Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa – Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, legge 30 dicembre 2024, n. 207, e decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108
CIRCOLARE N. 15/E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Roma, 22 dicembre 2025
OGGETTO: Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le
missioni e delle spese di rappresentanza, ai fini della
determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e
d’impresa – Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, legge 30
dicembre 2024, n. 207, e decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108
INDICE
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Premessa
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici,
per garantirne l’uniformità di azione, sulle novità introdotte dall’articolo 3, comma
1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (di seguito
decreto delegato IRPEF), e dall’articolo 1, commi da 81 a 83, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 (di seguito legge di bilancio 2025), con riferimento alla
disciplina delle trasferte e delle missioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, il decreto delegato IRPEF, in un’ottica di semplificazione, ha
previsto che i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per le trasferte,
nell’ambito del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito, se le
medesime spese sono comprovate e documentate. In questo modo è superato il
rigore della previgente formulazione, in base alla quale, ai fini della non
concorrenza al reddito, le spese di trasporto dovevano essere comprovate «da
documenti provenienti dal vettore».
La legge di bilancio 2025 ha, inoltre, previsto che le spese per vitto,
alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea,
di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili dal reddito
d’impresa e i relativi rimborsi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro
dipendente, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabile. La medesima
limitazione della deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, è
stata prevista anche per le spese di rappresentanza.
Nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2025 è evidenziato che la
“previsione, ai fini della deduzione fiscale, del requisito della tracciabilità dei
pagamenti, introduce un contrasto di interessi tra chi offre i servizi (che ha
interesse a percepire i corrispettivi in contanti al fine di sottodichiarare i ricavi)
e le imprese acquirenti (che hanno interesse ad effettuare pagamenti elettronici
per poter dedurre i costi sostenuti). Tale contrasto d’interessi è suscettibile di
contrastare i fenomeni evasivi dal lato dell’offerta, facendo emergere la base
imponibile non dichiarata per la quota in relazione alla quale i pagamenti passano
da contanti a elettronici. Inoltre, il requisito della tracciabilità dei pagamenti, dal
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lato della domanda, consentirà alle imprese di dedurre solo le spese effettivamente
sostenute”.
Si illustrano, altresì, le disposizioni, in materia di tracciabilità dei
pagamenti, introdotte dall’articolo 1 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 (di
seguito decreto fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025,
n. 108, che ha circoscritto, in relazione alla determinazione dei redditi di lavoro
dipendente e d’impresa, l’obbligo della tracciabilità alle spese sostenute in
occasione delle trasferte o missioni in Italia.
Si segnala, infine, che il decreto fiscale è intervenuto anche sul trattamento
delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi
pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato dal lavoratore autonomo
e riaddebitate analiticamente al committente, nonché di quelle sostenute
direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi
e delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte
ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi. Lo scopo è di
realizzare un coordinamento, sul piano formale e sostanziale, tra le disposizioni
sulla tracciabilità dei pagamenti e la nuova disciplina per la determinazione del
reddito di lavoro autonomo, introdotta dall’articolo 5 del decreto delegato IRPEF.
In senso analogo, è stato, altresì, modificato il trattamento fiscale della
deducibilità, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, delle
spese di rappresentanza.
Per semplicità espositiva, i riferimenti normativi relativi alla legge di
bilancio 2025 sono effettuati direttamente ai commi dell’articolo 1.
1. Disciplina delle trasferte o delle missioni dei lavoratori dipendenti
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
1 L’articolo 51, comma 5, del TUIR, nella formulazione vigente fino al 30 dicembre 2024, prevedeva che
le «indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il
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(TUIR), disciplina il trattamento fiscale delle indennità di trasferta o di missione
erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa svolta
fuori dalla sede di lavoro, nonché dei rimborsi di spese sostenute in occasione di
dette trasferte e missioni.
temporaneo del lavoratore dalla sede abituale di lavoro, in quanto un trasferimento
permanente comporterebbe la dislocazione definitiva del lavoratore presso un’altra
sede operativa. Al lavoratore dipendente inviato in trasferta, oltre alla retribuzione,
è riconosciuto anche il rimborso delle spese anticipate per conto del datore di
lavoro nella località di trasferta, ove non direttamente da questi sostenute.
Il trattamento fiscale di dette somme è differenziato a seconda che l’attività
sia svolta fuori dal territorio del comune in cui è stabilita la sede di lavoro oppure
sia svolta all’interno dello stesso comune.
Nel caso in cui la trasferta avvenga fuori dal territorio comunale, l’articolo
51, comma 5, del TUIR prevede tre sistemi, tra loro alternativi, di rimborso delle
Il sistema forfetario prevede l’erogazione di un’indennità giornaliera al
dipendente, determinata in via forfetaria, al netto delle spese di viaggio e trasporto.
Gli importi di tale indennità giornaliera non concorrono alla formazione del reddito
fino a euro 46,48 per le trasferte in Italia (elevati a euro 77,47 per le trasferte
all’estero). In caso di erogazione dell’indennità di trasferta, i rimborsi analitici
reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi
in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi
di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre
spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette
trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le
trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale,
tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a
formare il reddito».
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L’inserimento del termine “missioni” nel corpo dell’articolo 51 del TUIR, in aggiunta a quello di
“trasferte”, ha lo scopo di chiarire espressamente che le relative disposizioni si applicano anche ai
dipendenti del settore pubblico (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 326 del 23 dicembre 1997,
concernente redditi di lavoro dipendente e assimilati).
3 Cfr. il paragrafo 2.4.1 della circolare n. 326 del 1997.
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delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto
non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese stesse siano
rimborsate sulla base di idonea documentazione, mentre restano assoggettati a
tassazione tutti i rimborsi di altre tipologie di spesa, anche se analiticamente
documentati, corrisposti in aggiunta all’indennità di trasferta (salvo quanto
precisato nel prosieguo per l’ipotesi del rimborso misto).
Nel sistema misto è corrisposto, in aggiunta all’indennità di trasferta, anche
il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio. In tal caso, la franchigia di euro
46,48 (elevata a euro 77,47 per le trasferte all’estero) è ridotta di un terzo in caso
di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, nonché nei casi di alloggio o di vitto
fornito gratuitamente, e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio
sia di quelle di vitto, o in caso di vitto e alloggio forniti gratuitamente. I rimborsi
analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di
trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando sono effettuati
sulla base di idonea documentazione, mentre ogni altro eventuale rimborso di
spese (ulteriori rispetto a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è assoggettato
interamente a tassazione.
Il sistema analitico consente la non concorrenza al reddito di lavoro
dipendente delle somme rimborsate analiticamente al lavoratore sulla base di
idonea documentazione attestante le spese di vitto e alloggio, viaggio, anche sotto
forma di indennità chilometrica, e trasporto. È, inoltre, escluso da imposizione il
rimborso di altre spese, ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e
alloggio (ad esempio, la lavanderia, il telefono, le mance, etc.), anche non
documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino a un
importo massimo giornaliero di euro 15,49 (elevate a euro 25,82 per le trasferte
estere). Le eventuali somme eccedenti tali importi, per queste ultime tipologie di
spesa, anche se analiticamente documentate, concorrono interamente a formare il
4 Cfr. il paragrafo 2.4.1 della circolare n. 326 del 1997.
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È opportuno precisare che la scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta
con riferimento all’intera trasferta. Non è consentito, pertanto, nell’ambito di una
stessa trasferta adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo
in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro.
Nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta in trasferta all’interno del
territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, invece, la disciplina è recata
dall’articolo 51, comma 5, quarto periodo, del TUIR, in base al quale, nella
formulazione in vigore fino al 30 dicembre 2024, le «indennità o i rimborsi di
spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono
a formare il reddito».
Le indennità e i rimborsi di spese percepiti dal dipendente per le trasferte
nel comune in cui si trova la sede di lavoro concorrevano, dunque, integralmente
a formare il reddito del dipendente stesso, a esclusione dei rimborsi di spese di
in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, gli eventuali rimborsi per
l’utilizzo dell’auto propria del dipendente erano integralmente tassabili in capo al
lavoratore.
In un’ottica di semplificazione, l’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3),
del decreto delegato IRPEF, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge
A seguito della predetta modifica, il citato quarto periodo del comma 5 prevede
che le «indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio
comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e
documentate, concorrono a formare il reddito».
5 Ai fini di tale ultima esclusione, la circolare n. 326 del 1997 ha precisato che, oltre alla prova del trasporto,
che può essere fornita anche mediante una semplice ricevuta del taxi, deve risultare da documentazione
interna all’azienda in quale giorno l’attività del dipendente è stata svolta all’esterno della sede di lavoro.
6 L’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto delegato IRPEF apporta le seguenti modifiche
all’articolo 51, comma 5, quarto periodo del TUIR: le parole: «di trasporto comprovate da documenti
provenienti dal vettore» sono sostituite dalle seguenti: «di viaggio e trasporto comprovate e documentate».
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La modifica in commento, dunque, eliminando il riferimento ai documenti
provenienti dal vettore, comporta che i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto
per trasferte e missioni all’interno del territorio comunale «comprovate e
documentate» non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Ne consegue che, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio
comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità
chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato
Si evidenzia che non concorrono a formare il reddito, in quanto spese di
viaggio, i rimborsi delle spese di pedaggio debitamente documentate, sostenute in
occasione delle trasferte, sia all’interno sia al di fuori del territorio comunale.
Analogamente, non concorrono alla determinazione del reddito, in quanto
spese di viaggio, i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti
giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta; si
considerano, pertanto, superati i chiarimenti resi sul punto con i precedenti
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto delegato IRPEF, le «disposizioni di cui
all’articolo 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti
a decorrere dal 1° gennaio 2025».
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Si tratta delle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun
anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il
31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo.
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Sul punto, si richiama quanto precisato con la risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015, riguardante il
rimborso chilometrico, secondo cui per “quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese
corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, si conferma quanto più volte affermato al riguardo dalla
scrivente (cfr. circolare n. 326/E del 1997 e risoluzioni n. 54/E del 1999, n. 191/E del 2000, n. 232/E del
2002, e n. 53/E del 2009). Con i documenti di prassi citati, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i
rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da
quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione,
l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo
di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti
elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro”.
Con riferimento al car sharing, restano ferme le indicazioni rese con la risoluzione n. 83/E del 28 settembre
2016.
9 Cfr. la circolare n. 326 del 1997, par. 4.1.
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Rispetto alla previgente formulazione, a partire dal 1? gennaio 2025, ai fini
della non concorrenza al reddito dei rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per
trasferte o missioni all’interno del territorio comunale non è, quindi, più necessario
che la prova del sostenimento sia fornita esclusivamente mediante documenti
provenienti dal vettore, potendo tali spese essere comprovate e documentate dal
dipendente anche con altre modalità.
Considerato che la novella normativa fa espresso riferimento, ai fini della
decorrenza dell’applicazione della nuova disciplina, alla percezione dei rimborsi,
si evidenzia, da ultimo, che la stessa si applica a tutti i rimborsi erogati dal 1°
gennaio 2025. Fermo restando il rispetto del principio di cassa allargato, così come
evidenziato nella relazione illustrativa al decreto delegato IRPEF, la nuova
disciplina si applica, quindi, anche ai rimborsi relativi a spese sostenute nel periodo
d’imposta precedente per trasferte e missioni effettuate all’interno del territorio
comunale. Tali rimborsi, pertanto, non concorrono al reddito di lavoro dipendente
laddove le spese siano comprovate e documentate.
2. Tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni, ai fini della
determinazione del reddito di lavoro dipendente
Il comma 81 della legge di bilancio 2025 modifica il regime fiscale delle
indennità per le trasferte e le missioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo la non
concorrenza alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, di alcune
tipologie di spesa, laddove effettuate con mezzi di pagamento tracciabile.
Nello specifico, la lettera a) del citato comma 81 prevede l’inserimento, alla
fine del comma 5 dell’articolo 51 del TUIR, del seguente periodo: i «rimborsi delle
spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per
le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il
reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario
o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
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Ne consegue che i rimborsi delle spese, sostenute durante le trasferte e le
missioni, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, qualora i pagamenti delle
Considerato che la modifica in commento effettua un richiamo generale alle
trasferte o missioni di cui «al presente comma», ossia al comma 5 dell’articolo 51
del TUIR nella sua interezza, si ritiene che la condizione di tracciabilità delle spese
per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante taxi e NCC, richiesta ai fini della
non concorrenza al reddito delle indennità e dei rimborsi erogati al dipendente,
debba sussistere sia con riferimento alle trasferte o missioni all’interno del
comune, nei limiti di quanto di seguito precisato, sia con riferimento a quelle
effettuate fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro.
Si evidenzia, infatti, che per le trasferte o le missioni effettuate nel territorio
comunale, ai sensi dell’articolo 51, comma 5, quarto periodo, del TUIR, le
indennità o i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente concorrono a formare
il reddito, a esclusione di quelle di viaggio e trasporto comprovate e documentate;
per quanto concerne, inoltre, le sole spese di viaggio e trasporto mediante taxi e
NCC, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025, ai fini della non
concorrenza alla formazione del reddito, le stesse devono essere anche sostenute
con mezzi di pagamento tracciabile.
10 L’articolo 1 della l. n. 21 del 1992 stabilisce che:
«1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od
individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea
ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati
o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in
volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a
trazione animale».
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Nel presupposto che i conducenti siano in possesso di una licenza o di un certificato di abilitazione
professionale (CAP), si precisa che l’obbligo di tracciabilità si applica anche laddove il trasportatore operi
mediante l’utilizzo di piattaforme di mobilità.
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Per quanto riguarda le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale,
considerato che la corresponsione delle indennità o dei rimborsi spese di cui trattasi
può avvenire mediante metodo analitico, forfetario o misto, la previsione che
subordina la non concorrenza al reddito, relativamente alle spese per vitto,
alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, alla condizione che il
pagamento avvenga con mezzi tracciabili prescinde dal “sistema” adottato per la
determinazione del ristoro economico riconosciuto in favore del dipendente. Ciò
in quanto anche i sistemi diversi da quello analitico “puro” ammettono
l’erogazione, unitamente all’indennità forfetaria, di rimborsi analitici riferiti a
determinate spese.
Dal combinato disposto della novella normativa della legge di bilancio 2025
e del comma 5 dell’articolo 51 del TUIR risulta, pertanto, che non concorrono a
formare il reddito i rimborsi analitici delle spese documentate e sostenute con
mezzi di pagamento tracciabile, riguardanti:
− viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, ove si opti per il sistema
forfetario;
− vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, ove si opti per
il sistema misto;
− vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nel caso di
metodo analitico; rimangono, comunque, esonerate dall’obbligo di
pagamento tracciabile le altre spese, ulteriori e diverse rispetto a quelle
per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, anche non
documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in
occasione di trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, fino
all’importo massimo giornaliero di euro 15,49 (elevato a euro 25,82 per
le trasferte all’estero).
Si ritiene che rientri nell’obbligo di tracciabilità anche la spesa per l’imposta
di soggiorno, sostenuta dal dipendente in trasferta, in quanto strettamente connessa
alle spese di alloggio.
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Considerato che la novella normativa contiene, attraverso il richiamo della
l. n. 21 del 1992, un’elencazione specifica delle spese di viaggio e trasporto
soggette all’obbligo di tracciabilità, si ritiene che i rimborsi delle spese per viaggi
e trasporti diversi da quelli effettuati mediante taxi e NCC (quali, ad esempio,
biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi) non rientrino
nella nuova previsione normativa, e rimangano, pertanto, esclusi dalla concorrenza
alla formazione del reddito, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata.
Per le medesime motivazioni, in tale esclusione si ritiene rientrino anche i rimborsi
effettuati sotto forma di indennità chilometrica, i quali sono volti a ristorare i costi
sostenuti e imputabili all’utilizzo del mezzo proprio, durante la trasferta.
Nell’identificare gli strumenti di pagamento che consentono la non
concorrenza alla formazione del reddito, la norma individua il versamento
bancario o postale, nonché gli altri strumenti previsti dall’articolo 23 del d.lgs. n.
Si tratta, in particolare, degli strumenti che garantiscono la tracciabilità e
l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali
controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. A titolo esemplificativo,
l’utilizzo di un mezzo di pagamento tracciabile può essere dimostrato mediante
prova della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta
di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA,
estratto conto, ecc.). L’estratto conto, in particolare, costituisce una possibile prova
del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il
soggetto che sostiene la spesa può utilizzare nel caso non abbia disponibili altre
prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabile.
12 L’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 stabilisce quanto segue:
«1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le
somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e
circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non
pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con
convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».
A decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. l’articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico
in materia di versamenti e di riscossione).
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Si può, inoltre, far riferimento al pagamento effettuato tramite un Istituto di
moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite
l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di
effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità
di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Tale sistema di pagamento può, infatti,
essere definito tracciabile essendo collegato a conti correnti bancari che
individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui
il denaro è accreditato. In tal caso, il soggetto che sostiene la spesa deve esibire il
documento fiscale che attesti l’onere sostenuto e la documentazione comprovante
che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può
essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’istituto di moneta
elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione. Nei casi in cui
il soggetto che sostiene la spesa non abbia la possibilità di provare con altro mezzo
il pagamento, può esibire l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto
istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del
pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni
necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’applicazione.
Nel caso in cui l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabile sia dimostrato
mediante l’estratto conto della carta di credito o del conto corrente del dipendente,
lo stesso fornisce al datore di lavoro esclusivamente le informazioni necessarie per
la liquidazione della trasferta o della missione, avendo cura di eliminare e/o
cancellare ogni altra eventuale informazione eccedente o non pertinente.
Le novità richiamate, in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le
missioni ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, si applicano,
ai sensi del comma 83 della legge di bilancio 2025, «a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024».
A partire dal 1° gennaio 2025 è, dunque, richiesto il sostenimento delle
spese mediante mezzi di pagamento tracciabile, in occasione delle trasferte o
missioni dei dipendenti, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e
NCC, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente. Per i rimborsi
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erogati dal 1° gennaio 2025 a fronte di spese sostenute nel periodo precedente non
opera, invece, la modifica apportata dalla legge di bilancio 2025 e, pertanto, ai fini
della non concorrenza al reddito, la condizione di tracciabilità dei pagamenti non
è richiesta.
Al fine di risolvere le criticità sorte in merito alla gestione delle trasferte
all’estero in Paesi in cui non esistono o trovano scarsa diffusione strumenti di
pagamento tracciabile, con la conseguenza che i rimborsi delle spese sostenute dal
lavoratore avrebbero concorso al reddito, è intervenuto, da ultimo, il decreto
fiscale, che ha previsto il rispetto della condizione di tracciabilità per le sole spese
sostenute in Italia in occasione delle trasferte o missioni.
Alla luce della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto fiscale, la nuova formulazione dell’ultimo periodo del comma 5
dell’articolo 51 del TUIR risulta, pertanto, essere la seguente: i «rimborsi delle
spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto
15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non
concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti
con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
Per effetto di tale intervento normativo, ai fini della non concorrenza alla
formazione del reddito dei rimborsi per le spese sostenute all’estero in occasione
delle trasferte non è, quindi, richiesta l’ulteriore condizione dell’utilizzo di mezzi
di pagamento tracciabile.
Tali ultime modifiche, apportate dal decreto fiscale, si applicano, ai sensi
del comma 3 dell’articolo 1 del medesimo decreto, «alle spese per vitto, alloggio,
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in
13 L’obbligo decorre, pertanto, dal 1° gennaio 2025.
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Si precisa, infine, che, in virtù del richiamo effettuato dall’articolo 52 del
TUIR, recante «Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente», alle disposizioni del precedente articolo 51, ai fini della
determinazione dei redditi, le novità introdotte con la legge di bilancio in materia
di tracciabilità delle spese si applicano anche alle trasferte e alle missioni effettuate
dai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
3. Tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e per le spese
di rappresentanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro
autonomo
L’articolo 5 del decreto delegato IRPEF, rubricato «Revisione della
disciplina dei redditi di lavoro autonomo», ha riscritto l’articolo 54 del TUIR,
relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, e introdotto gli articoli
da 54-bis a 54-octies per disciplinare il reddito di lavoro autonomo con analiticità
e completezza, al fine di fornire agli operatori un quadro chiaro dei criteri di
determinazione dei componenti positivi e negativi che concorrono alla sua
formazione e di rendere la disciplina semplice e coerente dal punto di vista
sistematico.
La predetta disciplina è stata oggetto di ulteriori modifiche apportate dal
decreto fiscale, in materia di tracciabilità delle spese relative a vitto, alloggio,
viaggio e trasporto, mediante taxi e NCC, e di rappresentanza ai fini della
determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Si forniscono, di seguito, chiarimenti in ordine alle novità in materia di
tracciabilità dei pagamenti, rinviando a un successivo documento di prassi la
trattazione sistematica della riforma della disciplina dei redditi di lavoro
autonomo.
15
L’articolo 54, comma 1, del TUIR ha introdotto, quale criterio di
determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di
L’articolo 54, comma 2, del TUIR prevede, inoltre, che non concorrono alla
formazione del reddito di lavoro autonomo le «somme percepite a titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del
soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per
l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al
committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli
immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività
e per i servizi a essi connessi».
14 L’articolo 54 del TUIR prevede che:
«1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e
i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o
professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo
quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in
genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal
sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di
effettuazione della ritenuta.
2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e
addebitate analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche
promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.
2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle
spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione
del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
3. Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non
costituiscono compensi in natura per il professionista.
3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e
professioni, costituiscono redditi di capitale.
3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in
associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra
professionisti e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico
di cui all’articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi».
16
Sulla base della nuova disciplina, i rimborsi delle spese sostenute
dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate
analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito.
L’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto fiscale ha
introdotto, inoltre, dopo il citato comma 2 dell’articolo 54 del TUIR, il nuovo
comma 2-bis, secondo cui, in «deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le
somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello
Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici
non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono
alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
La modifica normativa introduce, quindi, una specifica deroga alla regola
di non concorrenza alla formazione del reddito dei lavoratori autonomi dei
rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di
un incarico, che sono state addebitate analiticamente al committente.
In particolare, con l’entrata in vigore del citato articolo 54, comma 2–bis,
del TUIR, qualora le spese sostenute dal lavoratore autonomo, nel territorio dello
Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, non siano state
pagate mediante strumenti di pagamento tracciabile, i rimborsi ad esse relativi
concorrono a formare il reddito del medesimo.
Tale disposizione, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, del
decreto fiscale, si applica alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia per le spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2025.
prevede, per quanto d’interesse, l’indeducibilità delle spese sostenute
15 L’articolo 54–ter del TUIR prevede che «1. Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non
sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel
presente articolo.
17
dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate
analiticamente in capo al committente, di cui alla richiamata lettera b) del comma
2 dell’articolo 54 del TUIR.
L’articolo 54–ter, commi 2 e 5, del TUIR prevedono la deducibilità, a certe
condizioni, delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione
di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, di cui alla citata
2. Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono
deducibili a partire dalla data in cui:
a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di
informazioni;
b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato
a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto
a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della
sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di
ammissione alla procedura;
d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione,
dalla data di omologazione dell’accordo ovvero del piano;
f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all’articolo 56,
comma 5, del predetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del
g) in caso di contratto o accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto
legislativo n. 14 del 2019, dalla data certa di tali atti;
h) in caso di concordato semplificato di cui all’articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo n. 14
i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all’articolo 67 e seguenti del citato codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data della
pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell’articolo 70 del medesimo decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per gli istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o
territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
5. Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative,
non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione
sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo
annuale.
5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto,
alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto
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lettera b) del comma 2 dell’articolo 54 del TUIR, qualora non rimborsate da parte
del committente stesso.
L’articolo 54–ter, comma 5-bis, del TUIR, introdotto dall’articolo 1, comma
1, lettera d), del decreto fiscale, stabilisce che nei casi «disciplinati dai commi 2 e
5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano
stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241».
In altri termini, qualora le spese sostenute dall’esercente arte o professione
nel territorio dello Stato, per l’esecuzione di un incarico, relative a vitto, alloggio,
viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, e addebitate analiticamente al
committente, non siano da questi rimborsate ai sensi dei commi 2 e 5 del
richiamato articolo 54-ter del TUIR, le stesse sono deducibili dal reddito di lavoro
autonomo, ma solo a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
tracciabile.
La disposizione in commento, in virtù della previsione di cui all’articolo 1,
comma 5, del decreto fiscale, si applica alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio
e trasporto mediante taxi e NCC sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (i.e. dal 1° gennaio 2025).
comma 1, lettera e), numero 2), del decreto fiscale, stabilisce la deducibilità delle
16
L’articolo 54–septies del TUIR prevede che «1. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per
un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel
periodo di imposta.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo
d’imposta a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sono
comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti
di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o
professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a
titolo gratuito.
19
spese, sostenute nel territorio dello Stato, nell’esercizio dell’arte o professione,
relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, comprese quelle
sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori
autonomi, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per
le trasferte o missioni dei dipendenti ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi
per l’esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del Capo
V del TUIR, a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario
o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabile. Si ricorda, inoltre,
che l’articolo 54–septies, comma 5, richiama espressamente, ai fini della
deducibilità delle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti
degli esercenti arti e professioni, i limiti previsti dall’articolo 95, comma 3, del
TUIR.
L’articolo 54-septies, comma 2, del TUIR, come modificato dall’articolo 1,
3. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e
a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e
congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di
5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento,
ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e
appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi
della disciplina vigente.
4. Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle
prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
5. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6,
anche le quote delle indennità di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), maturate nel periodo di
imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dall’articolo
95, comma 3.
6. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o
permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o
associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della
società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti.
6-bis. La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori
autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad
altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del
presente capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale
ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
17 L’articolo1, comma 1, lettera e) del decreto fiscale prevede che «e) all’articolo 54-septies:
20
rappresentanza nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo
d’imposta, a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabile, stabilendo che sono
comprese nelle predette spese di rappresentanza anche quelle sostenute per
l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, anche
se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché
quelle sostenute per l’acquisto ovvero per l’importazione di beni destinati a essere
ceduti a titolo gratuito.
Ai fini dell’individuazione dei sistemi di pagamento che consentono di
garantire la tracciabilità, nonché della documentazione idonea ad attestare il
sostenimento delle spese, si richiama quanto esplicitato nel paragrafo 2.
L’articolo 1, comma 5, del decreto fiscale stabilisce una decorrenza
differenziata per le disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera e).
In particolare, lo stesso prevede che le disposizioni dell’articolo 1, comma
1, lettera e), numero 2), «limitatamente alla parte che regola la deducibilità delle
spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri
lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, si applicano alle spese relative
a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di
cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Stabilisce, inoltre, che le «disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle
di cui al primo periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio
e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché alle spese di rappresentanza sostenute a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Ne consegue che, le disposizioni riguardanti le spese relative a vitto,
alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, contenute nel comma 6-bis
1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a condizione che i pagamenti
siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
21
dell’articolo 54–septies del TUIR, si applicano a partire dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto (ossia dal 1° gennaio 2025)
qualora abbiano a oggetto i rimborsi delle medesime spese, addebitate
analiticamente, sostenute per le trasferte o missioni dei dipendenti del lavoratore
autonomo, ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di
incarichi.
Diversamente, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del
decreto fiscale, ossia dal 18 giugno 2025, le altre disposizioni contenute nel comma
6-bis riguardanti le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante
taxi e NCC, sostenute direttamente dall’esercente arte o professione:
− in relazione all’esercizio dell’attività professionale;
− quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
− come datore di lavoro per le trasferte o missioni dei lavoratori
dipendenti.
A partire dal 18 giugno 2025 si applicano anche le disposizioni relative alla
tracciabilità delle spese di rappresentanza, ovunque sostenute, introdotte
nell’articolo 54–septies, comma 2, del TUIR.
Tale decorrenza differenziata si giustifica per ragioni di tutela
dell’affidamento del contribuente, in quanto la tracciabilità delle spese relative a
vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, oggetto di rimborso
analitico per le trasferte o missioni dei dipendenti ovvero di rimborsi corrisposti
ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi era già prevista dal
comma 6-ter dell’articolo 54 del TUIR, introdotto dal comma 81 della legge di
18
Cfr. la relazione tecnica di passaggio della l. n. 108 del 2025, di conversione del decreto fiscale, nella
quale viene precisato che, con “le disposizioni contenute nel comma 1, lettere c), n. 1), capoverso comma
2-bis, si interviene sul trattamento fiscale delle spese relative a vitto alloggio, viaggio e trasporto mediante
autoservizi pubblici non di linea sostenute nel territorio dello Stato dal lavoratore autonomo e riaddebitate
analiticamente al committente per l’esecuzione di un incarico, allo scopo di un coordinamento sul piano
formale e sostanziale.
In particolare, il requisito della tracciabilità dei pagamenti introdotto dalla legge di bilancio 2025 viene
coordinato con il nuovo regime fiscale per le spese in questione disciplinato dall’art. 5 del decreto
legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, e che ha modificato il testo
previgente dell’art. 54 del TUIR; sul piano tecnico–formale, invero, l’articolo 1, comma 81, lett. b) della
22
Con riferimento, invece, alle spese per le quali non vi era ancora alcun
obbligo di pagamento tracciabile alla data di entrata in vigore del decreto fiscale
(18 giugno 2025), non disciplinate quindi nel citato articolo 54, comma 6-ter, del
TUIR, nonché alle spese di rappresentanza, per le medesime ragioni di tutela
dell’affidamento dei contribuenti, il legislatore ha disposto la decorrenza
dell’obbligo di tracciabilità dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto
fiscale.
4. Tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni, ai fini della
determinazione del reddito d’impresa
L’articolo 95 del TUIR, rubricato «Spese per prestazioni di lavoro»,
disciplina le regole generali per la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese
per le trasferte sostenute dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori.
In particolare, l’articolo 95, comma 1, del TUIR prevede che le «spese per
prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito
comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a
favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1».
relative a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
legge 30 dicembre 2024, n. 207, era intervenuto sul predetto articolo 54 prevedendo l’inserimento di un
nuovo comma 6-ter dopo il comma 6-bis, il quale, tuttavia, alla data di entrata in vigore della legge di
bilancio 2025, non era più vigente.
Nel merito, con il citato comma 6-ter inserito nell’art. 54 TUIR si era inteso disincentivare il pagamento
con mezzi non tracciabili delle spese in questione, prevedendo un regime di indeducibilità dal reddito; tale
disposizione appare, con tutta evidenza, incoerente rispetto al nuovo regime di irrilevanza fiscale delle
predette spese introdotto con l’art. 5 del citato decreto legislativo n. 192 del 2024, in base al quale tali
spese sono, in linea generale, indeducibili dal reddito ove analiticamente addebitate al committente.
