie di applicazione dellimposta e pertanto la piccola impresa sarà tenuta

ad identificarsi, senza che questo adempimento la privi del beneficio di esenzione”. Restano ferme le regole

ordinarie anche con riferimento alle operazioni escluse. Si veda, altresì, il paragrafo 1.1.

100 Si tratta di cause di esclusione analoghe a quelle di cui all’articolo 1, comma 54, lettera b), e comma 57,

lettere d) e ss., della legge di stabilità 2025 (cfr. la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, riguardante le

modifiche al regime forfetario). Sul punto, si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo

AG n. 188, da cui emerge che “tali condizioni pur non essendo contemplate dalla direttiva 2020/285, sono

state, tuttavia, introdotte al fine di garantire una tendenziale parità di condizione tra operatori stabiliti e

operatori non stabiliti.

39

a) effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di

fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;

b) partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero

controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o

associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche

direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo

soggetto passivo;

c) nellanno civile precedente hanno sostenuto spese per un ammontare

complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e

collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione

agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di

lavoro autonomo;

d) effettuano operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i

quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei

due precedenti periodi dimposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente

o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei

soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica

obbligatoria ai fini dellesercizio di arti o professioni;

e) nellanno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti limporto di 30.000 euro; la

verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

1.5.2. Decorrenza e adempimenti

Al ricorrere delle condizioni sopra indicate, il soggetto passivo, ai sensi del

successivo articolo 70-quinquiesdecies101 del decreto IVA, può effettuare cessioni

di beni e prestazioni di servizi in esenzione da IVA nel territorio dello Stato italiano

101 Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, la quale chiarisce che “la

disposizione in esame recepisce larticolo 284, par. 5, lett. a) della direttiva IVA”.

40

a partire dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione di attribuzione del numero

identificativo EX da parte del suo Stato di stabilimento102.

Nel caso in cui il soggetto passivo sia già identificato in Italia ai fini

delladempimento degli obblighi o dellesercizio dei diritti derivanti

dallapplicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto103, il

numero di partita IVA:

ai sensi del citato articolo 70-quinquiesdecies104 del decreto IVA, viene cessato

esclusivamente per quanto concerne le operazioni attive (output) effettuate in

Italia, in regime di franchigia;

deve essere utilizzato, al fine di adempiere in Italia ai propri obblighi derivanti

da operazioni per cui il soggetto passivo, stabilito in un altro Stato membro, sia

debitore dimposta (ad esempio, per particolari tipologie di acquisti, quali

acquisti intracomunitari, acquisti in reverse charge, ecc.). Resta fermo che,

qualora non fosse già identificato, per tali operazioni il soggetto non stabilito è

tenuto a provvedere in tal senso.

Ai sensi dellarticolo 70-sexiesdecies, comma 1, il soggetto passivo è, altresì,

esonerato da tutti gli adempimenti IVA, analogamente a quanto disposto per i

soggetti stabiliti in Italia che applicano il regime forfetario105, a eccezione dei

seguenti obblighi:

102

Resta fermo che il diniego da parte dell’Amministrazione italiana è comunicato con indicazione della

relativa motivazione.

103 Ai sensi dellarticolo 17, terzo comma, del decreto IVA, nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti

dallapplicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a

favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono

adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi

dellarticolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato

novembre 1997, n. 441. Ai sensi dellarticolo 35-ter del decreto IVA, ai fini dellattribuzione del numero

di partita IVA, «i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dellarticolo 17, terzo

comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto

direttamente, devono farne dichiarazione allUfficio competente, prima delleffettuazione delle operazioni

per le quali si vuole adottare il suddetto sistema».

104 Si veda larticolo 70-quinquiesdecies, comma 1, secondo periodo, del decreto IVA, ai sensi del quale,

«se il soggetto passivo è già identificato nel territorio dello Stato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, ovvero

dellarticolo 35-ter, il numero di partita IVA già attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto

passivo opera in regime di franchigia».

105 Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, la quale chiarisce che “la

disposizione è in linea con quanto previsto dallarticolo 284-quinquies, par. 1 e 2, della direttiva IVA”.

41

certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;

emissione della fattura, che, ove prevista, può essere emessa in forma

semplificata106 ai sensi dellarticolo 21-bis del decreto IVA, anche se di

ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1107 del

medesimo articolo 21-bis.

1.5.3. Comunicazioni trimestrali

Come disposto dall’articolo 70sexiesdecies, comma 2, del decreto IVA il

soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di

stabilimento le comunicazioni trimestrali, è tenuto a identificarsi nel territorio

dello Stato italiano e a presentare la dichiarazione ai fini dellimposta sul valore

aggiunto.

In particolare, come emerge dal Provvedimento del 10 dicembre 2025, al

punto 6.1, l’Agenzia delle entrate, ricevuti due messaggi consecutivi relativi alla

mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali dagli Stati di stabilimento

dei soggetti non stabiliti ammessi al regime di franchigia nel territorio dello Stato,

comunica allo Stato di stabilimento che il soggetto non stabilito deve identificarsi

in Italia e presentare la dichiarazione IVA annuale.

Resta, in ogni caso, fermo che la perdita delle semplificazioni

amministrative (con i conseguenti obblighi di fatturazione e dichiarativi) non

comporta la fuoriuscita dal regime di franchigia, permanendo anche in seguito

all’identificazione – l’esenzione dall’imposta per le operazioni effettuate108.

1.5.4. Cessazione dal regime di franchigia

Larticolo 70-septiesdecies, comma 1, del decreto IVA individua le cause

di cessazione dal regime di franchigia per i soggetti non stabiliti, distinguendo

106 Si veda l’articolo 70-sexiesdecies, comma 1, del decreto IVA.

107

Il decreto del Ministro delleconomia e delle finanze del 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 24 maggio 2019, n. 120, ha disposto, allarticolo 1, comma 1, che «la fattura di ammontare

complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dellart.

21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

108 Si vedano il punto 4.7.6 delle Note esplicative e il punto 3.3.4 della Guida.

42

l’ipotesi di cessazione “volontaria” – di cui alla lettera a) da quelle di cessazione

“obbligatoria” – di cui alle successive lettere b), c) e d) caratterizzate da effetti e

decorrenze diverse.

Cessazione volontaria

Un soggetto passivo non stabilito, che comunica al proprio Stato di

stabilimento di non volersi più avvalere del regime di franchigia nel territorio dello

Stato italiano, cessa di applicare il regime «a partire dal primo giorno del trimestre

civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale

comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dellultimo mese

del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre

civile successivo109».

Nellipotesi in cui il soggetto passivo non stabilito abbia volontariamente

scelto di fuoriuscire dal regime di franchigia transfrontaliero e successivamente

decida nuovamente di accedere al predetto regime in Italia, si ritiene necessario:

in analogia con quanto previsto per i soggetti stabiliti che fuoriescono dal

regime forfetario e optano per il regime IVA ordinario che lo stesso rispetti

un periodo di quarantenadi durata triennale110 (ad esempio un soggetto

stabilito in Francia che abbia volontariamente abbandonato il regime di

franchigia transfrontaliero in Italia nellanno N dovrà attendere, qualora voglia

nuovamente adottare tale regime in Italia, lanno N+4);

interloquire con il proprio Stato di stabilimento, al fine di chiedere di essere

riammesso al regime di franchigia, inoltrando una nuova comunicazione

preventiva o un aggiornamento della stessa (nellipotesi in cui stia ancora

operando in regime di franchigia negli altri Stati membri).

109 Cfr. l’articolo 70-septiesdecies, comma 1, lettera a), del decreto IVA.

110

Si vedano l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e la

circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, paragrafo 6.7, che, in materia di opzione nellambito del regime di

determinazione del reddito per le imprese minori, chiarisce che “lopzione, per un regime di determinazione

dellimposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il

quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del

regime scelto”.

43

Cessazione obbligatoria

Un soggetto passivo non stabilito non può più avvalersi del regime di

franchigia transfrontaliero in Italia qualora:

sia superata la soglia di 85.000 euro di volume daffari annuo nello Stato

italiano111, ovvero intervenga a regime già in corso una delle cause di

esclusione di cui al comma 2 dellarticolo 70-quaterdecies112; la cessazione, in

tali casi, avviene a partire dallanno civile successivo a quello in cui tali

condizioni sono venute meno, ovvero la causa di esclusione si è verificata113;

sia superata la soglia di 100.000 euro di volume daffari nel territorio dello

Stato italiano, a partire dallanno civile nel corso del quale la soglia è stata

superata e, in particolare, dall’effettuazione delloperazione che ha determinato

il superamento. In linea generale, il superamento della soglia in esame è

comunicato dal soggetto passivo al proprio Stato di stabilimento, che, a sua

volta, informa gli Stati di esenzione su quale sia la data di fuoriuscita dal regime

e di disattivazione del suffisso EX. Da tale data, pertanto, il soggetto passivo,

al fine di adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti

dallapplicazione della disciplina IVA, è tenuto a identificarsi nello Stato

italiano114 per assoggettare a imposta loperazione che determina il

superamento della soglia e tutte quelle successive. Qualora il soggetto non

stabilito non ottemperi spontaneamente allobbligo di identificazione nel

territorio dello Stato e lAmministrazione italiana riceva dallo Stato di

stabilimento la comunicazione relativa al superamento del limite

normativamente previsto, viene aperta d’ufficio la partita IVA e tale

circostanza viene comunicata allo Stato di stabilimento;

111 Si veda larticolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b), del decreto IVA.

112 Cfr. il paragrafo 1.5.1.
113 Si veda l’articolo 70septiesdecies, comma 1, lettera b), del decreto IVA.

114 Il soggetto passivo è tenuto a identificarsi nei modi previsti ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del

decreto IVA, secondo cui, nel «caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme

in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e

senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi

ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dellarticolo 35-ter, ovvero tramite un

loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dallarticolo 1,

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 (…)».

44

lo Stato di stabilimento abbia disattivato il numero di identificazione EX, al

verificarsi di una causa di decadenza in tale Stato, a partire dal momento in cui

tale identificazione è venuta meno115. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso

in cui il soggetto non stabilito abbia perso uno dei requisiti richiesti dallo Stato

di stabilimento. Un’altra ipotesi di disattivazione si ha qualora il soggetto

passivo, avendo superato la soglia di 100.000 euro di volume daffari

nellUnione europea, abbia comunicato tempestivamente tale circostanza al

proprio Stato di stabilimento e questultimo trasmetta allItalia la

comunicazione di decadenza dal regime.

Il citato articolo 70septiesdecies, al comma 2, del decreto IVA prevede,

altresì, che «lAgenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo

Stato di stabilimento, nonché di quelle eventualmente a sua disposizione,

comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data

in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato».

Il soggetto passivo non stabilito, per il quale nelle ipotesi sopra illustrate

sono venuti meno i requisiti per la permanenza nel regime di franchigia

transfrontaliero nel corso dell’anno N, che voglia nuovamente adottare tale regime

in Italia, dovrà, ricorrendone i requisiti, attendere l’anno N+2.

In tal caso, dovrà interloquire con il proprio Stato di stabilimento, al fine di

chiedere di essere riammesso al regime di franchigia, inoltrando una nuova

comunicazione preventiva o un aggiornamento della stessa (nell’ipotesi in cui stia

ancora operando in regime di franchigia negli altri Stati membri).

1.6.

Il regime forfetario nazionale e le modifiche alla legge 23 dicembre

2014, n. 190

115

La previsione di cui allarticolo 70septiesdecies, comma 1, lettera d), del decreto IVA, secondo la

relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, “ha carattere residuale e comprende

tutte le ipotesi, diverse da quelle previste alle lettere precedenti del medesimo articolo, che comportano la

disattivazione del numero di identificazione EX del soggetto passivo interessato, tra le quali quella in cui

il soggetto passivo abbia realizzato un volume daffari nellUnione europea superiore a 100.000 euro e

quella in cui abbia cessato la sua attività o sia comunque possibile desumere lavvenuta cessazione, in

linea con quanto previsto dallart. 284 sexies, lett. d), della direttiva IVA”.

45

Come già illustrato al paragrafo 1.1, il regime di franchigia nella Direttiva

IVA si articola su due livelli (per lappunto, nazionale e transfrontaliero) e il

soggetto passivo può optare, qualora previsto dal proprio Stato di stabilimento, per

ladozione di entrambi i regimi o scegliere invece quello, tra i due, che più si confà

alle esigenze della propria attività.

In Italia il regime di franchigia domestico è stato attuato nellambito del

regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di

stabilità 2015116.

La peculiarità del regime di franchigia domestico è costituita dal fatto che

pur ispirandosi ai criteri dettati dalla Direttiva IVA esso implica la commistione

degli aspetti reddituali con la disciplina ai fini dellimposta sul valore aggiunto.

Per coordinare la disciplina nazionale del regime forfetario con le novità in

esame, larticolo 1, comma 1, del decreto legislativo modifica, allarticolo 1 della

legge di stabilità 2015, i commi 57, lettera b), e 59.

In particolare, larticolo 1, comma 57, lettera b)117, della legge n. 190 del

2014 è stato integrato, prevedendo che, ai fini IVA, i soggetti stabiliti in un altro

Stato membro dellUnione europea applicano il regime di franchigia secondo

quanto previsto dal titolo V-ter del decreto IVA.

Dalla modifica normativa in commento emerge che i soggetti stabiliti in un

altro Stato membro, nel caso in cui soddisfino le condizioni di accesso e

permanenza previste a livello nazionale e producano in Italia almeno il 75 per cento

del reddito complessivo, applicano il regime forfetario ai soli fini delle imposte

116 A tal fine, il regime forfetario è stato già oggetto di alcune rilevanti modifiche ad opera dellarticolo 1,

comma 54, della legge di bilancio 2023, con riguardo alle condizioni di accesso, permanenza e cessazione

dal regime stesso (si veda la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023).

117

A seguito delle suddette modifiche, larticolo 1, comma 57, lettera b), della legge di stabilità 2015

prevede che non possano avvalersi del regime forfetario «i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli

che sono residenti in uno degli Stati membri dellUnione europea o in uno Stato aderente allAccordo sullo

Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio

dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

Ai fini dellimposta sul valore aggiunto, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dellUnione europea

applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal titolo V-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

46

dirette. Ai fini IVA, invece, tali soggetti, in Italia, sono tenuti ad applicare il regime

di franchigia transfrontaliero (di cui al nuovo Titolo V-ter del decreto IVA).

Il regime forfetario è, quindi, riservato, dal 1° gennaio 2025:

ai soggetti passivi dimposta stabiliti nel territorio dello Stato italiano che

operano in ambito nazionale;

ai soggetti passivi dimposta stabiliti in uno Stato aderente allAccordo sullo

Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni

e che producono nel territorio dello Stato italiano almeno il 75 per cento del

loro reddito complessivo; e

ai soli fini dellimposizione diretta, ai soggetti stabiliti in un altro Stato

dellUnione europea che producono nel territorio dello Stato italiano almeno

il 75 per cento del loro reddito complessivo.

Merita rilevare che la peculiarità del regime forfetario comporta, per i

soggetti che adottino tale regime e che intendano operare anche in uno o più Stati

membri in regime di franchigia, alcune importanti implicazioni.

I soggetti stabiliti in Italia che adottano il regime forfetario devono, infatti,

qualora intendano aderire anche al regime transfrontaliero di franchigia,

monitorare il raggiungimento delle soglie annue previste a livello nazionale e

unionale, tenendo conto in ognuno dei due ambiti (domestico e transfrontaliero)

dei diversi criteri previsti da ciascuna disciplina.

In particolare, è necessario verificare, contemporaneamente:

il superamento della soglia di volume daffari annuo fissata dallo Stato di

esenzione, nonché il superamento della soglia di volume daffari annuo di

100.000 euro a livello unionale, tenendo in considerazione lammontare delle

operazioni effettuate;

il superamento della soglia annua di 85.000 euro di ricavi e compensi incassati

(oltrepassata la quale il contribuente fuoriesce dal regime a partire dallanno

dimposta successivo) e della soglia annua di 100.000 euro di ricavi e

compensi incassati (oltrepassata la quale il contribuente fuoriesce

47

immediatamente dal regime), come disposto allarticolo 1, commi 54 e 71,

della legge di stabilità 2015.

Dal momento che anche gli importi incassati allestero concorrono al

raggiungimento della soglia nazionale posta come limite alla permanenza nel

regime forfetario, è necessario monitorare non solo gli importi incassati nello

Stato di stabilimento, ma anche quelli derivanti da operazioni effettuate in altri

Stati (sia quelli di esenzione, sia in Stati diversi da questi ultimi).

Così come la determinazione delle predette soglie, anche la determinazione

del volume daffari annuo ai fini dellaccesso al regime deve tener conto dei diversi

criteri dettati da un lato per laccesso al regime forfetario, dallaltro per laccesso

al regime di franchigia transfrontaliero.

A titolo esemplificativo, si prenda in considerazione il caso di un soggetto

Alfa, stabilito in Italia, già in regime forfetario, che a far data dal 1° gennaio

2025 scelga di adottare il regime di franchigia transfrontaliero per cedere beni

nello Stato di esenzione X (che ha fissato una soglia nazionale di 80.000 euro).

Si esaminano di seguito alcune delle situazioni che potrebbero verificarsi.

ESEMPIO 7

Somme incassate in Italia nel 2025

59.000 euro

50.000 euro

35.000 euro

39.000 euro

Volume daffari in Italia nel 2025 (effettuazione)

Somme incassate in Stato UE X nel 2025

Volume daffari in Stato UE X nel 2025 (effettuazione)

Il soggetto passivo di imposta Alfa è tenuto a monitorare costantemente sia

la soglia degli incassi (in Italia e nella UE), sia la soglia del volume d’affari relativo

alle operazioni effettuate (in Italia e nella UE).

Nel caso in esame, Alfa è al di sotto sia della soglia di volume d’affari

(80.000 euro) prevista dallo Stato UE X per la permanenza nel regime di franchigia

transfrontaliero sia della soglia di 100.000 euro di volume daffari nellUnione

europea.

48

Alfa oltrepassa, tuttavia, la soglia prevista per la permanenza nel regime

forfetario di 85.000 euro di incassi (e non la soglia di 100.000 euro), dal momento

che lammontare incassato nello Stato UE X concorre alla formazione del reddito

complessivo ai fini della verifica della soglia nazionale.

Da ciò deriva che, a partire dal 1° gennaio 2026, Alfa:

a livello nazionale, dovrà abbandonare il regime forfetario e adottare il regime

ordinario;

con riguardo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nello

Stato UE X, potrà continuare ad applicare il regime di franchigia.

ESEMPIO 8

Somme incassate in Italia nel 2025

75.000 euro

50.000 euro

5.000 euro

55.000 euro

Volume daffari 2025 in Italia (effettuazione)

Somme incassate in Stato UE X nel 2025

Volume daffari 2025 in Stato UE X (effettuazione)

Nel caso in esame, Alfa rispetta sia la soglia di incassi fissata dal legislatore

italiano per la permanenza nel regime forfetario (85.000 euro), sia la soglia di

volume d’affari (80.000 euro) fissata dallo Stato UE X per la permanenza nel

regime di franchigia transfrontaliero, ma non rispetta la soglia di 100.000 euro di

volume daffari nellUnione europea.

Ipotizzando che il suddetto superamento della soglia di volume d’affari di

100.000 euro nell’Unione europea sia stato determinato da un’operazione

effettuata in data 20 settembre 2025, Alfa decade dal regime di franchigia

transfrontaliero a partire da tale operazione. In considerazione, tuttavia, del fatto

che risulta rispettata la soglia annua di 85.000 euro di incassi prevista per la

permanenza nel regime forfetario, Alfa può continuare a operare in Italia,

applicando tale regime, nel 2025, sino al momento in cui dovesse superare il limite

stesso (con esclusione a partire dal 1° gennaio 2026) o il limite di 100.000 euro di

incassi (con esclusione a partire dal momento stesso in cui la soglia è superata).

49

Larticolo 1, comma 59, della legge di stabilità 2015, infine, è stato

integrato, disponendo che l«emissione della fattura, ove prevista, può avvenire in

modalità semplificata ai sensi dellarticolo 21-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se di ammontare complessivo superiore

al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis»118.

A seguito delle modifiche introdotte, quindi, in recepimento di quanto

previsto dallarticolo 220-bis della Direttiva IVA, a partire dal 1° gennaio 2025,

sia i soggetti che applicano il regime forfetario sia i soggetti non stabiliti che

operano nel nostro Paese applicando il regime di franchigia transfrontaliera

possono emettere una fattura semplificata ai sensi dellarticolo 21-bis del decreto

IVA, a prescindere dallimporto della fattura medesima.

1.7.

Modifiche di coordinamento

1.7.1. Ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633

Come noto, l’adesione al regime forfetario (regime di franchigia domestico)

comporta, tra l’altro, che il soggetto passivo non possa esercitare il diritto alla

detrazione con riferimento all’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle

importazioni, anche se afferenti cessioni di beni o prestazioni di servizi rese

In considerazione del fatto che, in seguito alle modifiche normative in

commento, anche i soggetti che applicano in Italia il regime ordinario IVA possono

adottare il regime di franchigia transfrontaliero, larticolo 3, comma 1, lettera b)120,

118 Larticolo 1, comma 59, della legge di stabilità 2015 prevede, inoltre, che, salvo «quanto disposto dal

comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dellimposta

sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di

acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi

documenti (…). Resta fermo lesonero dallobbligo di certificazione di cui allarticolo 2 del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni».

119

Si vedano l’articolo 1, comma 58, lettera e-bis), della legge di stabilità 2015 e l’articolo 289 della

Direttiva IVA, nonché i paragrafi 5.1 e 5.2, esempi 43 e 44, delle Note esplicative.

120 Larticolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo dispone che «allarticolo 19:

50

del decreto legislativo apporta modifiche allarticolo 19, commi 3, lettera b), e 4,

del decreto IVA, al fine di tener conto dellindetraibilità dellimposta derivante

dallapplicazione del regime citato121.

In particolare, nella sua nuova formulazione, larticolo 19, comma 3, lettera

b), prevede che lindetraibilità di cui al comma 2122 non si applica se le operazioni

ivi indicate sono costituite da «operazioni, diverse da quelle in regime

transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter, effettuate fuori dal

territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero

diritto alla detrazione dellimposta».

Con le suddette modifiche, la norma in esame delimita le ipotesi di deroga

alla previsione di indetraibilità di cui al comma 2 citato, chiarendo che, per i

soggetti stabiliti nello Stato italiano, non è detraibile lIVA relativa allacquisto o

allimportazione di beni afferenti operazioni realizzate fuori dal territorio dello

Stato italiano «in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter».

Larticolo 19, comma 4, come modificato, dispone, inoltre, che «per i beni

ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette allimposta la detrazione

non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e lammontare

indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni

e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di

imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o

comunque estranei allesercizio dellimpresa, arte e professione, nonché per

determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati

per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter».

1) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle in

regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter,»;

2) al comma 4, dopo la parola «professione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per determinare la quota

di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di

franchigia di cui al titolo V-ter»;».

