Telefono e Fax

Tel: 012548790 Fax: 0125648476

Consulenza Fiscale Tributaria e del Lavoro

IRES premiale

Venerdì 03/01/2025, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


La legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi dal 436 al 444, stabilisce le condizioni per le quali le società soggette ad IRES - per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per le società che non hanno esercizio "a cavallo d'anno" il periodo d'imposta 2025) possono beneficiare della riduzione dell'aliquota da applicare al reddito complessivo netto di 4 punti (ex art. 77 TUIR, riduzione dal 24 al 20%).

Condizioni per la riduzione dell'aliquota IRES sono: 
  1. L'accantonamento ad apposita riserva una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio

  2. L'impiego di almeno il 30% di tale riserva per investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Tali investimenti, che non potranno essere inferiori a 20.000 euro, devono essere effettuati a partire dall'1.1.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024

  3. durante il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
    • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve abbassarsi rispetto alla media del triennio precedente;
    • devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari ad almeno l'1% dei lavoratori della stessa categoria mediamente occupati nel 2024 (e, comunque, in misura non inferiore ad un lavoratore);
    • l'impresa non deve avere fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria ex art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 148/2015

  4. Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione:
    • Nel caso in cui la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024
    • Nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinate stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento. 


La norma è complessa ed è pertanto necessario leggere attentamente i citati commi.



Buon anno!
Le ultime news
Venerdì 03/01
La legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale...
 
Giovedì 02/01
  Decreto Vice Ministro Economia e Finanze 27.12.2024 – G.U. 305 del 31.12.2024Il tasso legale...
 
Lunedì 23/12/2024
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi delle ONLUS ammesse ed escluse relativi al 5 per mille...
 
Lunedì 23/12/2024
Con Risoluzione n. 65/E del 18 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo,...
 
Lunedì 23/12/2024
Come ogni anno Assirevi ha pubblicato le checklist per la revisione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci...
 
Venerdì 20/12/2024
Il Consiglio nazionale dei commercialisti con la Fondazione ADR commercialisti, l’Università...
 
altre notizie »
 

Studio Ceda

Piazza Freguglia, 13 - 10015 Ivrea (TO)

Tel: 012548790 - Fax: 0125648476

Email: paola@studioceda.com

P.IVA: 11643980011

Via A. Vuillerminaz, 30 - 11027 Saint Vincent (AO)

Tel: 0166 537731

Email: cristina@studioceda.com

Pagina Facebook Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea Pagina Twitter Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea Pagina Google Plus Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea Pagina Linkedin Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea