Operazione di MLBO (merger leveraged buy-out) effettuata ai sensi dell’articolo 2501-bis del codice civile. Trattamento ai fini IVA dei costi di transazione. Articoli 4 e 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.
RISOLUZIONE N. 7
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Grandi contribuenti
e internazionale
Settore Consulenza
Roma, 12 febbraio 2026
OGGETTO:
Operazione di MLBO (merger leveraged buy-out) effettuata ai
sensi dell’articolo 2501-bis del codice civile. Trattamento ai fini
IVA dei costi di transazione. Articoli 4 e 19 del D.P.R. n. 633 del
1972.
Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito alla
detraibilità dell’IVA addebitata in rivalsa sui costi di transazione (anche detti
“transaction cost”), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
4 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di
seguito anche ”Decreto IVA”), sostenuti da una società veicolo (di seguito anche
“SPV”) nel contesto di una operazione di MLBO (merger leveraged buy-out)
effettuata ai sensi dell’articolo 2501-bis del codice civile.
Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 19 del Decreto IVA (che
recepisce gli articoli 168 e 169 della Direttiva 2006/112/CE, di seguito “Direttiva
IVA”) subordina l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sulle operazioni
passive (c.d. “IVA assolta a monte”) alla duplice condizione che:
1. il soggetto che invoca il diritto alla detrazione risulti “soggetto passivo” ai
fini IVA, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo Decreto IVA;
2. i beni e i servizi acquistati con l’addebito dell’IVA in rivalsa siano
impiegati dal soggetto passivo ai fini dell’effettuazione di operazioni
attive soggette all’imposta (in quanto operazioni imponibili o ad esse
assimilate, ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione).
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In merito al presupposto di cui al punto n. 1., la qualifica di soggetto passivo
ai fini IVA richiede l’esercizio effettivo di un’attività economica. Con particolare
riguardo alla posizione delle società holding il quinto comma dell’articolo 4 del
Decreto IVA (disposizione, introdotta dall’articolo 1 del Decreto legislativo n.
313 del 2 settembre 1997 con finalità antielusive) esclude che esercitino attività
commerciale i soggetti la cui attività consista nel mero possesso di attività
finanziarie non strumentale, né accessorio, ad altre attività esercitate
dall’operatore economico, considerandoli, dunque, privi ipso iure dei requisiti
per essere considerati soggetti passivi di imposta.
Pertanto, ove ci si trovi in presenza di una situazione in cui una holding
esercita quale attività la sola detenzione di partecipazioni, senza interferire in
alcun modo nella gestione delle società controllate, non può essere riconosciuto il
diritto alla detrazione dell’IVA, risultando la stessa priva dello status di soggetto
passivo ai fini del tributo.
Tale approccio è stato ritenuto applicabile anche alle holding che svolgono
il ruolo di società veicolo (cd. Special Purpose Vehicle – SPV o BidCo o NewCo)
nell’ambito di operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento,
senza svolgere ulteriori attività di indirizzo, coordinamento o altri interventi nella
gestione delle società partecipate (cfr. Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 e
consulenza giuridica n. 17/E del 17 giugno 2019).
Sul punto, occorre tuttavia considerare che, come la Corte di Giustizia UE
ha successivamente avuto modo di chiarire, il principio di neutralità dell’IVA
esige che le prime spese di investimento effettuate ai fini dell’avvio di un’attività
economica imponibile siano considerate già esse stesse espressive di attività
economiche che attribuiscono il diritto alla detrazione (tra le altre, cfr. sentenza
12 novembre 2020, Causa C-42/19, Sonaecom SGPS SA, punto 39).
Tenuto conto che, nell’ambito di operazioni di fusione a seguito di
acquisizione con indebitamento, le società veicolo sono costituite non con la
funzione di mera detenzione di partecipazioni, ma al fine di consentire
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l’espletamento di questa particolare tipologia di operazioni, i costi di transazione
dalle stesse sostenuti possono ritenersi, a ben vedere, spese sostanzialmente
prodromiche all’avvio dell’attività economica della società target e come tali
detraibili.
In particolare, come precisato anche da alcune recenti sentenze della Corte
di Cassazione, “Le fasi dell’operazione di merger leveraged buy out […] sono
specificamente scandite: costituzione della società veicolo (SPV), ricorso al
capitale di debito, acquisizione della società target da parte della società veicolo
e successiva fusione per incorporazione di quest’ultima nella società target (o
viceversa). Dette fasi rendono evidente che l’acquisizione della partecipazione
nel capitale della società target, da parte della società veicolo, rappresenta una
fase meramente transeunte e strumentale alla fusione della società veicolo
medesima con quella che – transitoriamente – è la propria controllata. La fusione
tra società veicolo e società target assurge, infatti, ab origine a presupposto
necessario dell’intera operazione, in quanto funzionale alla congiunzione del
debito finanziario della società veicolo con il patrimonio della società target. La
società veicolo è in grado di svolgere nel contesto dell’operazione ora in
discorso un ruolo del tutto divaricato rispetto a quello di una holding destinata
alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie. La c.d. società
veicolo (SPV) non nasce, infatti, a meri fini di detenzione di partecipazioni,
connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse
indispensabili all’acquisizione della società target, allo scopo precipuo di
gestirne in via diretta l’azienda e di implementarne la struttura economico–
finanziaria, in seguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione. In questo
contesto, ai fini IVA l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività
preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società
bersaglio verrà esercitata. Il sostenimento di per sé, da parte della società
veicolo, di spese di investimento orientate all’acquisizione delle partecipazioni
azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni e servizi acquistati
non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività
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economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio. Per il principio di
neutralità immanente al regime dell’IVA le spese di investimento effettuate ai fini
di un’operazione orientata all’esercizio finale dell’attività produttiva si iscrivono
nel perimetro delle attività economiche. Non rileva, in altri termini, il momento
in cui si realizzano le prime operazioni attive da parte di un ente, non potendosi
ragionevolmente distinguere tra spese di investimento effettuate prima oppure in
costanza dell’effettivo svolgimento dell’attività economica”. (cfr. Cassazione
civile, sez. V, deposito 9 agosto 2024, n. 22608 e Cassazione civile, sez. V,
deposito 9 agosto 2024, n. 22649).
In sintesi, in linea con la giurisprudenza unionale e domestica sopra
richiamata, si ritiene che, nel contesto delle operazioni in argomento la SPV
svolga un ruolo “prodromico” e “preparatorio” all’esercizio dell’attività
economica che verrà esercitata in esito all’acquisizione della società target.
L’attività effettuata e i costi sostenuti dalla SPV sono, infatti, preordinati a
consentire la prosecuzione e diretta gestione dell’attività svolta dalla società
target, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato
con l’unitaria operazione di MLBO che si perfeziona con la fusione tra la società
veicolo e la target. La SPV, pertanto, si qualifica come soggetto passivo IVA in
ragione del nesso individuabile tra i predetti costi e le operazioni attive
(imponibili) che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)