121 Si veda il nuovo articolo 169, lettera a), della Direttiva IVA, come modificato dallarticolo 1, paragrafo

4, della Direttiva franchigia per piccole imprese.

122

Il comma 2 dellarticolo 19 dispone che non è detraibile «limposta relativa allacquisto o

allimportazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette allimposta, salvo il

disposto dellarticolo 19-bis2 (…)».

51

Il contribuente, in base a tali indicazioni, deve, quindi, adottare in primis un

criterio, diretto e analitico, di indetraibilità specifica, da applicarsi allimposta

gravante sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi utilizzati

esclusivamente per leffettuazione delle operazioni in regime transfrontaliero di

franchigia123.

Per quanto concerne, poi, limposta gravante sullacquisto o limportazione

di beni e servizi utilizzati promiscuamente per leffettuazione di operazioni

assoggettate a imposta e per leffettuazione di operazioni in regime transfrontaliero

di franchigia, la detrazione non è ammessa per la quota percentuale imputabile a

tali ultime operazioni rispetto al totale delle operazioni effettuate. Lammontare

indetraibile deve essere individuato secondo criteri oggettivi, come stabilito

dallarticolo 19, comma 4, del decreto IVA124.

1.7.2. Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41

Al fine di coordinare le novità in materia di regime di franchigia

transfrontaliero con la disciplina del regime del margine di cui al capo IV, sezione

II, del d.l. n. 41 del 1995125, larticolo 2, comma 1, del decreto legislativo apporta

le seguenti modifiche:

allarticolo 36, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 41 del 1995, dopo le

parole «in regime di franchigia», sono state soppresse le parole «nel proprio

Stato membro». In base alla nuova formulazione dellanzidetta disposizione,

pertanto, si «considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il

cedente non ha potuto detrarre limposta afferente lacquisto o

limportazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo dimposta

comunitario in regime di franchigia e i beni ceduti da soggetto passivo

dimposta che abbia assoggettato loperazione al regime del presente

123 Si veda il paragrafo 5.2, esempi 45 e seguenti, delle Note esplicative.

124 Si veda il paragrafo 4.2 della Guida.

125 Cfr. la circolare n. 177 del 22 giugno 1995, riguardante la disciplina IVA del commercio dei beni mobili

usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, e la circolare n. 40 del 18 luglio 2003, in merito al

corretto trattamento tributario, ai fini IVA, applicabile agli acquisti di autoveicoli usati provenienti da altri

Stati dellUnione europea.

52

comma»; la ratio della modifica è quella di consentire ai soggetti che in Italia

applicano il regime del margine di considerare come acquistati da privatii

beni ceduti da soggetti in regime di franchigia, indipendentemente dal relativo

Stato di stabilimento;

allarticolo 40-bis, comma 1, lettera b)126, del d.l. n. 41 del 1995, le parole «che

beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dellUnione

europea,» sono state sostituite dalle seguenti: «che beneficiano nellUnione

europea». In forza della nuova lettera b), pertanto, anche le vendite realizzate

sulla base di contratti di commissione stipulati con soggetti passivi che

beneficiano del regime di franchigia transfrontaliero si considerano effettuate

per conto di privati. Questa modifica, a sua volta, mira a estendere la platea

dei soggetti considerati come privati per conto dei quali le vendite realizzate

sulla base di contratti di commissione rientrano nellambito applicativo del

regime del margine.

2.

ALTRE DISPOSIZIONI

L’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo recepisce la

Direttiva (UE) 2022/542 che modifica la Direttiva IVA e la Direttiva franchigia

per piccole imprese limitatamente alle disposizioni in materia di territorialità

dellimposta sul valore aggiunto nel caso di servizi riferiti ad attività che sono

trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili e di servizi ad

esse accessori.

126 La nuova formulazione dellarticolo 40-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n. 41 del 1995 dispone che, per

«le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti darte, dantiquariato e da collezione, indicati nella

tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita allasta che agiscono in nome

proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita allasta di tali beni,

limposta relativa alla rivendita è commisurata allammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal

cessionario del bene e limporto che lorganizzatore corrisponde al committente (…). Si considerano

effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati

con:

a) (…)

b) soggetti passivi dimposta che beneficiano nellUnione europea del regime di franchigia previsto per le

piccole imprese».

53

Vengono modificate le lettere a) e b) dell’articolo 7quinquies, comma 1,

del decreto IVA e in particolare:

1) alla lettera a), le parole «prestazioni accessorie;» sono sostituite dalle seguenti:

«prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività

che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le

prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente

è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio

allestero;»;

2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del

periodo precedente non si applica allammissione agli eventi se la presenza è

virtuale127».

Come già illustrato nella circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, concernente

la riforma del presupposto territoriale IVA, le prestazioni di servizi «relativi ad

attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi

comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette

attività128» e le prestazioni di servizi accessorie ai servizi citati, ai sensi del citato

articolo 7-quinquies del decreto IVA, sono territorialmente rilevanti, in via

generale:

127

A seguito delle suddette modifiche, larticolo 7-quinquies del decreto IVA prevede che, in deroga a

quanto stabilito «dallarticolo 7-ter, comma 1:

a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative

e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività,

nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si

considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.

La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per laccesso alle

manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative

prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in

streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio

dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio

allestero;

b) le prestazioni di servizi per laccesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,

educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie

connesse con laccesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello

Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. La disposizione del primo periodo non si applica

allammissione agli eventi se la presenza è virtuale».

128 Si veda larticolo 7-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto IVA.

54

secondo il criterio ordinario del committente (rilevanza ai fini IVA in Italia

qualora il committente sia stabilito nel territorio dello Stato), nel caso di servizi

resi a soggetti passivi di imposta (B2B);

nel luogo di materiale esecuzione del servizio, nel caso di servizi resi a privati

(B2C).

A seguito delle modifiche in commento, a partire dal 1° gennaio 2025, le

prestazioni di servizi sopra citate, qualora siano rese a committenti non soggetti

passivi d’imposta (B2C), sono territorialmente rilevanti in Italia in deroga al

criterio del luogo di esecuzione dell’evento – nel caso in cui ricorra la seguente

duplice condizione:

i servizi stessi si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese

virtualmente disponibili; e

i committenti, non soggetti passivi d’imposta, risultano domiciliati nel

territorio dello Stato o sono ivi residenti senza domicilio allestero.

Per quanto concerne le prestazioni di servizi «per laccesso a manifestazioni

culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi

comprese fiere ed esposizioni» e le prestazioni di servizi accessorie connesse con

laccesso129, si evidenzia che, in linea generale, le medesime si considerano

territorialmente rilevanti nello Stato quando le manifestazioni sono ivi svolte, a

prescindere dalla natura dei committenti (soggetti passivi e non).

Dal 1° gennaio 2025, in deroga al criterio citato e in forza della nuova

disciplina in commento, le prestazioni di servizi di accesso (e di servizi accessori

connessi con l’accesso) a eventi trasmessi in streaming o altrimenti resi

virtualmente disponibili sono territorialmente rilevanti in Italia, a prescindere dal

luogo in cui si svolgono, qualora i committenti siano stabiliti nel territorio dello

Stato (nel caso di soggetti passivi), o siano domiciliati nel territorio dello Stato o

ivi residenti senza domicilio allestero (nel caso di privati consumatori).

129 Si veda larticolo 7-quinquies, comma 1, lettera a), ultimo periodo, e lettera b) del decreto IVA.

55

3.

CONTROLLI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Al fine di assicurare la corretta applicazione del regime di franchigia

transfrontaliero, gli Uffici potranno avvalersi degli strumenti di cooperazione tra

gli Stati membri dell’Unione europea in materia fiscale, come disciplinati dal

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, relativo alla

cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul

valore aggiunto.

Gli Uffici valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, ai

sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei

diritti del contribuente), qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in

relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla

pubblicazione del presente documento di prassi.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle

Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELLAGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

56

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