Rassegna normativa

Risoluzione Agenzia Entrate n. 7/E del 12.02.2026

Operazione di MLBO (merger leveraged buy-out) effettuata ai   sensi dell’articolo 2501-bis del codice civile. Trattamento ai fini   IVA dei costi di transazione. Articoli 4 e 19 del D.P.R. n. 633 del   1972.  


RISOLUZIONE N. 7

Divisione Contribuenti

______________

Direzione Centrale Grandi contribuenti

e internazionale

Settore Consulenza

Roma, 12 febbraio 2026

OGGETTO:

Operazione di MLBO (merger leveraged buy-out) effettuata ai

sensi dell’articolo 2501-bis del codice civile. Trattamento ai fini

IVA dei costi di transazione. Articoli 4 e 19 del D.P.R. n. 633 del

1972.

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito alla

detraibilità dellIVA addebitata in rivalsa sui costi di transazione (anche detti

transaction cost”), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli

4 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di

seguito anche ”Decreto IVA”), sostenuti da una società veicolo (di seguito anche

SPV) nel contesto di una operazione di MLBO (merger leveraged buy-out)

effettuata ai sensi dell’articolo 2501-bis del codice civile.

Preliminarmente, si ricorda che larticolo 19 del Decreto IVA (che

recepisce gli articoli 168 e 169 della Direttiva 2006/112/CE, di seguito Direttiva

IVA) subordina lesercizio del diritto alla detrazione dellIVA sulle operazioni

passive (c.d. “IVA assolta a monte”) alla duplice condizione che:

1. il soggetto che invoca il diritto alla detrazione risulti soggetto passivoai

fini IVA, ai sensi dellarticolo 4 del medesimo Decreto IVA;

2. i beni e i servizi acquistati con laddebito dellIVA in rivalsa siano

impiegati dal soggetto passivo ai fini delleffettuazione di operazioni

attive soggette allimposta (in quanto operazioni imponibili o ad esse

assimilate, ai fini dellesercizio del diritto di detrazione).

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In merito al presupposto di cui al punto n. 1., la qualifica di soggetto passivo

ai fini IVA richiede lesercizio effettivo di unattività economica. Con particolare

riguardo alla posizione delle società holding il quinto comma dell’articolo 4 del

Decreto IVA (disposizione, introdotta dallarticolo 1 del Decreto legislativo n.

313 del 2 settembre 1997 con finalità antielusive) esclude che esercitino attività

commerciale i soggetti la cui attività consista nel mero possesso di attività

finanziarie non strumentale, né accessorio, ad altre attività esercitate

dall’operatore economico, considerandoli, dunque, privi ipso iure dei requisiti

per essere considerati soggetti passivi di imposta.

Pertanto, ove ci si trovi in presenza di una situazione in cui una holding

esercita quale attività la sola detenzione di partecipazioni, senza interferire in

alcun modo nella gestione delle società controllate, non può essere riconosciuto il

diritto alla detrazione dellIVA, risultando la stessa priva dello status di soggetto

passivo ai fini del tributo.

Tale approccio è stato ritenuto applicabile anche alle holding che svolgono

il ruolo di società veicolo (cd. Special Purpose Vehicle – SPV o BidCo o NewCo)

nell’ambito di operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento,

senza svolgere ulteriori attività di indirizzo, coordinamento o altri interventi nella

gestione delle società partecipate (cfr. Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 e

consulenza giuridica n. 17/E del 17 giugno 2019).

Sul punto, occorre tuttavia considerare che, come la Corte di Giustizia UE

ha successivamente avuto modo di chiarire, il principio di neutralità dell’IVA

esige che le prime spese di investimento effettuate ai fini dell’avvio di un’attività

economica imponibile siano considerate già esse stesse espressive di attività

economiche che attribuiscono il diritto alla detrazione (tra le altre, cfr. sentenza

12 novembre 2020, Causa C-42/19, Sonaecom SGPS SA, punto 39).

Tenuto conto che, nell’ambito di operazioni di fusione a seguito di

acquisizione con indebitamento, le società veicolo sono costituite non con la

funzione di mera detenzione di partecipazioni, ma al fine di consentire

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l’espletamento di questa particolare tipologia di operazioni, i costi di transazione

dalle stesse sostenuti possono ritenersi, a ben vedere, spese sostanzialmente

prodromiche all’avvio dell’attività economica della società target e come tali

detraibili.

In particolare, come precisato anche da alcune recenti sentenze della Corte

di Cassazione, “Le fasi dell’operazione di merger leveraged buy out […] sono

specificamente scandite: costituzione della società veicolo (SPV), ricorso al

capitale di debito, acquisizione della società target da parte della società veicolo

e successiva fusione per incorporazione di quest’ultima nella società target (o

viceversa). Dette fasi rendono evidente che l’acquisizione della partecipazione

nel capitale della società target, da parte della società veicolo, rappresenta una

fase meramente transeunte e strumentale alla fusione della società veicolo

medesima con quella che – transitoriamente – è la propria controllata. La fusione

tra società veicolo e società target assurge, infatti, ab origine a presupposto

necessario dell’intera operazione, in quanto funzionale alla congiunzione del

debito finanziario della società veicolo con il patrimonio della società target. La

società veicolo è in grado di svolgere nel contesto dell’operazione ora in

discorso un ruolo del tutto divaricato rispetto a quello di una holding destinata

alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie. La c.d. società

veicolo (SPV) non nasce, infatti, a meri fini di detenzione di partecipazioni,

connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse

indispensabili all’acquisizione della società target, allo scopo precipuo di

gestirne in via diretta l’azienda e di implementarne la struttura economico

finanziaria, in seguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione. In questo

contesto, ai fini IVA l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività

preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società

bersaglio verrà esercitata. Il sostenimento di per sé, da parte della società

veicolo, di spese di investimento orientate all’acquisizione delle partecipazioni

azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni e servizi acquistati

non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività

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economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio. Per il principio di

neutralità immanente al regime dell’IVA le spese di investimento effettuate ai fini

di un’operazione orientata all’esercizio finale dell’attività produttiva si iscrivono

nel perimetro delle attività economiche. Non rileva, in altri termini, il momento

in cui si realizzano le prime operazioni attive da parte di un ente, non potendosi

ragionevolmente distinguere tra spese di investimento effettuate prima oppure in

costanza dell’effettivo svolgimento dell’attività economica”. (cfr. Cassazione

civile, sez. V, deposito 9 agosto 2024, n. 22608 e Cassazione civile, sez. V,

deposito 9 agosto 2024, n. 22649).

In sintesi, in linea con la giurisprudenza unionale e domestica sopra

richiamata, si ritiene che, nel contesto delle operazioni in argomento la SPV

svolga un ruolo prodromicoe “preparatorio” all’esercizio dell’attività

economica che verrà esercitata in esito all’acquisizione della società target.

L’attività effettuata e i costi sostenuti dalla SPV sono, infatti, preordinati a

consentire la prosecuzione e diretta gestione dell’attività svolta dalla società

target, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato

con l’unitaria operazione di MLBO che si perfeziona con la fusione tra la società

veicolo e la target. La SPV, pertanto, si qualifica come soggetto passivo IVA in

ragione del nesso individuabile tra i predetti costi e le operazioni attive

(imponibili) che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati

dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL VICEDIRETTORE

CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI

(firmato digitalmente)

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