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Coefficienti del diritto di usufrutto 2025Giovedì 02/01/2025, a cura di Studio Valter Franco
Decreto Vice Ministro Economia e Finanze 27.12.2024 – G.U. 305 del 31.12.2024 Il tasso legale di interesse è stato ridotto dal 2,5% al 2% con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Il D.lgs. 139/2024 ha introdotto il comma 5 – ter all’art. 46 del Testo Unico in materia di imposta di registro che prevede che il saggio legale di interesse non può essere inferiore al 2,5%, cosicchè in materia di imposta di registro, donazioni e successioni, continuano ad applicarsi le regole del 2024, per gli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall’1.1.2025. Resta quindi valido il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta di Registro ? D.P.R. 131/1986 ? come da tabella riportata in allegato al Decreto MEF 2024. Come si calcola il diritto di usufrutto Valore di un immobile in piena proprietà: 150.000 euro (a) Tasso di interesse legale (da 1.1.2023) 2,5% (b) Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 ? coefficiente da tabella decreto MEF = 26 (c) Rendita annua (a) x (b) = 3.750 (d) (d=150.000 x2,5%) Valore dell’usufrutto: (d) x (c) = 97.500 (e) (e= 3.750x26)Valore della nuda proprietà: (a) ? (e) = 52.500 (= 150.000 ? 97.500) Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,50 per cento.
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