Pertanto, le modifiche in esame sono finalizzate a garantire il coordinamento formale e sostanziale come
peraltro previsto dall’art. 1, comma 5, della legge delega, tra quanto previsto dal decreto legislativo n.
192 del 2024 e l’obbligo di tracciabilità sancito dalla legge di bilancio 2025, introducendo un nuovo
comma 2-bis all’articolo 54 TUIR che integra la condizione di indeducibilità sancita al comma 2,
relativamente alle spese analiticamente addebitate al committente.”.
19
L’articolo 95, comma 2, del TUIR prevede che non «sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa
destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai
23
Il comma 3 dell’articolo 95 del TUIR prevede che le «spese di vitto e
alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non
superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le
trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato
autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine
di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata,
rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore
diesel».
Il comma 81, lettera c), della legge di bilancio 2025 ha modificato l’articolo
95 del TUIR aggiungendo, dopo il comma 3, il comma 3-bis, secondo il quale,
nella formulazione originaria, le «spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime
spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori
autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono
eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Per effetto di tale modifica normativa, la deducibilità dal reddito d’impresa
delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nonché dei
rimborsi analitici relativi alle stesse spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti
o corrisposti ai lavoratori autonomi, è subordinata all’utilizzo di metodi di
pagamento tracciabile.
dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti
stessi a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano
concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel
comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi
successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili».
24
Ai sensi del successivo comma 83, le novità di cui al nuovo comma 3-bis
dell’articolo 95 del TUIR si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa, per i rimborsi erogati a
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, a
fronte di spese sostenute nel periodo d’imposta precedente, non opera la modifica
apportata dalla legge di bilancio 2025 e, pertanto, la condizione di tracciabilità dei
pagamenti non è richiesta.
Il decreto fiscale è intervenuto, da ultimo, con l’articolo 1, comma 1, lettera
g), numeri 1) e 2), sul testo del comma 3-bis dell’articolo 95 del TUIR, limitando
l’obbligo della tracciabilità delle spese a quelle sostenute in Italia per le trasferte
Ai sensi della nuova formulazione del comma 3-bis dell’articolo 95 del
TUIR, attualmente vigente, pertanto, le «spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle
medesime spese, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti
sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Alla luce degli indicati interventi normativi, le spese di vitto, alloggio,
viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nonché i rimborsi relativi alle stesse
spese, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti, sono,
dunque, deducibili a condizione che le spese siano effettuate mediante mezzi di
20 Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto fiscale, all’«articolo 95, comma 3-bis [n.d.r. del
TUIR]:
1) dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel territorio dello Stato»;
2) le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori autonomi» sono soppresse;».
Come chiarito con la relazione illustrativa al decreto fiscale, l’espunzione del riferimento ai lavoratori
autonomi è stato effettuato con finalità di coordinamento, in quanto l’articolo 95 del TUIR reca, in linea
generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente.
25
le spese sostenute all’estero.
Al riguardo, analogamente a quanto evidenziato in precedenza con
riferimento ai redditi di lavoro dipendente, si ritiene che le disposizioni di cui
all’articolo 95, comma 3–bis, del TUIR si applichino anche con riferimento ai
titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Resta ferma, in ogni caso, l’osservanza dei limiti di deducibilità previsti
dall’articolo 95, commi da 1 a 3, del TUIR.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto fiscale, le disposizioni
concernenti la limitazione della condizione di tracciabilità in relazione alle sole
spese sostenute in Italia, introducendo una semplificazione che opera in senso più
favorevole al contribuente, «si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024».
fine di garantire coerenza sistematica delle disposizioni in materia di reddito
d’impresa, ha modificato anche l’articolo 109 del TUIR, rubricato «Norme
generali sui componenti del reddito d’impresa».
In particolare, nell’articolo 109 del TUIR è stato introdotto il comma 5-bis,
il quale, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, stabilisce che la condizione
di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e
21 Come precisato con la circolare n. 6/E del 3 marzo 2009, concernente ulteriori chiarimenti in merito al
trattamento fiscale delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande,
ai fini della determinazione del reddito d’impresa, deve ritenersi “che le spese relative a somministrazioni
di alimenti e bevande ed a prestazioni alberghiere, se sostenute in occasione di trasferte effettuate dal
dipendente nell’ambito del territorio comunale, sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura
del 75 per cento del loro ammontare” prevista dall’articolo 109, comma 5, ultimo periodo, del TUIR.
22
L’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto fiscale stabilisce che all’articolo 109 del TUIR, dopo il
comma 5, sono inseriti i commi 5-bis e 5-ter, secondo cui:
«5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i
rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati
eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea
di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni
di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese,
sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.».
26
NCC, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, rileva in tutte le
ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultino sostenute dalle imprese o
siano l’oggetto di un rimborso analitico (fermo restando, ovviamente, il rispetto
La modifica normativa ha, inoltre, inserito nell’articolo 109 del TUIR il
comma 5-ter, il quale introduce l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento
tracciabile ai fini della deducibilità delle spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante taxi e NCC sostenute per le prestazioni di servizi
commissionate ai lavoratori autonomi, ritenendo la disposizione di cui al citato
articolo 109 del TUIR maggiormente idonea, a livello sistematico, ad accogliere
A tal proposito, si precisa che la disposizione di cui al citato comma 5-ter,
si applica, ad esempio, in relazione alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto
mediante taxi e NCC, e ai relativi rimborsi analitici, sostenute dagli amministratori
di società, non titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati. Qualora, invece,
l’amministratore di società sia titolare di rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa presso la società per cui opera, si applica
l’articolo 95, comma 3–bis, del TUIR.
Diversamente, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute per le
prestazioni di servizi commissionate, ad esempio, ai lavoratori autonomi
occasionali, trova applicazione il predetto comma 5-bis.
relative alla tracciabilità delle spese introdotte all’articolo 109 del TUIR, nonché
l’espunzione del riferimento ai lavoratori autonomi dall’articolo 95, comma 3–bis,
periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.
23 Cfr., al riguardo, la relazione tecnica al decreto fiscale.
24 Cfr., al riguardo, la relazione tecnica al decreto fiscale.
25
L’articolo 1, comma 8, del decreto fiscale stabilisce che le «disposizioni di cui al comma 1, lettera g),
numero 2), e lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024».
26 Data di entrata in vigore del decreto fiscale.
27
Resta fermo che, per le medesime spese sostenute per le trasferte dei
quelli in corso al 31 dicembre 2024, si applica la disciplina di cui all’articolo 95,
comma 3-bis, del TUIR, e, pertanto, tali spese, al fine della relativa deducibilità,
devono essere state sostenute, nel territorio dello Stato, con metodi di pagamento
tracciabile.
Ai fini dell’individuazione dei sistemi di pagamento che consentono di
garantire la tracciabilità, nonché della documentazione idonea ad attestare il
sostenimento delle spese, si richiama quanto esplicitato nel paragrafo 2.
Ai sensi del comma 82 della legge di bilancio 2025, le modifiche apportate
dalla medesima legge di bilancio 2025 in materia di tracciabilità delle spese
rilevano, oltre che ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRES,
anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d’imposta
Si precisa, infine, che anche le modifiche apportate dal decreto fiscale
rilevano ai fini dell’IRAP, con le decorrenze stabilite ai commi 7 e 8 dell’articolo
1 del medesimo decreto.
5. Tracciabilità delle spese di rappresentanza ai fini della
determinazione del reddito d’impresa
La lettera d) del comma 81 della legge di bilancio 2025 aggiunge un periodo
27 Data antecedente all’entrata in vigore del decreto fiscale.
28 Ai sensi del comma 83 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, le «disposizioni di cui ai commi 81 e
82 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024».
29
Si riporta, di seguito, la formulazione dell’articolo 108, comma 2, del TUIR, nella formulazione
antecedente alla legge di bilancio 2025:
«2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai
requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della
natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare
dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10
28
spese di rappresentanza, prevedendo che le «spese di cui al presente comma sono
deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241».
La novella normativa estende, pertanto, il regime di tracciabilità anche alle
spese di rappresentanza, ossia alle spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e
servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui
sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza, in funzione dell’obiettivo di
generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa, ovvero sia
coerente con pratiche commerciali di settore.
Si precisa, al riguardo, che l’obbligo di sostenere la spesa mediante mezzi
di pagamento tracciabile non si applica alle spese di pubblicità e di
sponsorizzazione, in quanto tali spese non rientrano nella categoria delle spese di
rappresentanza di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro
Si precisa, inoltre, che, mancando nella previsione di cui all’articolo 108 del
TUIR la limitazione del requisito della tracciabilità alle sole spese sostenute in
milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50
milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono
comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a
euro 50».
30 L’articolo 1, comma 1, del d.m. 19 novembre 2008, stabilisce che agli «effetti dell’applicazione dell’art.
108, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come modificato dall’art. 1, comma 33,
lettera p), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considerano inerenti, sempreché effettivamente
sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità
promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione
dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con
pratiche commerciali di settore. Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:
a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative
attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività
caratteristica dell’impresa;
b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze
aziendali o di festività nazionali o religiose;
c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione
dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere,
ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati
gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di
inerenza indicati nel presente comma».
29
Italia, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di rappresentanza,
è necessario l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile anche per le spese
sostenute all’estero.
Resta fermo, in ogni caso, il necessario rispetto dei requisiti di inerenza
delle spese di rappresentanza, stabiliti con il citato d.m. del 19 novembre 2008.
Ai fini dell’individuazione dei sistemi di pagamento che consentono di
garantire la tracciabilità, nonché della documentazione idonea ad attestare il
sostenimento delle spese, si richiama quanto esplicitato nel paragrafo 2.
Ai sensi del comma 83 della legge di bilancio 2025, le modifiche in tema di
spese di rappresentanza si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2024. Ne consegue che, per le spese sostenute a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024,
le spese di rappresentanza sono deducibili, nel rispetto degli altri requisiti e limiti
normativi, esclusivamente nel caso in cui siano sostenute mediante metodi di
pagamento tracciabile.
Il comma 82 della legge di bilancio 2025 estende l’applicazione delle novità
normative in tema di tracciabilità delle spese di rappresentanza alla determinazione
del valore della produzione netta ai fini IRAP.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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